Per la tutela del rapporto di lavoro domestico

Art. 17 — Indennità di anzianità

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In caso di licenziamento o di dimissione, salvo che si tratti di licenziamento in tronco, spetta al lavoratore un'indennita' di anzianita' nella seguente misura:

  • a)per il personale impiegatizio di cui all'art. 5 comma primo, l'indennita' predetta e' commisurata ad una mensilita' della retribuzione in denaro per ogni anno di anzianita', sulla base dell'ultimo stipendio;
  • b)per i prestatori d'opera manuali di cui all'art. 5, comma secondo, l'indennita' predetta e' commisurata a quindici giorni di retribuzione in denaro, per ogni anno di anzianita' sulla base dell'ultimo stipendio.

Testo in vigore dal 17 aprile 1958 al 11 maggio 1972

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Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 72/1973

    Ha colpito questo articolo
    6 giugno 1973

    dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 17, lettere a e b, della legge 2 aprile 1958, n. 339 per la tutela del rapporto di lavoro domestico" nella parte in cui l'indennità di anzianità, da corrispondere in caso di licenziamento o di dimissioni del personale impiegatizio e dei prestatori d'opera manuali, viene commisurata alla sola retribuzione in denaro e non anche all'equ…

    Art. 36 cost. · Art. 24 cost. · Art. 17 Per la tutela del rapporto di lavoro domestico · Art. 14 Per la tutela del rapporto di lavoro domestico

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  • Sentenza n. 85/1972

    Ha colpito questo articolo
    4 maggio 1972

    È costituzionalmente illegittimo, per contrasto con l'art. 36 della Costituzione, l'art. 17, comma primo della legge 2 aprile 1958 n. 339 (per la tutela del rapporto di lavoro domestico), nella parte in cui esclude il diritto del prestatore di lavoro all'indennità di anzianità in caso di cessazione del rapporto per licenziamento in tronco. L'indennità di anzianità dovuta all'atto della cessazione del rapporto di lavoro subordinato ha natura retributiva. Conseguentemente, in applicazione del principio posto dall'art. 36 della Costituzione, il diritto a tale indennità, qualunque sia il motivo o la causa della cessazione del rapporto, non può essere negato o subire limitazioni nel suo contenuto e nel suo esercizio che non siano consentite per il diritto alla retribuzione. Siffatti principi non possono non essere applicati anche al rapporto di lavoro domestico che non presenta, al riguardo, alcuna particolarità per cui debba o possa essere consentito un differente trattamento.

    Art. 17 Per la tutela del rapporto di lavoro domestico

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  • Sentenza n. 27/1976

    Questione infondata
    19 febbraio 1976

    dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 17, lett. b, della legge 2 aprile 1958, n. 339, per la tutela del lavoro domestico, sollevata in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 36, primo comma, della Costituzione, dal pretore di La Spezia, con l'ordinanza in epigrafe. Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte cost…

    Art. 3 cost. · Art. 36 cost. · Art. 1 Per la tutela del rapporto di lavoro domestico · Art. 17 Per la tutela del rapporto di lavoro domestico

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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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urn:nir:stato:legge:1958-04-02;339~art17 · fonte del testo