Art. 17 — Indennità di anzianità
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In caso di licenziamento o di dimissione, salvo che si tratti di licenziamento in tronco, spetta al lavoratore un'indennita' di anzianita' nella seguente misura:
- a)per il personale impiegatizio di cui all'art. 5 comma primo, l'indennita' predetta e' commisurata ad una mensilita' della retribuzione in denaro per ogni anno di anzianita', sulla base dell'ultimo stipendio;2
- b)per i prestatori d'opera manuali di cui all'art. 5, comma secondo, l'indennita' predetta e' commisurata a quindici giorni di retribuzione in denaro, per ogni anno di anzianita' sulla base dell'ultimo stipendio.1 2
Gli interventi su questo articolo(2)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Corte Costituzionale
1La Corte Costituzionale con sentenza 27 aprile-4 maggio 1972, n. 85 (in G.U. 1a s.s. del 10/05/1972 n. 122) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell'art. 17, comma primo, della legge 2 aprile 1958, n. 339 (per la tutela del rapporto di lavoro domestico), nella parte in cui esclude il diritto del prestatore di lavoro all'indennita' di anzianita' in caso di cessazione del rapporto per licenziamento in tronco.
Corte Costituzionale
2La Corte Costituzionale con sentenza 30 maggio-6 giugno 1973, n. 72 (in G.U. 1a s.s. del 13/06/1973 n. 151) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell'art. 17, lettere a e b, della legge 2 aprile 1958, n. 339 per la tutela del rapporto di lavoro domestico" nella parte in cui l'indennita' di anzianita', da corrispondere in caso di licenziamento o di dimissioni del personale impiegatizio e dei prestatori d'opera manuali, viene commisurata alla sola retribuzione in denaro e non anche all'equivalente del vitto e dell'alloggio quando queste prestazioni siano convenzionalmente dovute.
Testo in vigore dal 14 giugno 1973 al 4 aprile 1974
