Art. 7
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L'indennita' di espropriazione per i singoli terreni e' commisurata, ai valori definitivamente stabiliti per l'applicazione della imposta straordinaria progressiva sul patrimonio. I ricorsi ai fini della determinazione definitiva di tali valori, per i motivi previsti dall'art. 3 della legge 10 novembre 1949, n. 805, debbono essere presentati alla Commissione censuaria provinciale nel termine di giorni trenta dalla notifica del valore stabilito per l'applicazione della menzionata imposta sul patrimonio. La Commissione censuaria provinciale dovra' decidere nel termine di sessanta giorni.10b Contro la decisione e' ammesso ricorso, anche di merito, alla Commissione censuaria centrale nel termine di trenta giorni.
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 21 marzo 1953, n.224
10bLa L. 21 marzo 1953, n.224 ha disposto (con l'art. 1) che " A modifica di quanto stabilito dal secondo comma dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230, e dall'art. 2 della legge 18 maggio 1951, n. 333, i ricorsi ivi previsti sono proponibili davanti alle Commissioni amministrative, secondo le norme di cui al testo unico 9 maggio 1950, n. 203."
Testo in vigore dal 17 aprile 1953 al 1 gennaio 2002
