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A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, e' sostituito dal seguente: "Non sono cumulabili, nella misura del 50 per cento del loro importo, con la retribuzione lorda percepita in costanza di rapporto di lavoro alle dipendenze di terzi e fino a concorrenza della retribuzione stessa, le quote eccedenti i trattamenti minimi delle pensioni di vecchiaia e di invalidita' liquidate a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, di quelle liquidate a carico delle gestioni speciali dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni, degli artigiani e degli esercenti attivita' commerciali nonche' di quelle liquidate a norma dell'articolo 13 della legge 21 luglio 1965, n. 903. Non e' altresi' cumulabile la quota di pensione eventualmente eccedente lire 100.000 mensili risultante dall'applicazione del disposto del presente comma. Ai fini dell'applicazione del divieto di cumulo di cui al presente articolo, le pensioni e le retribuzioni si intendono al netto delle maggiorazioni e delle integrazioni per carichi di famiglia. Agli stessi fini; dalle retribuzioni devono essere detratte anche le quote dovute per tributi erariali e per contributi previdenziali ed assistenziali. Le disposizioni contenute nei commi precedenti si applicano anche alle pensioni dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti sulle quali e' esercitato il diritto di sostituzione in qualsiasi forma da parte di fondi obbligatori di previdenza gestiti dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, salvo quanto disposto al successivo comma. Nei casi in cui sulle pensioni liquidate a carico della assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti e' esercitato il diritto di sostituzione da parte di amministrazioni dello Stato e di enti locali, le disposizioni contenute nei precedenti commi trovano applicazione limitatamente alle quote di pertinenza dei pensionati. ((I titolari di pensione che svolgono attivita' in qualita' di lavoratori agricoli con qualifica di salariati fissi, di giornalieri di campagna ed assimilati e in qualita' di lavoratori addetti ai servizi domestici e familiari, non sono soggetti alle norme di cui al presente articolo)).2 Il divieto di cumulo della pensione con la retribuzione non si applica alla tredicesima rata di pensione, ne alle pensioni corrisposte a coloro che svolgono attivita' lavorativa alle dipendenze di terzi fuori del territorio nazionale". Per le pensioni di invalidita' liquidate con decorrenza anteriore alla data di entrata in vigore della presente legge sono fatte salve le condizioni di miglior favore di cui all'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, nel testo precedente all'entrata in vigore delle modificazioni di cui al presente articolo. Nel periodo compreso fra il 1 gennaio 1969 e la data di entrata in vigore della presente legge, gli aumenti delle pensioni previsti dagli articoli 7 e 9 della presente legge sono cumulabili con la retribuzione percepita in costanza di rapporto alle dipendenze di terzi.

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.L. 30 giugno 1972, n. 267, convertito con modificazioni dalla L. 11 agosto 1972, n. 485

2

Il D.L. 30 giugno 1972, n. 267, convertito con modificazioni dalla L. 11 agosto 1972, n. 485 ha disposto (con l'art. 23-quater) che la presente modifica ha effetto dal 1 maggio 1969.

Testo in vigore dal 27 agosto 1972 al 28 febbraio 1986

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Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 221/1994

    Ha colpito questo articolo
    8 giugno 1994

    L'art. 21 del d.P.R. 27 aprile 1968, n. 488, come modificato dall'art. 20 della legge 30 aprile 1969, n. 153, col prevedere che, nel caso di lavoro a tempo parziale svolto da pensionati, l'ammontare della detrazione da effettuare sulla pensione per ciascuna settimana di lavoro sia determinato in considerazione esclusiva del numero dei giorni lavorati in ciascuna settimana, determina, in violazione degli artt. 3 e 38 Cost., una compressione del giusto trattamento previdenziale ed una ingiustificata sperequazione in danno dei pensionati che si dedichino al lavoro part-time così detto orizzontale (cioè di poche ore per più giorni), rispetto a quelli che svolgano il part-time verticale (cioè molte ore in pochi giorni). Per adeguare la norma alle esigenze poste dai precetti costituzionali, tali effetti distorsivi vanno corretti applicando anche alla detrazione da effettuarsi sulla pensione, un criterio di calcolo analogo a quello previsto dall'art. 5 del d.l. n. 726 del 1984, convertito in l. n. 863 del 1984, per commisurare la retribuzione per il lavoro parziale, e cioè un sistema basato non sul numero delle giornate in cui si presta il lavoro, ma sul numero delle ore effettivamente lavorate. Pertanto, l'art. 21 d.P.R. n. 488 del 1968, come sopra modificato, deve essere dichiarato costituzionalmente illegittimo, nella parte in cui non prevede che nel caso di lavoro a tempo parziale svolto da pensionati, l'ammontare della detrazione da effettuare per settimana di lavoro sia determinato dividendo l'importo della trattenuta settimanale relativo all'orario normale per il numero delle ore corrispondenti a tale orario, e moltiplicando il risultato per il numero delle ore effettivamente lavorate nella settimana. red.: S.E. rev.: S.P.

    Art. 20 Revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 94/1988

    Questione inammissibile
    26 gennaio 1988

    La questione di legittimita` costituzionale va dichiarata inammissibile se l'ordinanza di rimessione ometta del tutto di esaminarne la rilevanza o affermi apoditticamente la sussistenza di essa, senza indicare per quali ragioni ed in quali termini, in riferimento alla fattispecie, le norme censurate debbano trovare applicazione. (Inammissibilita` delle questioni di costituzionalita`: A) del combinato disposto degli artt. 6, ultimo comma del r.d.l. 13 novembre 1924 n. 1825; e 2 27 dell'Accordo interconfederale 23 maggio 1946, reso efficace erga omnes con d.P.R. 28 luglio 1960 n. 1098; 2 e 15 L. 20 maggio 1975 n. 164, denunziato - in riferimento agli artt. 3, 4 e 35 Cost. - nella parte in cui dispone un trattamento di integrazione guadagni diverso a seconda che si tratti di operai o impiegati; B) degli artt. 20 e 22, L. 30 aprile 1969 n. 153; 23, 11 agosto 1972, n. 485; 10, L. 3 giugno 1975 n. 160 e 16, L. 21 dicembre 1978 n. 843, denunziati - in riferimento agli artt. 3 e 38 Cost. - in quanto non equiparano il trattamento di integrazione salariale a carico della C.I.G. alla retribuzione percepita in costanza di rapporto di lavoro alle dipendenze di terzi, ai fini dell'operativita` del divieto di cumulo tra pensioni e retribuzioni; C) dell'art. 7, ultimo comma, L. 20 maggio 1975 n. 164, denunziato - in riferimento agli artt. 3 e 38 Cost. - in quanto non estende a carico dell'imprenditore l'obbligo di corrispondere ai dipendenti che abbiano subito una perdita totale o parziale del diritto all'integrazione salariale, una somma equivalente alla stessa, nei casi in cui la detta perdita derivi da inosservanza dell'art. 5 stessa L. n. 164 del 1975). - Cfr.O.nn. 109/1984; 86/1983; 79/1983.

    Art. 3 cost. · Art. 4 cost. · Art. 35 cost. · Art. 38 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 58/1987

    Questione infondata
    20 febbraio 1987

    È manifestamente infondata - in quanto gia` dichiarata non fondata con sentenza, dalla quale il giudice a quo non adduce alcuna valida ragione per discostarsi - la questione di legittimita` costituzionale dell'art. 20 L. 30 aprile 1969 n. 153, per asserito contrasto con l'art. 3 Cost., nella parte in cui limita ai (soli) redditi di lavoro subordinato il previsto divieto di cumulo totale con le pensioni I.V.S.. - S. n. 30/1976

    Art. 3 cost. · Art. 4 cost. · Art. 35 cost. · Art. 36 cost.

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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