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Il personale trasferito alle regioni e' iscritto, ai fini dell'assistenza malattie e della buonuscita, allo I.N.A.D.E.L. Quello trasferito allo Stato e' iscritto, ai medesimi fini, all'E.N.P.A.S. L'indennita' di buonuscita sara' liquidata agli interessati da parte dei predetti enti, per i periodi di servizio prestati presso lo Stato o la regione, nella misura prevista per il relativo personale e, per il periodo di servizio prestato presso la Gioventu' italiana, nella misura prevista dal regolamento organico del personale del predetto ente, approvato con decreto interministeriale 4 dicembre 1960. L'ufficio liquidatore versera' all'I.N.A.D.E.L. ed allo E.N.P.A.S., per conto della Gioventu' italiana, l'importo delle indennita' di anzianita' maturate all'atto del trasferimento, sulla base del citato regolamento organico, da ciascun dipendente trasferito rispettivamente alle regioni od allo Stato.

Testo in vigore dal 16 gennaio 1976 al 1 gennaio 1981

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Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 122/1984

    Illegittimità dichiarata
    30 aprile 1984

    Sono manifestamente infondate, in riferimento all'art. 3 Cost., le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 9 della l. 23 dicembre 1975 n. 698 (scioglimento e trasferimento delle funzioni dell'Opera nazionale per la protezione della maternità e infanzia), modificato dalla l. 1 agosto 1977 n. 563, nonché dell'art. 7 della l. 18 novembre 1975 n. 764 (soppressione dell'Ente "Gioventu'italiana"), nella parte in cui le norme suddette prevedono la duplicazione delle indennità di anzianità e di buonuscita o comunque una liquidazione sperequata per eccesso rispetto al trattamento riservato alle categorie di dipendenti pubblici diversi da quelli di cui alle leggi citate; ciò in quanto deve ritenersi valida la coesistenza delle indennità di anzianità e di buonuscita, stante il carattere previdenziale di quest'ultime.

    Art. 3 cost. · Art. 9 Scioglimento e trasferimento delle funzioni dell'Opera nazionale per la protezione della maternita' e dell'infanzia · Art. 5 Modifiche ed integrazioni alla legge 23 dicembre 1975, n. 698: "Scioglimento e trasferimento delle funzioni dell'Opera nazionale per la protezione della maternita' e dell'infanzia" · Art. 7 Soppressione dell'ente "Gioventu' italiana"

    Leggi la pronuncia
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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

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