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Chiunque esercita la mediazione in violazione delle norme della presente legge e' punito con l'ammenda da lire un milione a lire cinque milioni, con il conseguente sequestro del mezzo di trasporto se adoperato a questo fine. Se vi e' scopo di lucro, la pena e' dell'arresto fino a sei mesi e l'ammenda e' aumentata fino al triplo. ((COMMA ABROGATO DAL D. LGS. 19 DICEMBRE 2002, N. 297)). I datori di lavoro che non comunicano alla commissione circoscrizionale per l'impiego, nei termini di cui all'articolo 21, primo comma, la cessazione del rapporto di lavoro sono soggetti al pagamento della sanzione amministrativa da lire centomila a lire trecentomila per ogni lavoratore interessato

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.P.R. 11 luglio 1959, n. 460

5a

Il D.P.R. 11 luglio 1959, n. 460, ha disposto (con l'art. 6, comma 1) che "E' concessa amnistia per i reati previsti nell'art. 27, terzo comma, della legge 29 aprile 1949, n. 264; nell'art. 2626 del Codice civile e per gli altri reati contravvenzionali di omissione previsti da leggi penali e da leggi fiscali, a condizione che la denunzia, il deposito o la dichiarazione omessi vengano effettuati o vengano attuate le eventuali ottemperanze sostitutive, nel termine di centoventi giorni dalla data del presente decreto, sempreche' il termine stabilito per la denuncia, il deposito o la dichiarazione sia anteriore alla data di cui all'art. 15". Ha inoltre disposto (con l'art. 15, comma 1) che "Salvo quanto disposto dall'art. 1, lettere a) ed e), l'amnistia e l'indulto hanno efficacia per i reati commessi lino a tutto il 23 ottobre 1958".

Testo in vigore dal 30 gennaio 2003 al 24 ottobre 2003

Corte costituzionale

5 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 66/1958

    Questione infondata
    1 dicembre 1958

    dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale proposta con le predette ordinanze e ordina la restituzione degli atti ai Pretori di Salò e Gaeta. Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 novembre 1958. GAETANO AZZARITI - GIUSEPPE CAPPI - TOMASO PERASSI - GASPARE AMBROSINI -…

    Art. 2 cost. · Art. 4 cost. · Art. 3 cost. · Art. 16 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 30/1958

    Questione infondata
    8 aprile 1958

    Per i motivi già esposti nella sentenza di non fondatezza n. 53 del 1957, pronunciata su analoga questione, gli artt. 7, 8, 13, 14, 18 e 27 della legge 29 aprile 1949, n. 264, relativi all'assunzione dei lavoratori ed all'obbligo sanzionato, penalmente dei datori di lavoro di comunicare all'ufficio di collocamento il nome e la qualifica dei lavoratori di cui per qualunque motivo sia cessato il rapporto di lavoro, non contrastano con gli artt. 2, 3, 4 e 16 della Costituzione. - S. n. 53/1957.

    Art. 2 cost. · Art. 3 cost. · Art. 4 cost. · Art. 16 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 11/1958

    Questione infondata
    11 marzo 1958

    La Corte costituzionale emana, in camera di consiglio, ordinanza di manifesta infondatezza, quando con sentenza sia stata già dichiarata non fondata la questione proposta, anche se, oltre a quelle già esaminate, vengano impugnate nuove disposizioni di legge (le quali, peraltro, fissino soltanto modalità di esecuzione o risultino del tutto estranee alla questione) ed anche se siano richiamate altre norme della Costituzione, (il cui contenuto non incida tuttavia sull'oggetto del giudizio). (Manifesta infondatezza di questione di legittimità costituzionale degli artt. 11, non impugnato in precedenza, 13, 18, non impugnato in precedenza, e 27 della legge 29 aprile 1949, n. 264, sull'avviamento al lavoro, in riferimento agli artt. 1, non invocato in precedenza, 2, 3, 4, 16 e 36, non invocato in precedenza, Cost.). Cfr.: sent. n. 53/57.

    Art. 1 cost. · Art. 2 cost. · Art. 4 cost. · Art. 36 cost.

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

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Che cosa è cambiato dal 30 gennaio 2003

Confronto con la versione in vigore dal 18 marzo 1987 al 30 gennaio 2003. 35 parole tolte, 10 parole aggiunte.

… pena e' dell'arresto fino a sei mesi e l'ammenda e' aumentata fino al triplo. tolto: I datori di lavoro che non assumono per il tramite degli Uffici di collocamento i lavoratori sono soggetti al pagamento della sanzione amministrativa da lire cinquecentomila a lire tre milioni per ogni lavoratore interessato. 3 aggiunto: COMMA ABROGATO DAL D. LGS. 19 DICEMBRE 2002, N. 297. I datori di lavoro che non comunicano alla commissione circoscrizionale per l'impiego, nei …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1949-04-29;264~art27 · fonte del testo