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Chiunque aspiri ad essere avviato al lavoro alle dipendenze altrui deve iscriversi nelle liste di collocamento presso gli Uffici di cui al capo II del presente titolo, della circoscrizione nella quale ha la propria residenza, salvo le eccezioni che saranno stabilite con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, sentita la Commissione centrale, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge.

Testo in vigore dal 1 giugno 1949 al 19 febbraio 1961

Corte costituzionale

6 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 248/1986

    Questione infondata
    28 novembre 1986

    Va ribadito - anche alla luce delle modifiche legislative che il sistema di avviamento al lavoro ha subito negli anni successivi alle decisioni della Corte costituzionale in materia, modifiche intese, tra l'altro, a salvaguardare i livelli occupazionali già raggiunti (con l'istituzione di canali privilegiati di riavviamento al lavoro), ed a favorire l'occupazione giovanile che l'ingerenza pubblica nella fase di formazione del rapporto - pur comprimendo l'autonomia del datore di lavoro e dello stesso lavoratore in ordine alla scelta della controparte negoziale - trova (ancora) razionale fondamento, oltreché nella necessità di evitare l'esercizio della mediazione privata, anche nel rilevante interesse pubblico all'occupazione ed al controllo della domanda ed offerta di lavoro. È ben vero che l'ambito di applicabilità delle richieste nominative è andato progressivamente ampliandosi, fino al punto che l'art. 6 della recente legge n. 724 del 1980 ha concesso ai datori di lavoro che intendono effettuare assunzioni a tempo indeterminato, la possibilità di fare contestualmente richiesta di lavoratori per metà numerica e per l'altra metà nominativa, senza alcun dovere di esporne i motivi; e che le esigenze determinate dall'impiego sempre più massiccio delle nuove tecnologie renderà certamente necessaria anche una più profonda e radicale riforma del collocamento, le cui scelte sono affidate più che mai alla discrezionalità del legislatore. Ma finché permangono crisi economica e necessità di direzione statale della politica economica a sostegno ed incremento dell'occupazione, sembra difficile instaurare un regime di piena libertà fondato sulla sola richiesta nominativa del lavoratore. Allo stato attuale, dunque, non sussistono violazioni degli artt. 2 e 4, comma primo (in relazione all'art. 3, comma primo), Cost., giacché lo strumento del collocamento pubblico consente l'attuazione di quella politica di piena occupazione cui l'art. 4 impegna lo Stato, e che, in applicazione del principio di uguaglianza, deve essere orientata ad un'equa ripartizione dell'(insufficiente) offerta di posti di lavoro: le conseguenti restrizioni dell'autonomia privata rispondono ad interessi pubblici e, come tali, sono ammissibili, entro limiti di ragionevolezza e sempreché non comportino totale soppressione o grave affievolimento del diritto di libertà dei singoli (in cui è compresa la scelta dell'attività lavorativa). (Non fondatezza - in riferimento ai richiamati parametri - della questione di legittimità costituzionale degli artt. 7, 8, 11, 13, 14 e 18 della legge 29 aprile 1949, n. 264 (modificata dalla legge 10 febbraio 1961, n. 5), e degli artt. 33 e 34 della legge 20 maggio 1970, n. 300, nella parte in cui si dispone che le assunzioni dei lavoratori avvengano per il tramite degli appositi uffici pubblici e attraverso richieste numeriche da parte del datore di lavoro (limitando la possibilità di richieste nominative solo ad alcuni casi particolari)). - S. nn. 53/1957 e 30/1958, che ritennero non costituzionalmente illegittimi (in riferimento agli stessi parametri) gli artt. 8, 13 e 27 della legge n. 264 del 1949.

    Art. 3 cost. · Art. 4 cost. · Art. 2 cost. · Art. 16 cost.

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  • Ordinanza n. 66/1958

    Questione infondata
    1 dicembre 1958

    Va dichiarata la manifesta infondatezza di una questione di legittimità costituzionale nel caso in cui la medesima questione sia stata già ritenuta non fondata sotto gli stessi profili denunziati e non venga addotto alcun nuovo argomento tale da indurre la Corte a modificare la precedente giurisprudenza. (Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale - sollevata in riferimento agli artt. 2 e 4 Cost. - degli artt. 8, 13 e 21 della legge 29 aprile 1949, n. 264, sull'obbligo dei lavoratori di iscrizione nelle liste di collocamento del Comune di residenza e di assunzione da parte dei datori di lavoro tramite il competente ufficio di collocamento). Cfr.: sent. n. 53 del 9 aprile 1957.

    Art. 2 cost. · Art. 4 cost. · Art. 3 cost. · Art. 16 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 30/1958

    Questione infondata
    8 aprile 1958

    Per i motivi già esposti nella sentenza di non fondatezza n. 53 del 1957, pronunciata su analoga questione, gli artt. 7, 8, 13, 14, 18 e 27 della legge 29 aprile 1949, n. 264, relativi all'assunzione dei lavoratori ed all'obbligo sanzionato, penalmente dei datori di lavoro di comunicare all'ufficio di collocamento il nome e la qualifica dei lavoratori di cui per qualunque motivo sia cessato il rapporto di lavoro, non contrastano con gli artt. 2, 3, 4 e 16 della Costituzione. - S. n. 53/1957.

    Art. 2 cost. · Art. 3 cost. · Art. 4 cost. · Art. 16 cost.

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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Citate insieme nelle massime

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