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L'occupazione di urgenza delle aree da espropriare e' pronunciata con decreto del prefetto. Tale decreto perde efficacia ove l'occupazione non segua nel termine di tre mesi dalla sua emanazione. L'occupazione puo' essere protratta fino a cinque anni dalla data di immissione nel possesso. 12 12a 12b La commissione di cui all'articolo 16 provvede, su richiesta del prefetto, alla determinazione dell'indennita' di occupazione in una somma pari, per ciascun anno di occupazione, ad un dodicesimo dell'indennita' che sarebbe dovuta per l'espropriazione dell'area da occupare, calcolata a norma dell'articolo 16 ovvero per ciascun mese o frazione di mese di occupazione, ad un dodicesimo della indennita' annua. 11 Contro la determinazione dell'indennita' gli interessati possono proporre opposizione davanti alla corte d'appello competente per territorio, con atto di citazione notificato all'occupante entro trenta giorni dalla comunicazione dell'indennita' a cura del sindaco nelle forme prescritte per la notificazione degli atti processuali civili. Il disposto del secondo comma del presente articolo deve intendersi applicabile anche alle occupazioni preordinate alla realizzazione delle opere e degli interventi previsti dall'articolo 4 del decreto-legge 2 maggio 1974, n. 115, convertito, con modificazioni, nella legge 27 giugno 1974, n. 247.
Gli interventi su questo articolo(4)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Corte costituzionale
11La Corte costituzionale con sentenza del 25 - 30 gennaio 1980, n. 5 (in G.U. 1a s.s. 06/02/1980, n. 36) ha dichiarato la illegittimita' costituzionale "dell'art. 20, comma terzo, della legge 22 ottobre 1971, n. 865, come modificato dall'art. 14 della legge 28 gennaio 1977, n. 10".
L. 29 luglio 1980, n.385
12La L. 29 luglio 1980, n.385 ha disposto (con l'art. 5, comma 1) che "I termini di cui al secondo comma dell'articolo 20 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modificazioni, che siano in corso alla data dell'entrata in vigore della presente legge, sono prorogati di un anno."
D.L. 22 dicembre 1984, n.901, convertito con modificazioni dalla L. 1 marzo 1985, n.42
12aIl D.L. 22 dicembre 1984, n.901, convertito con modificazioni dalla L. 1 marzo 1985, n.42, ha disposto (con l'art. 1, comma 5-bis) che "Per le occupazioni d'urgenza in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la scadenza dei termini di cui al secondo comma dell'articolo 20 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e' prorogata di un anno."
D.L. 29 dicembre 1987, n.534, convertito con modificazioni dalla L. 29 febbraio 1988, n.47
12bIl D.L. 29 dicembre 1987, n.534, convertito con modificazioni dalla L. 29 febbraio 1988, n.47, ha disposto (con l'art. 14, comma 2) che "Per le occupazioni d'urgenza in corso, la scadenza del termine, di cui al secondo comma dell'articolo 20 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, ((gia' prorogato dall'articolo 1, comma 5-bis, del decreto-legge 22 dicembre 1984, n. 901,)) convertito, con modificazioni, dalla legge 1 marzo 1985, n. 42, concernente precedente proroga delle occupazioni d'urgenza, e' ulteriormente prorogata di due anni."
Testo in vigore dal 19 gennaio 1988 al 1 novembre 1990
