Organizzazione dei servizi di distribuzione e vendita dei generi di monopolio

Art. 19 — Rivendite di generi di monopolio - Distinzione

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 5 giugno 1983 al 1 marzo 1986. Leggi il testo vigente →

Le rivendite di generi di monopolio si distinguono:

  • a)((LETTERA SOPPRESSA DALLA L. 13 MAGGIO 1983, N. 198));
  • b)rivendite ordinarie;
  • c)rivendite speciali. Le prime sono gestite in economia dalla Amministrazione. Le seconde sono affidate a privati in appalto o gestione di durata non superiore ad un novennio. Le rivendite speciali sono anch'esse affidate, in genere, a privati, a trattativa privata.

Testo in vigore dal 5 giugno 1983 al 1 marzo 1986

Versioni nel tempoStampa / PDF

Corte di cassazione

1 pronuncia che riguarda l’art. 19, dalle Rassegne del Massimario.

Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db — Synthos Logic (CC BY 4.0).

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

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Che cosa è cambiato dal 5 giugno 1983

Confronto con la versione in vigore dal 13 gennaio 1958 al 5 giugno 1983. 3 parole tolte, 9 parole aggiunte.

a) tolto: rivendite di Stato aggiunto: LETTERA SOPPRESSA DALLA L. 13 MAGGIO 1983, N. 198;

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1957-12-22;1293~art19 · fonte del testo