Art. 22 — Iscrizione alla Cassa
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L'iscrizione alla Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei geometri e' obbligatoria per tutti gli iscritti agli albi professionali dei geometri. L'iscrizione alla Cassa e' facoltativa per i geometri iscritti a forme di previdenza obbligatoria o beneficiari di altra pensione, in conseguenza di diversa attivita' da loro svolta, anche precedentemente alla iscrizione all'albo professionale. L'iscrizione ed il passaggio dalla forma obbligatoria a quella facoltativa avvengono su richiesta o d'ufficio. La facolta' di rinuncia all'iscrizione deve essere esercitata dall'interessato con espressa dichiarazione da redigere seguendo le modalita' di cui all'articolo 24, primo comma, della legge 13 aprile 1977, n. 114. E' inefficace a tutti gli effetti l'iscrizione alla Cassa di coloro che siano o siano stati illegittimamente iscritti all'albo professionale in violazione delle disposizioni di cui all'articolo 7 del regio decreto 11 febbraio 1929, n. 274. In tal caso i contributi versati ai sensi dell'articolo 10 devono essere restituiti dalla Cassa senza interessi. Gli iscritti alla Cassa che siano o siano stati membri del Parlamento, dei consigli regionali, o presidenti delle province o sindaci dei comuni capoluoghi di provincia possono supplire alle deficienze di reddito, rispetto a quello massimo conseguito prima dell'assunzione della carica, rivalutato a norma dell'articolo 15 in misura pari al 75 per cento, versando volontariamente il contributo di cui all'articolo 10, rapportato al reddito stesso, nonche' il contributo di cui all'articolo 11 rapportato ad un volume d'affari pari a quindici volte il contributo soggettivo complessivamente versato. Restano comunque fermi i contributi minimi di cui agli articoli 10 e 11. Ai predetti iscritti non si applica la disposizione di cui all'articolo 2, quinto comma.
Testo in vigore dal 26 ottobre 1982 al 29 agosto 1990
