Riordinamento dei giudizi di Assise

Art. 26 — Servizio dei giudici popolari, loro integrazione e sostituzione

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Nel giorno stabilito per la trattazione della prima causa della sessione, il presidente della Corte di assise o della Corte di assise di appello, in pubblica udienza, e alla presenza del pubblico ministero, dell'imputato, se e' comparso, e dei difensori, fa l'appello nominarle dei giudici popolari estratti a sorte e chiama a prestare servizio, nell'ordine della estrazione, tanti dei presenti quanti ne occorrono per formare il collegio. Per le cause rispetto alle quali si verifica impedimento o si accertano motivi di astensione o di ricusazione, il numero dei giudici popolari e' completato col chiamare, sempre nell'ordine di estrazione, i gia' estratti, e, quando occorra, con l'estrarre altre schede dalla seconda urna. Nei dibattimenti, che si prevedono di lunga durata, il presidente ha facolta' di disporre che prestino servizio altri giudici popolari in qualita' di aggiunti in numero non superiore a cinque, i quali assistono al dibattimento e sostituiscono i giudici effettivi nel caso di eventuali assenze o impedimenti. Tale sostituzione non e' piu' ammessa dopo la chiusura del dibattimento.

Testo in vigore dal 7 maggio 1951 al 18 gennaio 1957

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Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 138/1969

    Altra decisione
    15 luglio 1969

    La questione di legittimità costituzionale sollevata per contrasto con gli artt. 3 e 51 della Costituzione e relativa agli artt. 3, 4, 25 e 26 della legge 10 aprile 1951, n. 287, sul riordinamento dei giudizi di assise, modificata dalle leggi 24 novembre 1951, n. 1324, 5 maggio 1952, n. 405, e 27 dicembre 1956, n. 1441, che limitano la partecipazione delle donne a non più della metà del numero totale dei giudici popolari è stata già dichiarata infondata con la sentenza n. 56 del 1958 della Corte costituzionale. La sua riproposizione in base ad un nuovo argomento tratto dalla sopravvenuta legge 9 febbraio 1963, n. 66, che ammette le donne a tutte le cariche, professioni ed impieghi pubblici, compresa la magistratura, senza limitazioni di mansioni e di svolgimento delle carriere, con ciò stesso non escludendo che le donne possano anche avere la prevalenza numerica nella formazione dei collegi giudicanti, rende pregiudizialmente necessario accertare se tale ultima legge non abbia abrogato le disposizioni denunciate e tale accertamento, tanto più trattandosi di successione cronologica di due leggi ordinarie, attiene al giudizio di rilevanza per il quale è competente il giudice a quo.

    Art. 3 cost. · Art. 51 cost. · Art. 3 Riordinamento dei giudizi di Assise · Art. 4 Riordinamento dei giudizi di Assise

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

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Citate insieme nelle massime

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Richiamate nel testo

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urn:nir:stato:legge:1951-04-10;287~art26 · fonte del testo