Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 12 maggio 1961 al 18 gennaio 1966. Leggi il testo vigente →
((Ai fini del conseguimento delle prestazioni inerenti all'assicurazione obbligatoria per la invalidita', la vecchiaia e i superstiti, sono considerati utili i periodi trascorsi in carcere, o al confino di polizia, o all'estero, nelle circostanze di cui all'articolo 1 della presente legge, dai cittadini italiani che possano far valere una posizione assicurativa nella assicurazione predetta, o periodi di lavoro assoggettabili a contribuzione della assicurazione stessa, ai sensi delle vigenti norme di legge. I contributi relativi sono a carico dello Stato)).
Testo in vigore dal 12 maggio 1961 al 18 gennaio 1966
