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Ai cittadini italiani, i quali, anteriormente all'imputazione o alla condanna o all'assegnazione a confino di polizia subite nelle circostanze di cui all'art. 1, avessero iniziato i versamenti per assicurazioni obbligatorie per la invalidita' e la vecchiaia, sono, su domanda, riconosciuti utili, ai fini del conseguimento delle relative prestazioni per se' e per i familiari superstiti, i periodi trascorsi in carcere o al confino di polizia, e di periodi trascorsi all'estero per sottrarsi a condanne o mandati di cattura conseguenti esclusivamente all'attivita' svolta nelle circostanze predette. I contributi relativi sono a carico dello Stato.

Testo in vigore dal 26 marzo 1955 al 12 maggio 1961

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urn:nir:stato:legge:1955-03-10;96~art5 · fonte del testo