Art. 26 — Servizio dei giudici popolari, loro integrazione e sostituzione
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 29 marzo 1986 al 25 ottobre 1989. Leggi il testo vigente →
Nel giorno stabilito per la trattazione della prima causa della sessione, il presidente della corte di assise o della corte di assise di appello, in pubblica udienza, e alla presenza del pubblico ministero, dell'imputato, se e' comparso, e dei difensori, fa l'appello nominale dei giudici popolari estratti a sorte e chiama a prestare servizio, nell'ordine di estrazione, tanti dei presenti quanti ne occorrono per formare il collegio. In caso di legittimo impedimento sopravvenuto o quando siano accertati motivi di astensione o di ricusazione, il numero dei giudici popolari e' completato col chiamare, nei modi indicati nel comma precedente, i gia' estratti e, quando occorra, con l'estrarre altre schede e dall'urna dei supplenti. Nei dibattimenti che si prevedono di lunga durata, il presidente ha facolta' di disporre che prestino servizio altri giudici popolari in qualita' di aggiunti, in numero non superiore a dieci, affinche' assistano al dibattimento e sostituiscano i giudici effettivi nel caso di eventuali assenze o impedimenti. Tale sostituzione non e' piu' ammessa dopo la chiusura del dibattimento. ((Per i dibattimenti che si prevedono di durata particolarmente lunga, il presidente della corte d'appello ha facolta' di disporre che prestino servizio due magistrati, i quali assistono al dibattimento in qualita' di aggiunti. Per le corti di assise i magistrati aggiunti sono prescelti tra quelli in servizio presso la corte d'appello o presso i tribunali del circolo in possesso, almeno uno, della qualifica di magistrato di appello e l'altro con qualifica non inferiore a magistrato di tribunale; per le corti di assise di appello i magistrati aggiunti sono prescelti fra i magistrati della corte d'appello in possesso, almeno uno, della qualifica di magistrato di Cassazione. Qualora nel corso del dibattimento uno dei magistrati componenti il collegio non possa partecipare per impedimento, il collegio stesso, integrato dal magistrato aggiunto piu' anziano e presieduto, in caso di impedimento del presidente, dal componente piu' anziano, dispone la sospensione del dibattimento. Se la sospensione si protrae oltre il decimo giorno, il magistrato impedito e' definitivamente sostituito dal magistrato aggiunto. Egualmente si provvede se l'impedimento riguarda entrambi i componenti del collegio. La sostituzione non e ammessa dopo la chiusura del dibattimento)).
Testo in vigore dal 29 marzo 1986 al 25 ottobre 1989
