Deve essere disatteso, ai fini del giudizio di costituzionalità promosso per violazione del principio di eguaglianza, il presupposto interpretativo da cui muove il giudice 'a quò, secondo il quale l'impugnato art. 20, primo comma, l. n. 865 del 1971, per la parte in cui prevede la decadenza del decreto di occupazione di urgenza non seguito da occupazione nel termine di tre mesi, sarebbe applicabile alle sole occupazioni concernenti la realizzazione di opere in ambito regionale e non anche a quelle di interesse statale. Tale interpretazione, già in un primo tempo adottata dalla Cassazione, fa leva sulla distinzione del procedimento espropriativo di carattere generale, finalizzato ad opere di competenza statale e disciplinato dalla l. n. 2539 del 1865, rispetto a quello riguardante opere regionali, di cui alla stessa l. n. 865 del 1971, talché, quest'ultima legge troverebbe applicazione nei procedimenti relativi ad opere regionali solo - ex art. 4, d.l. n. 115 del 1974 e art. 1 ter, d.l. n. 119 del 1971, - relativamente all'indennità di espropriazione e, per quel che più precisamente attiene al detto art. 20, solo - a seguito dell'intervenuta modifica apportata dall'art. 14, l. n. 10 del 1977 - relativamente al secondo comma dello stesso art. 20, il quale vieta la protrazione dell'occupazione oltre cinque anni dalla data di immissione del possesso. Senonché, come è stato posto in luce dalla più recente interpretazione sistematica della stessa Cassazione, l'identità di 'ratiò posta a base dei primi due commi della norma impugnata, e che è quella di impedire che la protrazione del periodo ed il suo inizio dalla immissione in possesso possano tradursi in una indefinita compressione, senza ragionevoli limiti temporali alla efficacia di esso, del diritto di proprietà e delle annesse facoltà di godimento, realizza una finalità unitaria che razionalmente accomuna il regime delle opere di competenza statale e locale, cosicché deve ritenersi che il citato art. 14, l. n. 10 del 1977, abbia inteso in effetti estendere anche la regola sui termini di decadenza, di cui al primo comma dell'art. 20, alla realizzazione di opere di competenza statale, con conseguente esclusione di diversità di disciplina tra le due ipotesi. (Non fondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 20, primo comma, secondo periodo, l. 22 ottobre 1971, n. 865, sollevata in riferimento all'art. 3 Cost.). - Cfr. la pronunce della Cassazione a Sezioni Unite, sopra richiamate, nn. 12587 del 1991 e 2081 del 3 marzo 1994. red.: A.M.M. rev.: S.P.
Art. 3 cost. · Art. 20 Programmi e coordinamento dell'edilizia residenziale pubblica; norme sulla espropriazione per pubblica utilita'; modifiche ed integrazioni alle leggi 17 agosto 1942, n. 1150; 18 aprile 1962, n. 167; 29 settembre 1964, n. 847; ed autorizzazione di spesa per interventi straordinari nel settore dell'edilizia residenziale, agevolata e convenzionata