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I figli e le figlie nubili, minorenni, del militare morto per causa del servizio di guerra o attinente alla guerra o del civile deceduto per fatti di guerra contemplati nell'art. 10, qualora siano altresi' privi della madre o questa, per qualunque motivo, non possa conseguire la pensione o la perda per passaggio a nuove nozze, ovvero venga a mancare dopo la morte del marito, hanno diritto alla pensione nella misura di quella vedovile, con i benefici di cui agli articoli 60 e 61. Per il calcolo dell'aumento di cui all'art. 61, il primo orfano non viene computato. I figli e le figlie nubili, minorenni, della donna morta per causa del servizio di guerra o attinente alla guerra o della civile deceduta per i fatti di guerra contemplati nell'art. 10, qualora siano altresi' privi del padre o questi sia o divenga inabile a qualsiasi proficuo lavoro e risulti provvisto di un reddito complessivo inferiore alle annue lire 240.000 conseguono lo stesso trattamento previsto nei commi precedenti. 7 Non hanno diritto alla pensione di guerra i figli nati da matrimonio contratto posteriormente alle ferite o malattie, da cui derivo' la morte, salvo i casi del secondo, terzo e quarto comma dell'art. 58. Per stabilire l'epoca delle ferite o malattie, si applica la norma del primo comma dell'art. 58.

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 26 luglio 1957, n. 616

7

La L. 26 luglio 1957, n. 616 ha disposto (con l'art. 7) che "La misura del reddito complessivo, accertato ai fini dell'imposta complementare, indicata in lire 240.000 annuo negli articoli 62 e 73 della legge 10 agosto 1950, n. 648, e' elevata a lire 300.000 annue.

Testo in vigore dal 16 agosto 1957 al 21 dicembre 1961

Versioni nel tempoStampa / PDF

Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 285/1986

    Ha colpito questo articolo
    23 dicembre 1986

    L'entrata in vigore del testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra approvato con d.P.R. 23 dicembre 1978, n. 915 - disponente, tra l'altro, l'equiparazione piena tra vedovo e vedova, in ordine ai diritti del superstite ovvero agli orfani (artt. 44 e 55) - non osta ad una pronuncia di merito sulla questione di legittimità costituzionale degli artt. 62, comma terzo, legge 10 agosto 1950, n. 648 e 50, comma terzo, legge 18 marzo 1968, n. 313 - censurati, in riferimento all'art. 3 Cost., per la parte in cui riservano, ai fini del diritto a pensione, un deteriore trattamento agli orfani di madre deceduta per causa di guerra rispetto agli orfani di padre deceduto per identica causa - in quanto l'art. 133 dello stesso testo unico accorda i nuovi benefici solo a decorrere dal 1 gennaio 1979. - S. n. 9/1980.

    Art. 62 Riordinamento delle disposizioni sulle pensioni di guerra · Art. 50 Riordinamento della legislazione pensionistica di guerra

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 92/1966

    Questione infondata
    6 luglio 1966

    Le norme contenute negli artt. 62 terzo comma, e 64 della legge 10 agosto 1950, n. 648, in virtù delle quali le pensioni di guerra non spettano ai figli adulterini di genitori morti a causa di eventi bellici non sono in contrasto con l'art. 38 della Costituzione poiché il diritto alla pensione di guerra, pur costituendo, come il diritto all'assistenza, espressione di un'esigenza di solidarietà sociale, trova il suo specifico titolo negli eventi connessi allo stato di guerra e nelle particolari situazioni da questo, direttamente o indirettamente, determinate, ed è regolato perciò con criteri diversi da quelli che presiedono all'attività meramente assistenziale.

    Art. 38 cost. · Art. 30 cost. · Art. 3 cost. · Art. 62 Riordinamento delle disposizioni sulle pensioni di guerra

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (1)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

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Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

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Che cosa è cambiato dal 16 agosto 1957

Confronto con la versione in vigore dal 1 settembre 1950 al 16 agosto 1957.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 26 luglio 1957, n. 616

    La L. 26 luglio 1957, n. 616 ha disposto (con l'art. 7) che "La misura del reddito complessivo, accertato ai fini dell'imposta complementare, indicata in lire 240.000 annuo negli articoli 62 e 73 della legge 10 agosto 1950, n. 648, e' elevata a lire 300.000 annue.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1950-08-10;648~art62 · fonte del testo