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L'occupazione di urgenza delle aree da espropriare e' pronunciata con decreto del prefetto. Tale decreto perde efficacia ove l'occupazione non segua nel termine di tre mesi dalla sua emanazione. L'occupazione puo' essere protratta fino a cinque anni dalla data di immissione nel possesso. La commissione di cui all'articolo 16 provvede, su richiesta del prefetto, alla determinazione dell'indennita' di occupazione in una somma pari, per ciascun anno di occupazione, ad un dodicesimo dell'indennita' che sarebbe dovuta per l'espropriazione dell'area da occupare, calcolata a norma dell'articolo 16 ovvero per ciascun mese o frazione di mese di occupazione, ad un dodicesimo della indennita' annua. 11 Contro la determinazione dell'indennita' gli interessati possono proporre opposizione davanti alla corte d'appello competente per territorio, con atto di citazione notificato all'occupante entro trenta giorni dalla comunicazione dell'indennita' a cura del sindaco nelle forme prescritte per la notificazione degli atti processuali civili. Il disposto del secondo comma del presente articolo deve intendersi applicabile anche alle occupazioni preordinate alla realizzazione delle opere e degli interventi previsti dall'articolo 4 del decreto-legge 2 maggio 1974, n. 115, convertito, con modificazioni, nella legge 27 giugno 1974, n. 247.

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Corte costituzionale

11

La Corte costituzionale con sentenza del 25 - 30 gennaio 1980, n. 5 (in G.U. 1a s.s. 06/02/1980, n. 36) ha dichiarato la illegittimita' costituzionale "dell'art. 20, comma terzo, della legge 22 ottobre 1971, n. 865, come modificato dall'art. 14 della legge 28 gennaio 1977, n. 10".

Testo in vigore dal 7 febbraio 1980 al 16 agosto 1980

Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 365/1992

    Ha colpito questo articolo
    27 luglio 1992

    L'apprensione del bene attraverso l'occupazione concreta rappresenta una fase autonoma del procedimento ablativo e deve perciò essere munita delle necessarie garanzie a favore di tutti i soggetti implicati, sia rispetto all'elemento bene, oggetto dell'ablazione, sia nella corresponsione del giusto indennizzo (v. massima B) che concerne, sia pure nel quadro di distinte posizioni, il soggetto passivo dell'occupazione ed il soggetto che la promuove. La garanzia sancita dall'art. 24, primo comma, Cost., deve quindi operare anche riguardo ai soggetti che abbiano promosso l'occupazione dei beni. Deve pertanto essere dichiarata la illegittimità costituzionale dell'art. 20, comma quarto, l. 22 ottobre 1971, n. 865, nella parte in cui non prevede che anche l'espropriante possa proporre opposizione davanti alla Corte di appello contro la determinazione delle indennità di occupazione dei beni da espropriare, con atto di citazione notificato alle controparti nei modi ivi stabiliti e, quando l'espropriante sia il comune, con decorrenza del termine per l'opposizione dal giorno in cui sia pervenuta al comune stesso la comunicazione della determinazione di detta indennità da parte della commissione prevista dall'art. 16.

    Art. 20 Programmi e coordinamento dell'edilizia residenziale pubblica; norme sulla espropriazione per pubblica utilita'; modifiche ed integrazioni alle leggi 17 agosto 1942, n. 1150; 18 aprile 1962, n. 167; 29 settembre 1964, n. 847; ed autorizzazione di spesa per interventi straordinari nel settore dell'edilizia residenziale, agevolata e convenzionata

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 470/1990

    Ha colpito questo articolo
    22 ottobre 1990

    La garanzia della tutela giurisdizionale non consente di far dipendere dal comportamento della p.a. - e in definitiva dal suo arbitrio - l'azionabilità della pretesa all'indennità per l'occupazione di urgenza delle aree da espropriare. È perciò illegittimo costituzionalmente - per violazione dell'art. 24 Cost. - l'art. 20, quarto comma, l. 22 ottobre 1971, n. 865, come modificato dall'art. 14, l. 28 gennaio 1977, n. 10, nella parte in cui, in mancanza della determinazione, ad opera della Commissione prevista dall'art. 16, dell'indennità di occupazione o della sua comunicazione agli interessati, non consente ai medesimi di agire in giudizio per ottenerne la liquidazione, a decorrere dall'occupazione del bene che ne è oggetto (non essendovi ragioni per differire tale decorrenza sino alla scadenza del termine quinquennale di legittima occupazione). - S. n. 67/1990.

    Art. 20 Programmi e coordinamento dell'edilizia residenziale pubblica; norme sulla espropriazione per pubblica utilita'; modifiche ed integrazioni alle leggi 17 agosto 1942, n. 1150; 18 aprile 1962, n. 167; 29 settembre 1964, n. 847; ed autorizzazione di spesa per interventi straordinari nel settore dell'edilizia residenziale, agevolata e convenzionata · Art. 14 Norme per la edificabilita' dei suoli · Art. 16 Norme per la edificabilita' dei suoli

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 213/1994

    Questione infondata
    2 giugno 1994

    Deve essere disatteso, ai fini del giudizio di costituzionalità promosso per violazione del principio di eguaglianza, il presupposto interpretativo da cui muove il giudice 'a quò, secondo il quale l'impugnato art. 20, primo comma, l. n. 865 del 1971, per la parte in cui prevede la decadenza del decreto di occupazione di urgenza non seguito da occupazione nel termine di tre mesi, sarebbe applicabile alle sole occupazioni concernenti la realizzazione di opere in ambito regionale e non anche a quelle di interesse statale. Tale interpretazione, già in un primo tempo adottata dalla Cassazione, fa leva sulla distinzione del procedimento espropriativo di carattere generale, finalizzato ad opere di competenza statale e disciplinato dalla l. n. 2539 del 1865, rispetto a quello riguardante opere regionali, di cui alla stessa l. n. 865 del 1971, talché, quest'ultima legge troverebbe applicazione nei procedimenti relativi ad opere regionali solo - ex art. 4, d.l. n. 115 del 1974 e art. 1 ter, d.l. n. 119 del 1971, - relativamente all'indennità di espropriazione e, per quel che più precisamente attiene al detto art. 20, solo - a seguito dell'intervenuta modifica apportata dall'art. 14, l. n. 10 del 1977 - relativamente al secondo comma dello stesso art. 20, il quale vieta la protrazione dell'occupazione oltre cinque anni dalla data di immissione del possesso. Senonché, come è stato posto in luce dalla più recente interpretazione sistematica della stessa Cassazione, l'identità di 'ratiò posta a base dei primi due commi della norma impugnata, e che è quella di impedire che la protrazione del periodo ed il suo inizio dalla immissione in possesso possano tradursi in una indefinita compressione, senza ragionevoli limiti temporali alla efficacia di esso, del diritto di proprietà e delle annesse facoltà di godimento, realizza una finalità unitaria che razionalmente accomuna il regime delle opere di competenza statale e locale, cosicché deve ritenersi che il citato art. 14, l. n. 10 del 1977, abbia inteso in effetti estendere anche la regola sui termini di decadenza, di cui al primo comma dell'art. 20, alla realizzazione di opere di competenza statale, con conseguente esclusione di diversità di disciplina tra le due ipotesi. (Non fondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 20, primo comma, secondo periodo, l. 22 ottobre 1971, n. 865, sollevata in riferimento all'art. 3 Cost.). - Cfr. la pronunce della Cassazione a Sezioni Unite, sopra richiamate, nn. 12587 del 1991 e 2081 del 3 marzo 1994. red.: A.M.M. rev.: S.P.

    Art. 3 cost. · Art. 20 Programmi e coordinamento dell'edilizia residenziale pubblica; norme sulla espropriazione per pubblica utilita'; modifiche ed integrazioni alle leggi 17 agosto 1942, n. 1150; 18 aprile 1962, n. 167; 29 settembre 1964, n. 847; ed autorizzazione di spesa per interventi straordinari nel settore dell'edilizia residenziale, agevolata e convenzionata

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

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Versioni nel tempo

11 versioni dal 1971

1971oggi
  1. 1 gennaio 2002 — oggiabrogatoper 25 anni
  2. 6 agosto 1992 — 1 gennaio 2002per 9 anni
  3. 5 giugno 1991 — 6 agosto 1992per un anno
  4. 1 novembre 1990 — 5 giugno 1991per 7 mesi
  5. 19 gennaio 1988 — 1 novembre 1990per 3 anni
  6. 1 gennaio 1988 — 19 gennaio 1988per 18 giorni
  7. 2 marzo 1985 — 1 gennaio 1988per 3 anni
  8. 16 agosto 1980 — 2 marzo 1985per 5 anni
  9. 7 febbraio 1980 — 16 agosto 1980per 6 mesi
  10. 30 gennaio 1977 — 7 febbraio 1980per 3 anni
  11. 30 ottobre 1971 — 30 gennaio 1977testo originarioper 5 anni

urn:nir:stato:legge:1971-10-22;865~art20 · fonte su Normattiva