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L'indennita' di espropriazione per i singoli terreni e' commisurata, ai valori definitivamente stabiliti per l'applicazione della imposta straordinaria progressiva sul patrimonio. I ricorsi ai fini della determinazione definitiva di tali valori, per i motivi previsti dall'art. 3 della legge 10 novembre 1949, n. 805, debbono essere presentati alla Commissione censuaria provinciale nel termine di giorni trenta dalla notifica del valore stabilito per l'applicazione della menzionata imposta sul patrimonio. La Commissione censuaria provinciale dovra' decidere nel termine di sessanta giorni. Contro la decisione e' ammesso ricorso, anche di merito, alla Commissione censuaria centrale nel termine di trenta giorni.

Testo in vigore dal 20 maggio 1950 al 17 aprile 1953

Corte costituzionale

L’articolo non è stato oggetto di questioni: compare nel testo di queste pronunce.

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

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urn:nir:stato:legge:1950-05-12;230~art7 · fonte del testo