Le massime del Massimario della Corte costituzionale: che cosa la Corte ha detto di questa norma, non soltanto come sono finite le questioni.
RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - OPPOSIZIONE DI TERZI - LIMITI - RILEVANZA DELLA QUESTIONE - CARENZA DI MOTIVAZIONE - MANIFESTA INAMMISSIBILITA'. - dpr 29 settembre 1973, n. 602, art. 52, primo comma; dpr 29 gennaio 1958, n. 645, art. 207, primo comma. - cst artt. 3, 24 e 113.
E' manifestamente inammissibile la questione di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 3, 24 e 113 Cost., degli artt. 52, primo comma, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 (Riscossione delle imposte sui redditi) e 207, primo comma, d.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645 (Testo unico delle leggi sulle imposte dirette), nella parte in cui prevedono la opposizione di terzi alla riscossione delle imposte. L'ordinanza di rinvio e' infatti priva di motivazione in punto di rilevanza e non contiene alcun riferimento alla fattispecie concreta. - S. n. 85/1973.
Riguarda ancheart. 52 Riscossione imposte sul reddito
FALLIMENTO - AZIONE DI RIVENDICAZIONE, RESTITUZIONE E SEPARAZIONE DI COSE MOBILI - D.P.R. 29 GENNAIO 1958, N. 645, ART. 207 (OPPOSIZIONE DEL CONIUGE CONTRIBUENTE) - NON SONO VIOLATI GLI ARTT. 2, 3, 24 E 29 DELLA COSTITUZIONE - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 207 "e norme connesse" T.U. leggi sulle imposte dirette approvato con D.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645, sollevata dal giudice del Tribunale di Avezzano, delegato al fallimento della societa' Massimo del Fante ed altri, in riferimento agli artt. 2, 24 e 29, secondo comma, della Costituzione. Questa Corte ha gia' avuto occasione di affermare (sent. 67 del 1974) che i dubbi di costituzionalita' degli artt. 206, 208, 209, 227, D.P.R. n. 645 del 1958, in riferimento agli artt. 3, comma primo, 24, 25, comma primo, e 102, comma primo, Cost. sono palesemente non fondati, in quanto l'esecuzione esattoriale e' regolata come un procedimento nel quale si manifesta energicamente il principio della esecutorieta' dell'atto amministrativo per assicurare la sollecita riscossione delle imposte, nel preminente interesse costituzionale di garantire il regolare svolgimento della vita finanziaria dello Stato, interesse che giustifica la prevalenza della particolare procedura esecutiva esattoriale anche rispetto a quella concorsuale fallimentare e a quella stabilita a favore degli enti che esercitano il credito fondiario. Tali considerazioni valgono anche per quanto concerne l'art. 207, lett. b) citato (sent. 107 del 1969), nonche' per gli artt. 2, 24 e 29 Cost., che genericamente si assumono violati.
IMPOSTE E TASSE - IMPOSTE DIRETTE - ESECUZIONE FISCALE - D.P.R. 29 GENNAIO 1958, N. 645, ART. 207, SECONDO COMMA, LETT. A - MOBILI ESISTENTI NELLA CASA DI ABITAZIONE DEL CONTRIBUENTE - IMPROPONIBILITA' DELL'OPPOSIZIONE QUANDO ESSI HANNO FORMATO OGGETTO DI UNA PRECEDENTE VENDITA ESATTORIALE A CARICO DEL MEDESIMO DEBITORE - ASSUNTA VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3, 24, 42 E 113 DELLA COSTITUZIONE - INSUSSISTENZA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
La questione di legittimita' costituzionale dell'art. 207, secondo comma, lett. a del T.U. delle leggi sulle imposte dirette, approvato con D.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645, non e' fondata, cosi' come proposta, in riferimento agli artt. 3, 24, 42 e 113 della Costituzione. Ed invero, detta norma del T.U., disponendo che l'opposizione (ex art. 619 c.p.c.) non puo' essere proposta quando i mobili esistenti nella casa di abitazione del contribuente, sui quali si pretende di aver diritto, hanno formato oggetto di una precedente vendita esattoriale a carico del medesimo debitore, non contrasta con l'art. 3 Cost. perche' la particolare disciplina del procedimento di esecuzione fiscale e' giustificata da ragioni di interesse generale e dalla finalita' di assicurare la riscossione delle imposte e di evitare possibili fraudolente collusioni. Ond'e' che non puo' dirsi ingiustificato od irrazionale il diverso trattamento fatto per la opposizione di terzo al pignoramento di mobili esistenti nella casa di abitazione del debitore, e seconda che trattasi di procedimento esattoriale o procedimento comune.
sentenza 4/1973massima n. 6542 IMPOSTE E TASSE - IMPOSTE DIRETTE - ESECUZIONE FISCALE - D.P.R. 29 GENNAIO 1958, N. 645, ART. 207, LETT. A - TERZO ACQUIRENTE DI BENI MOBILI IN ASTA ESATTORIALE - ONERE DI RIMUOVERLI DALL'ABITAZIONE DELL'ESPROPRIATO - NON VIOLA L'ART. 42 DELLA COSTITUZIONE - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Non contrasta, l'art. 207, secondo comma, lett. a del T.U. 29 gennaio 1958, n. 645, con l'art. 42 della Costituzione, perche' non sopprime il diritto di proprieta', ma impone soltanto al terzo acquirente di beni mobili in asta esattoriale, l'onere di rimuoverli dalla abitazione di chi ne e' stato espropriato, se vuole evitare il rischio dell'assoggettamento all'esecuzione (v. anche sentenza n. 4 del 1960).
sentenza 4/1973massima n. 6543 TUTELA GIURISDIZIONALE - TUTELA DEI DIRITTI E DEGLI INTERESSI LEGITTIMI CONTRO GLI ATTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - LIMITI POSTI DALLA NORMA DI DIRITTO SOSTANZIALE A TUTELA DI ALTRI DIRITTI OD INTERESSI PROTETTI. (COSTITUZIONE, ARTT. 24 E 113).
Ne' sono violati gli artt. 24 e 113 della Costituzione, in quanto la tutela giurisdizionale dei diritti ed interessi legittimi, sia pure contro gli atti della pubblica amministrazione, non puo' superare i limiti posti dalla norma di diritto sostanziale (quale l'art. 207 secondo comma, lettera a del D.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645) a tutela di altri diritti od interessi giudicati degni di protezione giuridica (sent. n. 42 e 93 del 1964 e n. 129 del 1968).
sentenza 4/1973massima n. 6544 IMPOSTE E TASSE - IMPOSTE DIRETTE - D.P.R. 29 GENNAIO 1958, N. 645, ART. 207, PRIMO COMMA - OPPOSIZIONE DI TERZO DI CUI ALL'ART. 619 DEL CODICE PROC. CIVILE - PROPOSIZIONE PRIMA DELLA DATA FISSATA PER IL PRIMO INCANTO - GIUSTIFICAZIONE CON LE PARTICOLARI FINALITA' DEL PROCESSO ESECUTIVO ESATTORIALE - RIMEDI OFFERTI AL TERZO - NON SONO VIOLATI GLI ARTT. 24, 113 E 3 DELLA COSTITUZIONE - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Non e' fondata - in riferimento agli artt. 24, 113 e 3 Costituzione - la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 207 comma primo del D.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645 (t.u. delle leggi sulle imposte dirette), che dispone che nel procedimento di esecuzione esattoriale, l'opposizione di terzo di cui all'art. 619 c.p.c. "deve essere proposta prima della data fissata per il primo incanto": anche se, ex art. 223 t.u. cit., il primo incanto puo' aver luogo dopo soli dieci giorni dal pignoramento. Invero, la relativa brevita' del termine, entro cui puo' rimaner circoscritta l'opposizione del terzo, assolve ad esigenze di celerita' ed efficienza, cui si informa il processo di esecuzione esattoriale nell'interesse fondamentale del regolare svolgimento della vita finanziaria dello Stato; e, d'altra parte, neppure vulnera il diritto di difesa del terzo opponente, ove si consideri che, in ogni caso, e' garantita al medesimo, ex art. 214 D.P.R. 1958 cit., la possibilita' di conoscenza del pignoramento almeno cinque giorni prima della data fissata per il primo incanto: che, inoltre, per la tempestivita' dell'opposizione non e' richiesta anche la notifica del ricorso all'esattore, essendo sufficiente la presentazione, nel termine, del ricorso stesso; che, infine, residua, comunque, per il terzo, il rimedio dell'opposizione tardiva di cui all'art. 620 cod. proc. civile.
IMPOSTE E TASSE - OPPOSIZIONE DI TERZO - ESCLUSIONE QUANDO I MOBILI ESISTENTI NELLA CASA DEL CONTRIBUENTE E SUI QUALI SI PRETENDE AVERE DIRITTO HANNO FORMATO OGGETTO DI VENDITA ESATTORIALE A CARICO DEL MEDESIMO DEBITORE - T.U. 29 GENNAIO 1958, N. 645, ART. 207, SECONDO COMMA, LETT. A - NON VIOLA L'ART. 113 DELLA COSTITUZIONE - QUESTIONE GIA' DECISA (IN RIFERIMENTO ANCHE AGLI ARTT. 24, PRIMO COMMA, E 42, SECONDO E TERZO COMMA, COST.) - MANIFESTA INFONDATEZZA.
E' manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale, in riferimento all'art. 113 Cost., dell'art. 207, secondo comma, lett. a, del D.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645, nella parte in cui stabilisce che non puo' essere proposta opposizione ex art. 619 cod. proc. civ., quando i mobili esistenti nell'abitazione del contribuente, sui quali si pretende di avere diritto, hanno formato oggetto di una precedente vendita esattoriale a carico del medesimo debitore; questione gia' dichiarata infondata non solo in riferimento all'art. 113 Cost. ma anche rispetto agli artt. 24, primo comma, e 42, secondo e terzo comma, Cost., con sentenze nn. 13 del 1971 e 4 del 1973.
IMPOSTE E TASSE - OPPOSIZIONE DI TERZO - ESCLUSIONE QUANDO I MOBILI ESISTENTI NELLA CASA DEL CONTRIBUENTE E SUI QUALI SI PRETENDE AVERE DIRITTO HANNO FORMATO OGGETTO DI VENDITA ESATTORIALE A CARICO DEL MEDESIMO DEBITORE - T.U. 29 GENNAIO 1958, N. 645, ART. 207, LETT. A - NON PRIVA IL TERZO DELLA TUTELA GIURISDIZIONALE - FINALITA' DELLA DISPOSIZIONE - GIUSTIFICAZIONE - NON VIOLA L'ART. 113 DELLA COSTITUZIONE - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
L'esclusione, a norma dell'art. 207 T.U. delle leggi sulle imposte dirette, della proponibilita' dell'opposizione di terzo quando i mobili esistenti nella casa di abitazione del contribuente sui quali si pretende aver diritto hanno formato oggetto di una precedente vendita esattoriale a carico del medesimo debitore, e' stata dettata dalla finalita' di salvaguardare i diritti dell'Erario alla riscossione dei tributi contro possibili frodi ed attiene, comunque, alla disciplina sostanziale del rapporto d'imposta, avendo la legge operato direttamente sul diritto soggettivo relativo al bene sottoposto ad esecuzione esattoriale. E poiche' non puo' invocarsi una tutela giurisdizionale che superi i limiti posti dal diritto sostanziale, l'art. 113 Cost. non risulta violato nella specie, e la questione di legittimita' costituzionale del citato art. 207 del T.U. sulle imposte dirette sollevata sotto tale profilo deve dichiararsi infondata.
IMPOSTE E TASSE - OPPOSIZIONE DI TERZO - ESCLUSIONE QUANDO I MOBILI ESISTENTI NELLA CASA DEL CONTRIBUENTE E SUI QUALI SI PRETENDE AVERE DIRITTO HANNO FORMATO OGGETTO DI VENDITA ESATTORIALE A CARICO DEL MEDESIMO DEBITORE - T.U. 29 GENNAIO 1958, N. 645, ART. 207, LETT. A - NON ATTUA, A DANNO DEL TERZO, UNA ESPROPRIAZIONE SENZA INDENNIZZO - NON VIOLA L'ART. 42, SECONDO E TERZO COMMA, DELLA COSTITUZIONE - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
L'esclusione della proponibilita' dell'opposizione di terzo quando i mobili esistenti nella casa di abitazione del contribuente sui quali si pretende aver diritto hanno formato oggetto di una precedente vendita esattoriale a carico del medesimo debitore, disposta dall'art. 207 del T.U. delle leggi sulle imposte dirette (D.P.R. 29 gennaio 1958 n. 645), tende ad assicurare la sottoposizione del bene ad esecuzione forzata in relazione al sistema delle garanzie patrimoniali dell'obbligazione tributaria ed e' pertanto estranea alla ipotesi di una espropriazione per motivi di interesse generale. Deve percio' dichiararsi infondata la questione di legittimita' costituzionale sollevata in relazione all'art. 42 Cost. lamentandosi che, con la detta norma, il terzo verrebbe ad essere posto nella condizione di subire una espropriazione senza indennizzo.
ESAZIONE DELLE IMPOSTE - ESECUZIONE ESATTORIALE - OPPOSIZIONE - INAMMISSIBILITA' PER IL CONIUGE O PARENTI E AFFINI RELATIVAMENTE AI BENI ESISTENTI NELLA CASA DEL DEBITORE DI IMPOSTA (ART. 207, LETT. B, T.U. 29 GENNAIO 1958, N. 645) - VIOLAZIONE DELL'ART. 113 COST. - ESCLUSIONE.
Nell'escludere dall'opposizione all'esecuzione esattoriale il coniuge e parenti ed affini entro il terzo grado del debitore d'imposta relativamente ai beni esistenti nella casa di abitazione di quest'ultimo, la legge ha compresso il diritto soggettivo inerente alla proprieta' di tali beni, sottoposti all'accertamento esattoriale. Non sussiste pertanto la violazione dell'art. 113 Cost., non potendo essere invocata una tutela che superi i limiti posti dal diritto sostanziale.