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Ai fini del conseguimento delle prestazioni inerenti all'assicurazione obbligatoria per la invalidita', la vecchiaia e i superstiti, sono considerati utili i periodi trascorsi in carcere, o al confino di polizia, o all'estero, nelle circostanze di cui all'articolo 1 della presente legge, dai cittadini italiani che possano far valere una posizione assicurativa nella assicurazione predetta, o periodi di lavoro assoggettabili a contribuzione della assicurazione stessa, ai sensi delle vigenti norme di legge. I contributi relativi sono a carico dello Stato.2a

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 3 aprile 1961, n. 284 come modificata dalla L. 15 dicembre 1965, n. 1424

2a

La L. 3 aprile 1961, n. 284 come modificata dalla L. 15 dicembre 1965, n. 1424 ha disposto (con l'art. 3) che "L'articolo 3 della legge 3 aprile 1961, n. 284, e' interpretato nel seguente modo: "L'importo dei contributi figurativi da accreditare a favore dei perseguitati politici antifascisti o razziali, per i periodi riconosciuti utili a pensione nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti dalla Commissione di cui all'articolo 8 della legge 10 marzo 1955, n. 96, e' commisurato alla retribuzione attuale della categoria e qualifica professionale posseduta dagli interessati nei periodi di persecuzione. Si applica la tabella delle marche assicurative in vigore alla data di presentazione della domanda di pensione".

Testo in vigore dal 18 gennaio 1966 al 31 maggio 1967

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Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 18 gennaio 1966

Confronto con la versione in vigore dal 12 maggio 1961 al 18 gennaio 1966.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 3 aprile 1961, n. 284 come modificata dalla L. 15 dicembre 1965, n. 1424

    La L. 3 aprile 1961, n. 284 come modificata dalla L. 15 dicembre 1965, n. 1424 ha disposto (con l'art. 3) che "L'articolo 3 della legge 3 aprile 1961, n. 284, e' interpretato nel seguente modo: "L'importo dei contributi figurativi da accreditare a favore dei perseguitati politici antifascisti o razziali, per i periodi riconosciuti utili a pensione nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti dalla Commissione di cui all'articolo 8 della legge 10 marzo 1955, n. 96, e' commisurato alla retribuzione attuale della categoria e qualifica professionale posseduta dagli interessati nei periodi di persecuzione. Si applica la tabella delle marche assicurative in vigore alla data di presentazione della domanda di pensione".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1955-03-10;96~art5 · fonte del testo