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I figli e le figlie nubili, minorenni, del militare morto per causa del servizio di guerra o attinente alla guerra o del civile deceduto per fatti di guerra contemplati nell'art. 10, qualora siano altresi' privi della madre o questa, per qualunque motivo, non possa conseguire la pensione o la perda per passaggio a nuove nozze, ovvero venga a mancare dopo la morte del marito, hanno diritto alla pensione nella misura di quella vedovile, con i benefici di cui agli articoli 60 e 61. Per il calcolo dell'aumento di cui all'art. 61, il primo orfano non viene computato. I figli e le figlie nubili, minorenni, della donna morta per causa del servizio di guerra o attinente alla guerra o della civile deceduta per i fatti di guerra contemplati nell'art. 10, qualora siano altresi' privi del padre o questi sia o divenga inabile a qualsiasi proficuo lavoro e risulti provvisto di un reddito complessivo inferiore alle annue lire 240.000 conseguono lo stesso trattamento previsto nei commi precedenti. 7 9 Non hanno diritto alla pensione di guerra i figli nati da matrimonio contratto posteriormente alle ferite o malattie, da cui derivo' la morte, salvo i casi del secondo, terzo e quarto comma dell'art. 58. Per stabilire l'epoca delle ferite o malattie, si applica la norma del primo comma dell'art. 58. ((Ai fini del presente articolo sono equiparati ai minori gli orfani maggiorenni, nubili se di sesso femminile, iscritti ad Universita' o ad Istituti superiori equiparati, per tutta la durata del corso legale, ma non oltre il 260 anno di eta')).
Gli interventi su questo articolo(2)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 26 luglio 1957, n. 616
7La L. 26 luglio 1957, n. 616 ha disposto (con l'art. 7) che "La misura del reddito complessivo, accertato ai fini dell'imposta complementare, indicata in lire 240.000 annuo negli articoli 62 e 73 della legge 10 agosto 1950, n. 648, e' elevata a lire 300.000 annue."
L. 9 novembre 1961, n. 1240
9La L. 9 novembre 1961, n. 1240 ha disposto (con l'art. 17) che "Il reddito complessivo previsto dagli articoli 62, comma terzo, e 73, comma terzo, della legge 10 agosto 1950, n. 648, modificati dall'articolo 7 della legge 26 luglio 1957, n. 616, e' elevato a lire 720.000 annue, e sara' valutato nei modi e con i criteri stabiliti dall'articolo 41 della legge 10 agosto 1950, n. 648, modificato dall'articolo 4 della presente legge."
Testo in vigore dal 30 maggio 1967 al 1 luglio 1971
