Art. 7
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 20 maggio 1950 al 17 aprile 1953. Leggi il testo vigente →
L'indennita' di espropriazione per i singoli terreni e' commisurata, ai valori definitivamente stabiliti per l'applicazione della imposta straordinaria progressiva sul patrimonio. I ricorsi ai fini della determinazione definitiva di tali valori, per i motivi previsti dall'art. 3 della legge 10 novembre 1949, n. 805, debbono essere presentati alla Commissione censuaria provinciale nel termine di giorni trenta dalla notifica del valore stabilito per l'applicazione della menzionata imposta sul patrimonio. La Commissione censuaria provinciale dovra' decidere nel termine di sessanta giorni. Contro la decisione e' ammesso ricorso, anche di merito, alla Commissione censuaria centrale nel termine di trenta giorni.
Testo in vigore dal 20 maggio 1950 al 17 aprile 1953
