Art. 14 — Indennità di buonuscita
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L'OPAFS corrisponde ai dipendenti stabili cessati dal servizio, a titolo di indennita' di buonuscita, la somma risultante dal prodotto dei mesi di servizio utile per un dodicesimo dell'80 per cento del totale dell'ammontare dell'ultimo stipendio mensile, dell'eventuale assegno personale pensionabile e del compenso per ex combattenti. La frazione di mese superiore a quindici giorni si arrotonda al mese intero per eccesso, quella di durata pari od inferiore si trascura.
Testo in vigore dal 29 dicembre 1973 al 27 maggio 1993
