Art. 26 — Servizio dei giudici popolari, loro integrazione e sostituzione
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Nel giorno stabilito per la trattazione della prima causa della sessione, il presidente della Corte di assise o della Corte di assise di appello, in pubblica udienza, e alla presenza del pubblico ministero, dell'imputato, se e' comparso, e dei difensori, fa l'appello nominarle dei giudici popolari estratti a sorte e chiama a prestare servizio, nell'ordine della estrazione, tanti dei presenti quanti ne occorrono per formare il collegio. Per le cause rispetto alle quali si verifica impedimento o si accertano motivi di astensione o di ricusazione, il numero dei giudici popolari e' completato col chiamare, sempre nell'ordine di estrazione, i gia' estratti, e, quando occorra, con l'estrarre altre schede dalla seconda urna. Nei dibattimenti, che si prevedono di lunga durata, il presidente ha facolta' di disporre che prestino servizio altri giudici popolari in qualita' di aggiunti in numero non superiore a cinque, i quali assistono al dibattimento e sostituiscono i giudici effettivi nel caso di eventuali assenze o impedimenti. Tale sostituzione non e' piu' ammessa dopo la chiusura del dibattimento.
Testo in vigore dal 7 maggio 1951 al 18 gennaio 1957
