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L'articolo 7 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, modificato dall'articolo 24 della legge 21 luglio 1965, n. 903, e' sostituito dal seguente: "Non ha diritto alla pensione prevista dall'articolo 13 del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, modificato dall'articolo 2 della legge 4 aprile 1952, n. 218, il coniuge:

  • 1)quando sia passata in giudicato la sentenza di separazione personale per sua colpa;
  • 2)quando, dopo la decorrenza della pensione, il pensionato abbia contratto matrimonio in eta' superiore a 72 anni ed il matrimonio sia durato meno di 2 anni. Si prescinde dai requisiti di cui al punto 2 del precedente comma quando sia nata prole anche postuma o il decesso sia avvenuto per causa di infortunio sul lavoro, di malattia professionale o per causa di guerra o di servizio". Ai superstiti dell'assicurato, deceduto anteriormente al 1 gennaio 1940 e che al momento della morte era in possesso dei requisiti di assicurazione e di contribuzione stabiliti per il diritto alla pensione di invalidita' o di vecchiaia, spetta la pensione di riversibilita' con decorrenza dal 1 gennaio 1969, a condizione che nei loro confronti non sussistano le cause di esclusione previste dalle vigenti disposizioni di legge. La domanda per ottenere la pensione di cui al comma precedente deve essere presentata dagli aventi diritto, a pena di decadenza, entro il termine di tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Ai fratelli celibi e alle sorelle nubili superstiti del pensionato o dell'assicurato, deceduto anteriormente alla data di entrata in vigore della legge 21 luglio 1965, n. 903, che non siano titolari di pensioni e che alla data della morte del dante causa risultavano permanentemente inabili al lavoro ed a suo carico, spetta la pensione di riversibilita' in mancanza del coniuge, dei figli e dei genitori superstiti del pensionato o dell'assicurato medesimo.

Testo in vigore dal 30 aprile 1969 al 3 maggio 1974

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Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 189/1991

    Ha colpito questo articolo
    2 maggio 1991

    Riuniti i giudizi, dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 7, primo comma, n. 2 della legge 12 agosto 1962, n. 1338 (Disposizioni per il miglioramento dei trattamenti di pensione dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti) nel testo sostituito con l'art. 24 della legge 30 aprile 1969, n. 153 (Revisione degli o…

    Art. 7 Disposizioni per il miglioramento dei trattamenti di pensione dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti · Art. 24 Revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 399/1991

    Questione inammissibile
    31 ottobre 1991

    Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 24 della legge 30 aprile 1969 n. 153 (Revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale) che ha sostituito l'art. 7 della legge 12 agosto 1962 n. 1338, così come modificato dall'art. 24 della legge 21 luglio 1965 n. 903, in riferimento agli artt. 3, 29 e 31 d…

    Art. 3 cost. · Art. 29 cost. · Art. 31 cost. · Art. 24 Revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 6/1981

    Questione infondata
    28 gennaio 1981

    Questione già dichiarata non fondata. - S. n. 8/1980.

    Art. 3 cost. · Art. 24 Revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale

    Leggi la pronuncia
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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

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