Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 1 giugno 1949 al 11 luglio 1959. Leggi il testo vigente →
Chiunque esercita la medesima in violazione delle norme della presente legge, e' punito con l'ammenda da L. 500 a L. 20.000. Se vi e' scopo di lucro, la pena e' dell'arresto fino a tre mesi e l'ammenda fino a L.80.000. I datori di lavoro che non assumono per il tramite degli Uffici di collocamento i lavoratori, sono puniti con l'ammenda da L. 2000 a L. 10.000 per ogni lavoratore assunto. I datori di lavoro che non comunicano nei termini di cui all'art. 21 della, presente legge la cessazione del rapporto di lavoro sono puniti con l'ammenda da L. 500 a L. 1000 per ogni lavoratore e per ogni giorno di ritardo. Il lavoratore che, all'atto della sua iscrizione o della conferma di detta iscrizione, non denuncia di essere gia' occupato, e' punito con l'ammenda da L. 500 a L. 5.000.
Testo in vigore dal 1 giugno 1949 al 11 luglio 1959
