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Hanno diritto alla pensione, nei casi previsti dal precedente articolo, anche i figli e le figlie nubili maggiorenni divenuti inabili a qualsiasi proficuo lavoro per una infermita' ascrivibile alla prima categoria dell'annessa tabella A, prima di avere raggiunto la maggiore eta' o prima della data di cessazione del diritto a pensione da parte del genitore. Nei casi di inabilita' temporanea si applicano le norme del quarto comma dell'art. 60. Gli orfani che abbiano perduto entrambi i genitori per cause di guerra hanno diritto al cumulo delle due pensioni, compreso l'assegno speciale temporaneo.
Testo in vigore dal 1 settembre 1950 al 1 luglio 1971
