Art. 17 — Indennità di anzianità
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In caso di licenziamento o di dimissione, salvo che si tratti di licenziamento in tronco, spetta al lavoratore un'indennita' di anzianita' nella seguente misura:
- a)per il personale impiegatizio di cui all'art. 5 comma primo, l'indennita' predetta e' commisurata ad una mensilita' della retribuzione in denaro per ogni anno di anzianita', sulla base dell'ultimo stipendio;
- b)per i prestatori d'opera manuali di cui all'art. 5, comma secondo, l'indennita' predetta e' commisurata a quindici giorni di retribuzione in denaro, per ogni anno di anzianita' sulla base dell'ultimo stipendio.
Testo in vigore dal 17 aprile 1958 al 11 maggio 1972
