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Chiunque esercita la medesima in violazione delle norme della presente legge, e' punito con l'ammenda da L. 500 a L. 20.000. Se vi e' scopo di lucro, la pena e' dell'arresto fino a tre mesi e l'ammenda fino a L.80.000. I datori di lavoro che non assumono per il tramite degli Uffici di collocamento i lavoratori, sono puniti con l'ammenda da L. 2000 a L. 10.000 per ogni lavoratore assunto. I datori di lavoro che non comunicano nei termini di cui all'art. 21 della, presente legge la cessazione del rapporto di lavoro sono puniti con l'ammenda da L. 500 a L. 1000 per ogni lavoratore e per ogni giorno di ritardo. Il lavoratore che, all'atto della sua iscrizione o della conferma di detta iscrizione, non denuncia di essere gia' occupato, e' punito con l'ammenda da L. 500 a L. 5.000.

Testo in vigore dal 1 giugno 1949 al 11 luglio 1959

Corte costituzionale

5 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 66/1958

    Questione infondata
    1 dicembre 1958

    dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale proposta con le predette ordinanze e ordina la restituzione degli atti ai Pretori di Salò e Gaeta. Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 novembre 1958. GAETANO AZZARITI - GIUSEPPE CAPPI - TOMASO PERASSI - GASPARE AMBROSINI -…

    Art. 2 cost. · Art. 4 cost. · Art. 3 cost. · Art. 16 cost.

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  • Sentenza n. 30/1958

    Questione infondata
    8 aprile 1958

    Per i motivi già esposti nella sentenza di non fondatezza n. 53 del 1957, pronunciata su analoga questione, gli artt. 7, 8, 13, 14, 18 e 27 della legge 29 aprile 1949, n. 264, relativi all'assunzione dei lavoratori ed all'obbligo sanzionato, penalmente dei datori di lavoro di comunicare all'ufficio di collocamento il nome e la qualifica dei lavoratori di cui per qualunque motivo sia cessato il rapporto di lavoro, non contrastano con gli artt. 2, 3, 4 e 16 della Costituzione. - S. n. 53/1957.

    Art. 2 cost. · Art. 3 cost. · Art. 4 cost. · Art. 16 cost.

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  • Ordinanza n. 11/1958

    Questione infondata
    11 marzo 1958

    La Corte costituzionale emana, in camera di consiglio, ordinanza di manifesta infondatezza, quando con sentenza sia stata già dichiarata non fondata la questione proposta, anche se, oltre a quelle già esaminate, vengano impugnate nuove disposizioni di legge (le quali, peraltro, fissino soltanto modalità di esecuzione o risultino del tutto estranee alla questione) ed anche se siano richiamate altre norme della Costituzione, (il cui contenuto non incida tuttavia sull'oggetto del giudizio). (Manifesta infondatezza di questione di legittimità costituzionale degli artt. 11, non impugnato in precedenza, 13, 18, non impugnato in precedenza, e 27 della legge 29 aprile 1949, n. 264, sull'avviamento al lavoro, in riferimento agli artt. 1, non invocato in precedenza, 2, 3, 4, 16 e 36, non invocato in precedenza, Cost.). Cfr.: sent. n. 53/57.

    Art. 1 cost. · Art. 2 cost. · Art. 4 cost. · Art. 36 cost.

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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

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Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

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