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Chiunque esercita la medesima in violazione delle norme della presente legge, e' punito con l'ammenda da L. 500 a L. 20.000. Se vi e' scopo di lucro, la pena e' dell'arresto fino a tre mesi e l'ammenda fino a L.80.000. I datori di lavoro che non assumono per il tramite degli Uffici di collocamento i lavoratori, sono puniti con l'ammenda da L. 2000 a L. 10.000 per ogni lavoratore assunto. I datori di lavoro che non comunicano nei termini di cui all'art. 21 della, presente legge la cessazione del rapporto di lavoro sono puniti con l'ammenda da L. 500 a L. 1000 per ogni lavoratore e per ogni giorno di ritardo. Il lavoratore che, all'atto della sua iscrizione o della conferma di detta iscrizione, non denuncia di essere gia' occupato, e' punito con l'ammenda da L. 500 a L. 5.000. 5a

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.P.R. 11 luglio 1959, n. 460

5a

Il D.P.R. 11 luglio 1959, n. 460, ha disposto (con l'art. 6, comma 1) che "E' concessa amnistia per i reati previsti nell'art. 27, terzo comma, della legge 29 aprile 1949, n. 264; nell'art. 2626 del Codice civile e per gli altri reati contravvenzionali di omissione previsti da leggi penali e da leggi fiscali, a condizione che la denunzia, il deposito o la dichiarazione omessi vengano effettuati o vengano attuate le eventuali ottemperanze sostitutive, nel termine di centoventi giorni dalla data del presente decreto, sempreche' il termine stabilito per la denuncia, il deposito o la dichiarazione sia anteriore alla data di cui all'art. 15". Ha inoltre disposto (con l'art. 15, comma 1) che "Salvo quanto disposto dall'art. 1, lettere a) ed e), l'amnistia e l'indulto hanno efficacia per i reati commessi lino a tutto il 23 ottobre 1958".

Testo in vigore dal 11 luglio 1959 al 18 marzo 1987

Corte costituzionale

5 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 66/1958

    Questione infondata
    1 dicembre 1958

    dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale proposta con le predette ordinanze e ordina la restituzione degli atti ai Pretori di Salò e Gaeta. Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 novembre 1958. GAETANO AZZARITI - GIUSEPPE CAPPI - TOMASO PERASSI - GASPARE AMBROSINI -…

    Art. 2 cost. · Art. 4 cost. · Art. 3 cost. · Art. 16 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 30/1958

    Questione infondata
    8 aprile 1958

    Per i motivi già esposti nella sentenza di non fondatezza n. 53 del 1957, pronunciata su analoga questione, gli artt. 7, 8, 13, 14, 18 e 27 della legge 29 aprile 1949, n. 264, relativi all'assunzione dei lavoratori ed all'obbligo sanzionato, penalmente dei datori di lavoro di comunicare all'ufficio di collocamento il nome e la qualifica dei lavoratori di cui per qualunque motivo sia cessato il rapporto di lavoro, non contrastano con gli artt. 2, 3, 4 e 16 della Costituzione. - S. n. 53/1957.

    Art. 2 cost. · Art. 3 cost. · Art. 4 cost. · Art. 16 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 11/1958

    Questione infondata
    11 marzo 1958

    La Corte costituzionale emana, in camera di consiglio, ordinanza di manifesta infondatezza, quando con sentenza sia stata già dichiarata non fondata la questione proposta, anche se, oltre a quelle già esaminate, vengano impugnate nuove disposizioni di legge (le quali, peraltro, fissino soltanto modalità di esecuzione o risultino del tutto estranee alla questione) ed anche se siano richiamate altre norme della Costituzione, (il cui contenuto non incida tuttavia sull'oggetto del giudizio). (Manifesta infondatezza di questione di legittimità costituzionale degli artt. 11, non impugnato in precedenza, 13, 18, non impugnato in precedenza, e 27 della legge 29 aprile 1949, n. 264, sull'avviamento al lavoro, in riferimento agli artt. 1, non invocato in precedenza, 2, 3, 4, 16 e 36, non invocato in precedenza, Cost.). Cfr.: sent. n. 53/57.

    Art. 1 cost. · Art. 2 cost. · Art. 4 cost. · Art. 36 cost.

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Rinviano a questo articolo

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Che cosa è cambiato dal 11 luglio 1959

Confronto con la versione in vigore dal 1 giugno 1949 al 11 luglio 1959.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • D.P.R. 11 luglio 1959, n. 460

    Il D.P.R. 11 luglio 1959, n. 460, ha disposto (con l'art. 6, comma 1) che "E' concessa amnistia per i reati previsti nell'art. 27, terzo comma, della legge 29 aprile 1949, n. 264; nell'art. 2626 del Codice civile e per gli altri reati contravvenzionali di omissione previsti da leggi penali e da leggi fiscali, a condizione che la denunzia, il deposito o la dichiarazione omessi vengano effettuati o vengano attuate le eventuali ottemperanze sostitutive, nel termine di centoventi giorni dalla data del presente decreto, sempreche' il termine stabilito per la denuncia, il deposito o la dichiarazione sia anteriore alla data di cui all'art. 15". Ha inoltre disposto (con l'art. 15, comma 1) che "Salvo quanto disposto dall'art. 1, lettere a) ed e), l'amnistia e l'indulto hanno efficacia per i reati commessi lino a tutto il 23 ottobre 1958".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1949-04-29;264~art27 · fonte del testo