Le massime del Massimario della Corte costituzionale: che cosa la Corte ha detto di questa norma, non soltanto come sono finite le questioni.
Processo penale - Processo minorile - Contumacia - Definizione del processo nell'udienza preliminare - Esclusione che il consenso possa essere validamente prestato dal difensore non munito di procura speciale - Asserita disparità di trattamento tra l'imputato comparso nell'udienza preliminare e l'imputato contumace - Asserita violazione del diritto di difesa tecnica dell'imputato - Asserita lesione del principio di ragionevole durata del processo - Asserita violazione dei diritti del minore - Insussistenza - Non fondatezza della questione.
É infondata la questione di legittimità costituzionale, sollevata in riferimento agli artt. 3, 24, 31, comma 2 e 111, comma 2, Cost., dell'art. 32, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448 (Approvazione delle disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni), nella parte in cui - sulla base dell'interpretazione datane dalla giurisprudenza di legittimità - esclude che, in caso di contumacia dell'imputato, il consenso alla definizione del processo nell'udienza preliminare possa essere validamente prestato dal difensore non munito di procura speciale. Quanto alla denunciata disparità di trattamento tra imputato presente e imputato contumace, in asserita violazione dell'art. 3 Cost., l'impossibilità per il secondo di ottenere già nell'udienza preliminare la concessione del perdono giudiziale o la dichiarazione di irrilevanza del fatto consegue ad una sua duplice, volontaria scelta, e cioè a quella di non presenziare a detta udienza e di non conferire al difensore una procura speciale che lo abiliti a prestare il consenso in sua assenza; scelta equivalente, agli effetti pratici, a quella di negare il consenso alla definizione anticipata del procedimento, la quale si limita, peraltro, a precludere l'adozione delle pronunce in questione nella fase dell'udienza preliminare. Non è altresì ravvisabile alcun profilo di contrasto della norma censurata, come letta dal «diritto vivente», con il diritto di difesa dell'imputato (art. 24 Cost.), atteso che l'esigenza - postulata dalla giurisprudenza di legittimità - che il consenso sia riconducibile direttamente alla persona dell'interessato, si giustifica in considerazione degli effetti particolarmente incisivi della relativa opzione sulla sua sfera giuridica, sia sul terreno sostanziale che su quello processuale, in ragione della possibile utilizzazione, in danno dell'imputato, di elementi probatori acquisiti fuori del contraddittorio tra le parti. Parimenti infondate sono le censure riferite agli artt. 111, comma 2, e 31, comma 2, Cost., non essendo irragionevole un assetto normativo che, nel conflitto tra l'esigenza di una sollecita definizione del processo e quella di rimettere direttamente all'imputato la scelta di rinunciare ad una delle garanzie fondamentali del «giusto processo», quale la formazione della prova in contraddittorio, dia la prevalenza alla seconda, segnatamente allorché si tratti di pronunciare sentenze che, sebbene di non luogo a procedere, presuppongono comunque una affermazione di responsabilità. - Sull'art. 32, comma 1, del D.P.R. n. 448 del 1988, come sostituito dall'art. 22 della l. n. 63 del 2001, ed in particolare sulla possibilità di prescindere o meno dal consenso dell'imputato v. le menzionate sent. n. 195 del 2002 ed ord. n. 110 del 2004. - Sulla circostanza che la decisione dell'imputato di non presenziare al processo a suo carico costituisca espressione di una libera opzione difensiva, che implica, tuttavia, l'accettazione delle eventuali conseguenze sfavorevoli derivanti dall'impossibilità di compimento di atti processuali che presuppongono la presenza del giudicabile v. la menzionata sent. n. 384 del 2006. - Sulla legittimità costituzionale di disposizioni che richiedono - ai fini dell'accesso ai riti speciali che implicano la possibile utilizzazione, a danno dell'imputato, di elementi probatori acquisiti fuori del contraddittorio - che il consenso sia direttamente riconducibile all'imputato medesimo v. le menzionate ordd. n. 57 del 2005 e n. 143 del 1993.
sentenza 24/2013massima n. 36920 Processo penale - Processo minorile - Applicabilità di pena pecuniaria o sanzione sostitutiva - Possibilità per il giudice dell'udienza preliminare di emettere sentenza di condanna con riduzione della pena fino alla metà rispetto al minimo edittale, ove vi sia richiesta del pubblico ministero - Lamentata rimessione dell'attivazione del meccanismo di definizione processuale al "mero arbitrio" del pubblico ministero - Richiesta di intervento additivo o manipolativo senza indicazione della alternativa auspicata - Oscurità e indeterminatezza del petitum - Inammissibilità della questione.
È inammissibile, per indeterminatezza del petitum non essendo specificato il contenuto dell'intervento additivo o manipolativo richiesto, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 32, comma 2, del d.P.R. n. 448 del 1988 - sollevata in riferimento agli artt. 101, secondo comma e 111, secondo e quinto comma, Cost., nonché al principio di ragionevolezza - censurato nella parte in cui, nello stabilire che se vi è richiesta del pubblico ministero il giudice dell'udienza preliminare pronuncia sentenza di condanna quando ritiene applicabile una pena pecuniaria o una sanzione sostitutiva, nel qual caso la pena può essere diminuita fino alla metà rispetto al minimo edittale, lascerebbe al mero arbitrio del pubblico ministero l'attivazione di tale meccanismo di definizione del processo minorile. La questione resterebbe inammissibile anche qualora fosse stato invocato congiuntamente il riconoscimento di un potere officioso del giudice e l'attribuzione all'imputato e al suo difensore del potere di richiedere la condanna a pena pecuniaria o a sanzione sostitutiva: la prima soluzione, infatti, non sarebbe costituzionalmente obbligata ma fortemente asistematica, costituendo l'unico caso in cui il giudice emetterebbe una sentenza di condanna sulla base di elementi non raccolti nel dibattimento, senza il consenso dell'imputato; la seconda soluzione sarebbe inammissibile per difetto di rilevanza, posto che l'imputato non ha prestato personalmente il consenso risultando irreperibile e il rimettente non ha specificato se il difensore sia o meno munito di procura speciale a tal fine.
Processo penale - Procedimento a carico di imputato minorenne - Udienza preliminare - Impossibilità di pronunciare sentenza di non luogo a procedere per concessione del perdono giudiziale o per irrilevanza del fatto, ovvero sentenza di condanna a pena pecuniaria o a sanzione sostitutiva, in mancanza del consenso dell’imputato (contumace) - Prospettata irragionevolezza, con violazione del principio di tutela del minore - Assenza di argomenti diversi o ulteriori rispetto a quelli esaminati in precedente sentenza - Manifesta infondatezza della questione.
Manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 32, commi 1 e 2, del d.P.R. 22 settembre 1988, n. 448, come modificato dall'art. 22 della legge n. 63 del 2001, sollevate in riferimento agli artt. 3, 10, 31, secondo comma, 27, terzo comma, e 111, quinto comma, della Costituzione, nella parte in cui precludono al giudice dell'udienza preliminare di pronunciare sentenza di non luogo a procedere per concessione del perdono giudiziale o per irrilevanza del fatto, ovvero sentenza di condanna a pena pecuniaria o a sanzione sostitutiva, in mancanza di consenso dell'imputato. Infatti, posto che la sentenza n. 195 del 2002 ha evidenziato come la 'ratio' della norma di cui all’art. 32, comma 1, del d.P.R. n. 448 del 1988 – quale ragionevole punto di equilibrio tra le contrapposte esigenze di favorire una rapida fuoriuscita dell'imputato minorenne dal circuito processuale, garantendogli nel contempo le più complete opportunità difensive connesse alla possibilità di ottenere in dibattimento una formula di proscioglimento più vantaggiosa – sia indubbiamente quella di riconoscere al minorenne la facoltà di non prestare il consenso alla pronuncia in udienza preliminare di sentenze che comunque presuppongono un accertamento di responsabilità, le conclusioni cui la Corte è giunta nella citata sentenza possono 'a fortiori' essere estese al caso, previsto dal comma 2 dell'art. 32, delle sentenze di condanna a pena pecuniaria o a sanzione sostitutiva; né il giudice 'a quo' prospetta argomenti ulteriori e diversi da quelli già esaminati. – La sentenza n. 195/2002, citata, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 32, comma 1, del d.P.R. 448/1988, nella parte in cui, in mancanza del consenso dell'imputato, preclude al giudice di pronunciare una sentenza di non luogo a procedere che non presuppone un accertamento di responsabilità.
Processo penale - Processo minorile - Definizione del processo nell’udienza preliminare, subordinata al consenso dell’imputato minorenne anche nell’ipotesi di sentenza di non luogo a procedere pienamente liberatoria o per improcedibilità - Prospettata irragionevolezza, con disparità di trattamento dei minorenni rispetto agli imputati adulti - Questione già definita con pronuncia di parziale accoglimento nel senso richiesto - Manifesta inammissibilità.
Manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 111, secondo, quarto e quinto comma della Costituzione, dell'art. 32, comma 1, del d.P.R. 22 settembre 1988, n. 448, come modificato dall'art. 22 della legge 1° marzo 2001, n. 63, nella parte in cui richiede il consenso dell'imputato minorenne per la definizione del procedimento nell'udienza preliminare anche nell'ipotesi di sentenza di non luogo a procedere pienamente liberatoria o per improcedibilità.La Corte costituzionale ha, infatti, già accolto la medesima questione, dichiarando costituzionalmente illegittima la norma impugnata «nella parte in cui, in mancanza del consenso dell'imputato, preclude al giudice di pronunciare sentenza di non luogo a procedere che non presuppone un accertamento di responsabilità». - Per il precedente a cui si rinvia v. sentenza, citata, n. 195/2002.
Riguarda ancheart. 22 legge 63/2001
Processo penale - Imputati minorenni - Udienza preliminare - Sentenza di condanna a pena pecuniaria o a sanzione sostitutiva - Pronuncia non subordinata al consenso dell’imputato - Prospettata lesione del principio del contraddittorio tra le parti - Difetto di motivazione in ordine a diversa interpretazione conforme a costituzione - Manifesta inammissibilità della questione.
Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell’art. 32, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448, sollevata in riferimento all’art. 111, commi quarto e quinto, della Costituzione, nella parte in cui non richiede il consenso dell’imputato minorenne per la pronuncia della sentenza di condanna a pena pecuniaria o ad una sanzione sostitutiva; consenso richiesto, invece, dal comma 1 del medesimo art. 32 per la sentenza di non luogo a procedere. Il rimettente omette, infatti, qualsiasi motivazione circa l’impossibilità di seguire una interpretazione idonea ad attribuire alla norma censurata il significato che egli ritiene conforme a Costituzione. - Sulla 'ratio' della norma di cui all’art. 32, comma 1, del d.P.R. 22 settembre 1988, n. 448, indubbiamente finalizzata a riconoscere al minorenne la facoltà di non prestare il consenso alla pronuncia in udienza preliminare di sentenze che comunque presuppongono un accertamento di responsabilità, citata la sentenza n. 195/2002.
Processo penale - Udienza preliminare - Contumacia o irreperibilità dell’imputato minorenne - Impossibilità di pronunciare, in mancanza del consenso dell’imputato, sentenza di non luogo a procedere che non presuppone un accertamento di responsabilità - Irragionevole violazione del principio di protezione del minore - Illegittimità costituzionale 'in parte qua' - Assorbimento delle ulteriori censure.
E’ costituzionalmente illegittimo, in riferimento agli artt. 3 e 31, secondo comma, Cost., l’ art. 32, comma 1, del d.P.R. 22 settembre 1988, n. 448, come modificato dall’art. 22 della legge 1 marzo 2001, n. 63, nella parte in cui non prevede che il giudice dell'udienza preliminare che procede nei confronti di un imputato minorenne, in caso di mancanza del consenso dello stesso, possa emettere sentenza di non luogo a procedere che non presuppone un accertamento di responsabilità. Infatti la norma censurata è irragionevole, in quanto vanifica le finalità deflative che ispirano l'impianto dell'udienza preliminare minorile, precludendo la possibilità di una immediata definizione del processo e imponendo uno sviluppo dibattimentale assolutamente superfluo e comunque non vantaggioso per l'imputato. Restano assorbite le censure riferite agli altri parametri costituzionali evocati. - Sull'udienza preliminare minorile e in particolare sui poteri del giudice a svolgere vere e proprie funzioni di giudizio, v. citate sentenze n. 290/1998 e n. 311/1997. - V. anche citata sentenza n. 77/1993, con la quale la Corte ha esteso l'opposizione, prevista dall'art. 32, comma 3, in caso di sentenza di condanna a pena pecuniaria o a sanzione sostitutiva, alle ipotesi in cui la responsabilità dell'imputato è necessariamente presupposta (concessione del perdono giudiziale), ovvero è «logicamente postulata» (sentenza di non luogo a procedere per difetto di imputabilità). - Sul tema del preminente interesse del minore ad una rapida uscita del processo v., 'ex plurimis', citate sentenze n. 433/1997, n. 250/1991 e ordinanza n. 103/1997.
Riguarda ancheart. 425 Codice di procedura penaleart. 22 legge 63/2001
Processo penale - Procedimento a carico di minore - Definizione nella fase dell’udienza preliminare - Necessità del consenso dell’imputato per la pronuncia di sentenza di non luogo a procedere, nei casi previsti dall’art. 425 cod. proc. pen. - Prospettata disparità di trattamento, rispetto all’imputato adulto, con violazione del principio di tutela del minore, di quello di buon andamento dell’amministrazione giudiziaria, del diritto di difesa, dell’autonomia della funzione giudiziaria e del principio del giusto processo - Sopravvenuta pronuncia di illegittimità costituzionale della norma censurata - Restituzione degli atti ai giudici rimettenti.
Restituzione degli atti ai giudici 'a quibus' perché verifichino, alla luce della intervenuta dichiarazione di illegittimità della norma censurata, la rilevanza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 32, comma 1, del d.P.R. 22 settembre 1988, n. 448 - come modificato dall'art. 22 della legge n. 63 del 2001 - censurato, in riferimento agli artt. 3, 10, 24, secondo comma, 31, secondo comma, e 101, secondo comma, della Costituzione, nella parte in cui, richiedendo il consenso dell'imputato minorenne per la definizione del procedimento nella fase dell'udienza preliminare, prevede che «in caso di assenza o contumacia del minore, il giudice non possa pronunciare sentenza di non luogo a procedere nei casi previsti dall'art. 425 del codice di procedura penale o per concessione del perdono giudiziale o per irrilevanza del fatto». - V. la richiamata sentenza n. 195/2002.
Riguarda ancheart. 22 legge 63/2001
PROCESSO PENALE - PROCESSO A CARICO DI IMPUTATI MINORENNI - SENTENZA DI CONDANNA A PENA SOSTITUITA PRONUNCIATA DAL GIUDICE DELL'UDIENZA PRELIMINARE - OPPOSIZIONE DEL PUBBLICO MINISTERO - MANCATA PREVISIONE - LAMENTATA VIOLAZIONE DI NORMA DELLA LEGGE DI DELEGA - QUESTIONE SOLLEVATA IN BASE AL NON CONDIVISIBILE PRESUPPOSTO CHE ALTRIMENTI IL PUBBLICO MINISTERO RISULTEREBBE, NEL CASO, PRIVO DI QUALSIASI MEZZO DI IMPUGNAZIONE - MANIFESTA INAMMISSIBILITA'.
Anche nei confronti delle sentenze di condanna a pena sostituita pronunciate, nel processo minorile, dal giudice dell'udienza preliminare ai sensi dell'art. 32, secondo comma, d.P.R. n. 448 del 1988, nulla impedisce di ritenere ammissibile, in base al generale potere di impugnazione stabilito dagli artt. 593 e 594 cod. proc. pen., l'appello del pubblico ministero. Va quindi respinta la censura di incostituzionalita' avanzata, riguardo all'art. 32, terzo comma, del citato d.P.R., - come novellato dall'art. 46 del d. lgs. n. 12 del 1991 - per la mancata previsione, nello stesso, della possibilita', per il pubblico ministero, di proporre, nell'ipotesi suddetta, opposizione, con richiamo del tutto inconferente a tale istituto, dovendo senz'altro escludersi, per quanto sopra detto - contro quanto presupposto dal giudice a' quo' - che altrimenti il pubblico ministero risulterebbe privo di qualsiasi mezzo per impugnare le su indicate sentenze. (Manifesta inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento all'art. 76 Cost. - in relazione all'art. 3, lett. l), della legge 16 febbraio 1987, n. 81 - dell'art. 32, terzo comma, del d.P.R. 22 settembre 1988, n. 448, come novellato dall'art. 46 del d. lgs. 14 gennaio 1991, n. 12). red.: S.P.
Riguarda ancheart. 46 d.lgs. 12/1991
PROCESSO PENALE - PROCEDIMENTO MINORILE - UDIENZA PRELIMINARE - POSSIBILITA' PER IL GIUDICE DI PRONUNCIARE SENTENZA DI NON LUOGO A PROCEDERE PER NON IMPUTABILITA' - ININFLUENZA, SU TALE PREVISIONE, DELLA DICHIARAZIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE DELL'ANALOGA NORMA DEL PROCEDIMENTO ORDINARIO.
La dichiarazione di illegittimita' costituzionale dell'art. 425 cod.proc.pen. nella parte in cui stabilisce che il giudice pronuncia sentenza di non luogo a procedere quando risulta evidente che l'imputato e' persona non imputabile non e' produttiva di effetti quanto all'art. 32 del d.P.R. 22 settembre 1988, n. 448, nella parte in cui opera un richiamo ai "casi previsti dall'art. 425 del codice di procedura penale", sia perche' tale norma e' strutturalmente autonoma sia per le specifiche e particolari connotazioni che caratterizzano il processo penale minorile (v. ultima parte massima D).
sentenza 41/1993massima n. 19183 Riguarda ancheart. 425 Codice di procedura penale
PROCESSO PENALE - PROCEDIMENTO MINORILE - PROVVEDIMENTI ADOTTABILI NELL'UDIENZA PRELIMINARE - SENTENZE DI CONDANNA E DI NON LUOGO A PROCEDERE PER CONCESSIONE DI PERDONO GIUDIZIALE O PER DIFETTO DI IMPUTABILITA' - DIRITTO DELL'IMPUTATO ALL'OPPOSIZIONE SOLO NELLA PRIMA E NON NELLE ALTRE IPOTESI - VIOLAZIONE DI DIRETTIVA DELLA LEGGE DI DELEGA - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE PARZIALE - ASSORBIMENTO DI ALTRI PROFILI.
Nella previsione dell'art. 3 lett. l) della legge di delega, alla particolarita' degli epiloghi cui puo' pervenire l'udienza preliminare nel processo penale minorile, si collega l'altrettanto particolare rimedio della opposizione, volta a rimuovere gli effetti di quelle pronunce e a provocare l'intervento del giudice dibattimentale. Sicche', pur operando la delega un generico riferimento ai "provvedimenti adottati all'udienza preliminare", deve escludersi che l'intento del legislatore delegante sia stato quello di ammettere l'opposizione nei confronti di qualsiasi decisione assunta nell'udienza stessa, o di circoscriverla alla sola ipotesi della sentenza di condanna. Come espressione del diritto di difesa e istituto tradizionalmente collocato nell'ambito del procedimento monitorio, il diritto all'opposizione deve invece ritenersi diretto a consentire l'accertamento dibattimentale tutte le volte in cui la pronuncia del giudice dell'udienza preliminare contenga un enunciato in punto di responsabilita' che la parte deve avere la facolta' di rimuovere per poter esercitare appieno il proprio diritto alla prova, diritto non certo adeguatamente tutelato attraverso il mezzo di impugnazione previsto in via generale dall'art. 428 cod.proc.pen.. Conseguentemente l'impugnato art. 32 del d.P.R. 22 settembre 1988, n. 448 (come sostituito dall'art. 46 del decreto legislativo 14 gennaio 1991, n. 12), restando assorbiti gli ulteriori profili denunciati, va dichiarato illegittimo, per violazione della legge di delega, nella parte in cui non prevede che l'imputato possa proporre opposizione avverso le sentenze pronunciate dal giudice dell'udienza preliminare, oltre che nei casi di condanna - come l'art. 32 gia' consente - nei casi di concessione del perdono giudiziale e di non luogo a procedere per difetto di imputabilita' a norma dell'art. 98 cod.pen..
sentenza 77/1993massima n. 19316 Riguarda ancheart. 46 d.lgs. 12/1991
PROCESSO PENALE - PROCEDIMENTO MINORILE - POSSIBILITA' DI PRONUNCIARE, IN UDIENZA PRELIMINARE, CON DECISIONE ALLO STATO DEGLI ATTI, SENTENZA DI NON LUOGO A PROCEDERE PER CONCESSIONE DEL PERDONO GIUDIZIALE - QUESTIONE DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN RIFERIMENTO AL DIRITTO DI DIFESA - ECCEZIONE DI INAMMISSIBILITA' PER IRRILEVANZA PER ESSERE STATA LA QUESTIONE STESSA SOLLEVATA NEL CORSO DI UN GIUDIZIO DI APPELLO CONTRO LA SUDDETTA SENTENZA - REIEZIONE.
Non puo' non ritenersi rilevante, in giudizio di appello, una questione di legittimita' costituzionale che investa le norme alla cui stregua deve valutarsi la legittimita' della sentenza impugnata. Va percio' respinta, nella specie, la eccezione di inammissibilita', per irrilevanza, della questione di legittimita' costituzionale sollevata, in un giudizio di appello, nei confronti della disposizione dell'art. 32, terzo comma. del d.P.R. n. 448 del 1988, concernente la possibilita' che il giudice dell'udienza preliminare, nel processo minorile, pronunci sentenza di non luogo a procedere, eccezione avanzata dall'Avvocatura dello Stato in base al non pertinente assunto che la norma censurata, attenendo ai poteri decisori del giudice di primo grado, non era tra quelle che il giudice di appello avrebbe dovuto applicare.
PROCESSO PENALE - PROCEDIMENTO MINORILE - POSSIBILITA' DI PRONUNCIARE, IN UDIENZA PRELIMINARE, CON DECISIONE ALLO STATO DEGLI ATTI, SENTENZA DI NON LUOGO A PROCEDERE PER CONCESSIONE DEL PERDONO GIUDIZIALE - RITENUTA CONSEGUENTE "CRISTALLIZZAZIONE", ANCHE IN SEDE DI GRAVAME, DEL MATERIALE PROBATORIO, CON PRECLUSIONE DEL DIRITTO DELL'IMPUTATO AD UN RIESAME DELLA DECISIONE IN BASE AD ALTRI ELEMENTI DI PROVA - INSUSSISTENZA - FACOLTA' DELL'IMPUTATO DI FAR VALERE LE PROPRIE RAGIONI ATTRAVERSO LA OPPOSIZIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Contro quanto ritenuto dal giudice 'a quo', e' da escludere che la possibilita' prevista, riguardo al processo minorile, dell'art. 32, primo comma, d.P.R. n. 448 del 1988, che nell'udienza preliminare il giudice, quando ritenga di decidere allo stato degli atti, pronunci sentenza di non luogo a procedere per concessione del perdono giudiziale, precluda all'imputato, anche nell'eventuale appello "cristallizzando" il materiale probatorio raccolto, di dedurre elementi di prova contraria a quelle risultanze. In seguito alla sentenza n. 77 del 1993, dichiarativa della illegittimita' costituzionale del terzo comma dello stesso su citato art. 32, "nella parte in cui non prevede la possibilita' di proporre opposizione avverso le sentenze di non luogo a procedere con le quali e' stata comunque presupposta la responsabilita' dell'imputato", anche nella suddetta ipotesi di concessione del perdono giudiziale, all'imputato e' infatti offerta la possibilita' di rimuovere, attraverso l'opposizione, la pronuncia adottata in sede di udienza preliminare e dar corso alla celebrazione del dibattimento nel cui ambito e' posto in condizione di esercitare compiutamente il proprio diritto alla prova. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento all'art. 24 Cost., dell'art. 32, primo comma, d.P.R. 22 settembre 1988, n. 448, 'in parte qua'). - V. sent. n. 77/1993 (gia' citata nel testo).
PROCESSO PENALE - PROCEDIMENTO MINORILE - PROVVEDIMENTI ADOTTABILI NELL'UDIENZA PRELIMINARE - SENTENZE DI CONDANNA E DI NON LUOGO A PROCEDERE PER CONCESSIONE DI PERDONO GIUDIZIALE O PER DIFETTO DI IMPUTABILITA' - DIRITTO DELL'IMPUTATO ALL'OPPOSIZIONE SOLO NELLA PRIMA E NON NELLE ALTRE IPOTESI - DENUNCIATA VIOLAZIONE DI DIRETTIVA DELLA LEGGE DI DELEGA - QUESTIONE GIA' DECISA - MANIFESTA INFONDATEZZA.
Questione concernente norma gia' dichiarata costituzionalmente illegittima in parte qua. - S. n. 77/1993.
PROCESSO PENALE - PROCEDIMENTO A CARICO DI MINORENNE - UDIENZA PRELIMINARE - PROSCIOGLIMENTO PER IRRILEVANZA DEL FATTO - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE CONSEGUENZIALE.
La declaratoria di illegittimita' costituzionale dell'art. 27, d.P.R. 22 settembre 1988, n. 448, (ved. massima B) comporta come conseguenza, ex art. 27, legge 11 marzo 1953, n. 87, la dichiarazione di illegittimita' costituzionale dell'art. 32, primo comma, d.P.R. cit, come modificato dal'art. 46, d.lgs. 14 gennaio 1991, n. 12, limitatamente alle parole "o per irrilevanza del fatto a norma dell'art. 27".
Riguarda ancheart. 46 d.lgs. 12/1991
PROCESSO PENALE - PROCEDIMENTO A CARICO DI MINORENNE - SENTENZA DI NON LUOGO A PROCEDERE PER IRRILEVANZA DEL FATTO - IMPUGNAZIONI AMMESSE - DIVERSO REGIME A SECONDA CHE LA SENTENZA SIA EMESSA A SEGUITO DELLE INDAGINI PRELIMINARI O DELL'UDIENZA PRELIMINARE - LAMENTATA INGIUSTIFICATA ESCLUSIONE, NEL SECONDO CASO, IN CONTRASTO CON IL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA, DELL'OPPOSIZIONE DEL P.G. - RESTITUZIONE DEGLI ATTI AL GIUDICE 'A QUO'.
Restituzione degli atti al giudice 'a quo', affinche' riesamini la rilevanza della proposta questione alla luce del nuovo assetto normativo formatosi a seguito della sostituzione della norma impugnata con l'art. 46 d.lgs. 14 gennaio 1991, n. 12 che ha, tra l'altro, limitato l'istituto della opposizione alle sole sentenze di condanna pronunciate dal giudice dell'udienza preliminare ai sensi del secondo comma dello stesso art. 32 d.P.R. n. 448 del 1988 e della sentenza n. 250/1991, che ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell'art. 27 d.P.R. 22 settembre 1988, n. 448 (e di altre disposizioni per illegittimita' derivata) che aveva introdotto l'istituto della "sentenza di non luogo a procedere per irrilevanza del fatto", istituto che e' stato, quindi, espunto dall'ordinamento.