Art. 32

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 24 ottobre 1988 al 15 febbraio 1991. Leggi il testo vigente →

Provvedimenti 1. Nell'udienza preliminare il giudice, se ritiene di poter decidere allo stato degli atti, dichiara chiusa la discussione e pronuncia sentenza di non luogo a procedere nei casi previsti dall'articolo 425 del codice di procedura penale o per concessione del perdono giudiziale o nei casi previsti dagli articoli 27 e 28. 2. Il giudice, se vi e' richiesta del pubblico ministero, pronuncia sentenza di condanna quando ritiene applicabile una pena pecuniaria o una sanzione sostitutiva. In tale caso la pena puo' essere diminuita fino alla meta' rispetto al minimo edittale. 3. Contro la sentenza il pubblico ministero e il difensore munito di procura speciale possono proporre opposizione al tribunale per i minorenni con atto depositato in cancelleria entro tre giorni dalla pronuncia della sentenza o dalla notifica dell'estratto di essa, quando l'imputato non e' comparso. 4. In caso di urgente necessita', il giudice, con separato decreto, puo' adottare provvedimenti civili temporanei a protezione del minorenne. Tali provvedimenti sono immediatamente esecutivi e cessano di avere effetto entro trenta giorni dalla loro emissione.

Testo vigente dal 24 ottobre 1988 al 15 febbraio 1991 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-09-22;448~art32 · fonte su Normattiva