Art. 207

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[1]Opposizione di terzi

[2]L'opposizione prevista dall'art. 619 del codice di procedura civile deve essere proposta prima della data fissata per il primo incanto. L'opposizione non puo' essere proposta:

  • a)quando i mobili esistenti nella casa di abitazione del contribuente, sui quali si pretende di aver diritto, hanno formato oggetto di una precedente vendita esattoriale a carico del medesimo debitore;
  • b)dal coniuge e dai parenti ed affini fino al terzo grado del contribuente o dei coobbligati, per quanto riguarda i mobili esistenti nella casa di abitazione del debitore, sempre che non si tratti di beni costituiti in dote, con atto anteriore alla presentazione della dichiarazione annuale o alla notifica dell'avviso di accertamento dell'imposta;
  • c)dalle persone i cui redditi, ai fini dell'accertamento relativo all'imposta complementare per la quale si procede, siano stati cumulati con quelli del contribuente iscritto a ruolo.

Testo vigente dal 7 luglio 1958 al 1 gennaio 1974 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1958-01-29;645~art207 · fonte su Normattiva