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Hanno diritto alla pensione, nei casi previsti dal precedente articolo, anche i figli e le figlie nubili maggiorenni divenuti inabili a qualsiasi proficuo lavoro per una infermita' ascrivibile alla prima categoria dell'annessa tabella A, prima di avere raggiunto la maggiore eta' o prima della data di cessazione del diritto a pensione da parte del genitore. 16 Nei casi di inabilita' temporanea si applicano le norme del quarto comma dell'art. 60. Gli orfani che abbiano perduto entrambi i genitori per cause di guerra hanno diritto al cumulo delle due pensioni, compreso l'assegno speciale temporaneo.
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Corte Costituzionale
16La Corte Costituzionale con sentenza 16 - 22 giugno 1971, n. 135 (in G.U. 1a s.s. 30/06/1971, n. 163) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale degli artt. 62, commi primo e terzo, e 63, comma primo, della citata legge 10 agosto 1950, n. 648 nella parte in cui dispongono che le orfane hanno diritto alla pensione solo se nubili
Testo in vigore dal 1 luglio 1971 al 27 febbraio 1975
