Art. 4
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I piani predetti sono depositati per la durata di venticinque giorni, a cura dell'Opera, nell'ufficio di ciascun Comune, per la parte relativa ai beni da espropriare nel territorio comunale, e sono pubblicati in estratto nel Foglio degli annunzi legali della Provincia. Nello stesso termine gli interessati possono richiedere all'Opera la rettifica di eventuali errori materiali.10
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 20 dicembre 1952, n. 2377
10La L. 20 dicembre 1952, n. 2377 ha disposto (con l'art. 2, comma 3) che " I termini indicati nell'art. 4 della legge 12 maggio 1950, n. 230, nell'art. 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, nell'art. 9 della legge 18 maggio 1951, n. 333, per i terreni compresi nei piani di espropriazione integrativi di cui al precedente comma, decorrono dalla data di deposito dei detti piani nell'Ufficio comunale."
Testo in vigore dal 28 dicembre 1952 al 1 gennaio 2002
