Art. 4
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 20 maggio 1950 al 28 dicembre 1952. Leggi il testo vigente →
I piani predetti sono depositati per la durata di venticinque giorni, a cura dell'Opera, nell'ufficio di ciascun Comune, per la parte relativa ai beni da espropriare nel territorio comunale, e sono pubblicati in estratto nel Foglio degli annunzi legali della Provincia. Nello stesso termine gli interessati possono richiedere all'Opera la rettifica di eventuali errori materiali.
Testo in vigore dal 20 maggio 1950 al 28 dicembre 1952
