Art. 19 — Rivendite di generi di monopolio - Distinzione
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Le rivendite di generi di monopolio si distinguono:
- a)LETTERA SOPPRESSA DALLA L. 13 MAGGIO 1983, N. 198;
- b)rivendite ordinarie;
- c)rivendite speciali. Le prime sono gestite in economia dalla Amministrazione. Le seconde sono affidate a privati in appalto o gestione di durata non superiore ad un novennio. ((Le rivendite speciali sono anch'esse affidate, in genere, a privati, a trattativa privata, per la durata non superiore ad un novennio, dietro pagamento della somma di danaro stabilita dalla commissione prevista dall'articolo 1, lettera b), della legge 23 luglio 1980, n. 384)).
Testo in vigore dal 1 marzo 1986 al 16 novembre 1990
