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Per la concessione della pensione di cui al precedente art. 71 occorre, in ogni caso, che ai genitori, collaterali od assimilati, siano venuti a mancare, a causa della morte del militare o del civile, i necessari mezzi di sussistenza. Per determinare la mancanza dei necessari mezzi di sussistenza, si tiene anche conto dei redditi di cui siano provvisti il coniuge o i figli conviventi e si ha riguardo alle condizioni di eta', sesso e salute dell'interessato e alle persone di famiglia viventi a suo carico, nonche' dell'aiuto effettivo o potenziale venuto a mancare per la morte del figlio. Ove, a causa della morte del militare o del civile, i proventi dei genitori, collaterali ed assimilati, siano solo venuti a diminuire notevolmente, in modo che i restanti proventi non bastino al loro sostentamento, la pensione e' congruamente ridotta. La riduzione non puo' mai superare la meta' della pensione. Si considera insufficiente al sostentamento un reddito complessivo inferiore alle lire 240.000 annue. 7 9
Gli interventi su questo articolo(2)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 26 luglio 1957, n. 616
7La L. 26 luglio 1957, n. 616 ha disposto (con l'art. 7) che "La misura del reddito complessivo, accertato ai fini dell'imposta complementare, indicata in lire 240.000 annuo negli articoli 62 e 73 della legge 10 agosto 1950, n. 648, e' elevata a lire 300.000 annue."
L. 9 novembre 1961, n. 1240
9La L. 9 novembre 1961, n. 1240 ha disposto (con l'art. 17) che "Il reddito complessivo previsto dagli articoli 62, comma terzo, e 73, comma terzo, della legge 10 agosto 1950, n. 648, modificati dall'articolo 7 della legge 26 luglio 1957, n. 616, e' elevato a lire 720.000 annue, e sara' valutato nei modi e con i criteri stabiliti dall'articolo 41 della legge 10 agosto 1950, n. 648, modificato dall'articolo 4 della presente legge."
Testo in vigore dal 21 dicembre 1961 al 30 maggio 1967
