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Per le pensioni aventi decorrenza successiva al 31 dicembre 1968, il periodo di contribuzione effettiva in costanza di lavoro e figurativa da assumere a base per la determinazione della retribuzione annua pensionabile di cui al secondo comma dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, e' costituito dalle ultime 260 settimane di contribuzione precedenti la data di decorrenza della pensione. Per la determinazione della retribuzione annua pensionabile si suddividono le 260 settimane di contribuzione di cui al comma precedente in cinque gruppi successivi di 52 settimane ciascuno e si calcola la retribuzione corrispondente a ciascuno dei gruppi anzidetti. La retribuzione annua pensionabile e' data dalla media aritmetica delle retribuzioni corrispondenti ai tre gruppi che hanno fornito le retribuzioni piu' elevate. Per le pensioni decorrenti da data posteriore al 31 dicembre 1975, ai fini della media di cui al comma precedente, i tre gruppi piu' favorevoli sono scelti fra i dieci gruppi che si ottengono considerando le ultime 520 settimane di contribuzione effettiva in costanza di lavoro e figurativa. Nei casi in cui il numero complessivo dei contributi settimanali obbligatori e figurativi che hanno concorso al perfezionamento del diritto a pensione sia inferiore a 260, ovvero a 520 per le pensioni decorrenti da data posteriore al 31 dicembre 1975, per la determinazione della retribuzione annua pensionabile si suddividono, andando a ritroso dalla decorrenza della pensione, le settimane di contribuzione esistenti in gruppi consecutivi di 52 settimane ciascuno, e si calcola la retribuzione corrispondente a ciascuno dei gruppi anzidetti. La retribuzione annua pensionabile e' data dalla media aritmetica delle retribuzioni corrispondenti ai tre gruppi che hanno fornito le retribuzioni piu' elevate. Qualora il numero delle settimane di contribuzione effettiva in costanza di lavoro e figurativa che hanno concorso al perfezionamento del diritto a pensione sia inferiore a 156, la retribuzione annua pensionabile e' data dalla media aritmetica delle retribuzioni corrispondenti alle settimane di contribuzione esistenti. Non si prendono in considerazione, per la parte eccedente, le retribuzioni che superino il limite massimo della penultima classe della tabella in vigore alla data di decorrenza della pensione, aumentata del 5 per cento. Per le pensioni indicate al primo comma, cessano di avere efficacia le norme di cui ai commi terzo, quarto e quinto dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488. Le somme corrisposte a titolo di gratificazione annuale o periodica, unitamente ai conguagli di retribuzione dovuti a seguito di norme di legge o di contratto aventi effetto retroattivo, anche in caso di cessazione o di sospensione del rapporto di lavoro, con effetto dal primo periodo di paga del mese successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, debbono essere aggiunti alla retribuzione dell'ultimo periodo di paga e ripartiti, ai fini contributivi e pensionistici, pro quota, in relazione ai singoli periodi di pertinenza. Il secondo e il terzo comma dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1957, n. 818, sono abrogati.
Testo in vigore dal 30 aprile 1969 al 20 giugno 1975
