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Per la concessione della pensione di cui al precedente art. 71 occorre, in ogni caso, che ai genitori, collaterali od assimilati, siano venuti a mancare, a causa della morte del militare o del civile, i necessari mezzi di sussistenza. Per determinare la mancanza dei necessari mezzi di sussistenza, si tiene anche conto dei redditi di cui siano provvisti il coniuge o i figli conviventi e si ha riguardo alle condizioni di eta', sesso e salute dell'interessato e alle persone di famiglia viventi a suo carico, nonche' dell'aiuto effettivo o potenziale venuto a mancare per la morte del figlio. Ove, a causa della morte del militare o del civile, i proventi dei genitori, collaterali ed assimilati, siano solo venuti a diminuire notevolmente, in modo che i restanti proventi non bastino al loro sostentamento, la pensione e' congruamente ridotta. La riduzione non puo' mai superare la meta' della pensione. Si considera insufficiente al sostentamento un reddito complessivo inferiore alle lire 240.000 annue. 7

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 26 luglio 1957, n. 616

7

La L. 26 luglio 1957, n. 616 ha disposto (con l'art. 7) che "La misura del reddito complessivo, accertato ai fini dell'imposta complementare, indicata in lire 240.000 annuo negli articoli 62 e 73 della legge 10 agosto 1950, n. 648, e' elevata a lire 300.000 annue.

Testo in vigore dal 16 agosto 1957 al 21 dicembre 1961

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Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 293/1988

    Questione inammissibile
    10 marzo 1988

    La peculiare natura risarcitoria dei trattamenti pensionistici di guerra non implica assoluta identita` di questi ultimi, per caratteristiche ed effetti, con l'obbligazione civilistica di risarcimento, e pertanto il fatto che la legge, in mancanza dei diretti destinatari della pensione (e, cioe`, del coniuge e dei figli del militare deceduto), subordini il conseguimento del beneficio da parte dei genitori all'effettivo stato di bisogno dei medesimi, non e` ex se irrazionale, ne` e` censurabile in raffronto ad ipotesi (perdita di figlio unico o di piu` figli per causa di guerra) in cui da tale requisito si prescinde, trattandosi, invero, di scelte sufficientemente razionali, le quali sfuggono, per la loro discrezionalita`, al sindacato di legittimita` costituzionale. (Manifesta inammissibilita` delle questioni di costituzionalita` sollevate in riferimento agli artt. 2 e 3 Cost. e relative agli artt. 73, L. 10 agosto 1950 n. 648; 64, comma primo, lett. a), e 67, L. 18 marzo 1968 n. 313; 57, comma primo, lett. a), 58, 70 e 86, ultimo comma, d.P.R. 23 dicembre 1978 n. 915; 12, d.P.R. 30 dicembre 1981 n. 834, in quanto, nei riguardi dei genitori del militare deceduto in guerra o per causa di servizio, subordinano la concessione della pensione indiretta di guerra o della pensione privilegiata indiretta alla sussistenza dei requisiti di inabilita` a proficuo lavoro e di disagiate condizioni economiche dei genitori medesimi).

    Art. 2 cost. · Art. 3 cost. · Art. 73 Riordinamento delle disposizioni sulle pensioni di guerra · Art. 64 Riordinamento della legislazione pensionistica di guerra

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

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Che cosa è cambiato dal 16 agosto 1957

Confronto con la versione in vigore dal 1 settembre 1950 al 16 agosto 1957.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 26 luglio 1957, n. 616

    La L. 26 luglio 1957, n. 616 ha disposto (con l'art. 7) che "La misura del reddito complessivo, accertato ai fini dell'imposta complementare, indicata in lire 240.000 annuo negli articoli 62 e 73 della legge 10 agosto 1950, n. 648, e' elevata a lire 300.000 annue.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1950-08-10;648~art73 · fonte del testo