Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 26 ottobre 1982 al 29 agosto 1990. Leggi il testo vigente →

L'iscrizione alla Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei geometri e' obbligatoria per tutti gli iscritti agli albi professionali dei geometri. L'iscrizione alla Cassa e' facoltativa per i geometri iscritti a forme di previdenza obbligatoria o beneficiari di altra pensione, in conseguenza di diversa attivita' da loro svolta, anche precedentemente alla iscrizione all'albo professionale. L'iscrizione ed il passaggio dalla forma obbligatoria a quella facoltativa avvengono su richiesta o d'ufficio. La facolta' di rinuncia all'iscrizione deve essere esercitata dall'interessato con espressa dichiarazione da redigere seguendo le modalita' di cui all'articolo 24, primo comma, della legge 13 aprile 1977, n. 114. E' inefficace a tutti gli effetti l'iscrizione alla Cassa di coloro che siano o siano stati illegittimamente iscritti all'albo professionale in violazione delle disposizioni di cui all'articolo 7 del regio decreto 11 febbraio 1929, n. 274. In tal caso i contributi versati ai sensi dell'articolo 10 devono essere restituiti dalla Cassa senza interessi. Gli iscritti alla Cassa che siano o siano stati membri del Parlamento, dei consigli regionali, o presidenti delle province o sindaci dei comuni capoluoghi di provincia possono supplire alle deficienze di reddito, rispetto a quello massimo conseguito prima dell'assunzione della carica, rivalutato a norma dell'articolo 15 in misura pari al 75 per cento, versando volontariamente il contributo di cui all'articolo 10, rapportato al reddito stesso, nonche' il contributo di cui all'articolo 11 rapportato ad un volume d'affari pari a quindici volte il contributo soggettivo complessivamente versato. Restano comunque fermi i contributi minimi di cui agli articoli 10 e 11. Ai predetti iscritti non si applica la disposizione di cui all'articolo 2, quinto comma.

Testo in vigore dal 26 ottobre 1982 al 29 agosto 1990

Versioni nel tempoStampa / PDF

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 506/1989

    Questione inammissibile
    15 novembre 1989

    La questione di legittimità costituzionale concernente l'omessa previsione di un divieto di iscrizione all'albo dei geometri nei confronti dei pensionati di regimi previdenziali diversi dalla Cassa nazionale di previdenza geometri, è priva di rilevanza - e come tale inammissibile - in quanto ha per oggetto le norme che disciplinano l'iscrizione alla Cassa anziché quelle che regolano l'iscrizione all'albo richiesta dal ricorrente nel giudizio 'a quò. (Inammissibilità della questione concernente gli artt. 3, 4 e 22, L. 20 ottobre 1982 n. 773, in riferimento agli artt. 3, 4 e 35 Cost.).

    Art. 3 cost. · Art. 4 cost. · Art. 35 cost. · Art. 3 Riforma della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei geometri

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

urn:nir:stato:legge:1982-10-20;773~art22 · fonte del testo