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L'occupazione di urgenza delle aree da espropriare e' pronunciata con decreto del prefetto. Tale decreto perde efficacia ove l'occupazione non segua nel termine di tre mesi dalla sua emanazione. L'occupazione puo' essere protratta fino a cinque anni dalla data di immissione nel possesso. ((La commissione di cui all'articolo 16 provvede)), su richiesta del prefetto, alla determinazione dell'indennita' di occupazione in una somma pari, per ciascun anno di occupazione, ad ((un dodicesimo dell'indennita')) che sarebbe dovuta per l'espropriazione dell'area da occupare, calcolata a norma dell'articolo 16 ovvero per ciascun mese o frazione di mese di occupazione, ad un dodicesimo della indennita' annua. Contro la determinazione dell'indennita' gli interessati possono proporre opposizione davanti alla corte d'appello competente per territorio, con atto di citazione notificato all'occupante entro trenta giorni dalla comunicazione dell'indennita' a cura del sindaco nelle forme prescritte per la notificazione degli atti processuali civili. ((Il disposto del secondo comma del presente articolo deve intendersi applicabile anche alle occupazioni preordinate alla realizzazione delle opere e degli interventi previsti dall'articolo 4 del decreto-legge 2 maggio 1974, n. 115, convertito, con modificazioni, nella legge 27 giugno 1974, n. 247.))
Testo in vigore dal 30 gennaio 1977 al 7 febbraio 1980
