Le massime del Massimario della Corte costituzionale: che cosa la Corte ha detto di questa norma, non soltanto come sono finite le questioni.
Infortuni sul lavoro e malattie professionali - Aggravamento della malattia professionale causata dal protrarsi dell'esposizione al medesimo rischio professionale - Irrilevanza, ai fini assicurativi, decorsi quindici anni dalla costituzione della rendita - Eccezione d'inammissibilità per difetto di autosufficienza dell'ordinanza di rimessione - Reiezione.
In relazione alla questione di legittimità costituzionale degli artt. 80, 131, 132 e 137 del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, va disattesa l'eccezione d'inammissibilità per difetto di autosufficienza dell'ordinanza di rimessione, la quale non chiarirebbe se il maggior livello di ipoacusia lamentata dal ricorrente nel giudizio principale sia dovuto all'aggravamento dell'iniziale malattia o all'ulteriore esposizione al rumore. Infatti nell'ordinanza di rimessione si afferma che, dopo la scadenza del quindicennio dalla costituzione della rendita, si è verificato un aggravamento dell'inabilità conseguente all'ipoacusia professionale e che il lavoratore ha continuato, successivamente alla costituzione della rendita, ad essere esposto al medesimo rischio professionale da rumore. Risulta infatti chiaramente che, secondo il rimettente, l'aggravamento riscontrato in corso di causa ai danni dell'assicurato è dipeso dal fatto che, dopo il decorso del quindicennio, l'assicurato medesimo ha continuato ad essere esposto allo stesso rischio patogeno che aveva comportato, a suo tempo, l'insorgenza della malattia e la costituzione della relativa rendita.
sentenza 46/2010massima n. 34332 Riguarda ancheart. 131 Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.art. 132 Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.art. 137 Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.
Infortuni sul lavoro e malattie professionali - Aggravamento della malattia professionale causata dal protrarsi dell'esposizione al medesimo rischio professionale - Irrilevanza, ai fini assicurativi, decorsi quindici anni dalla costituzione della rendita - Denunciata irrazionalità nonché lesione dei principi di tutela della salute e della garanzia previdenziale - Esclusione - Non fondatezza della questione nei sensi di cui in motivazione.
Non è fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale degli artt. 80 e 131, del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, sollevata per asserita violazione dei principi dettati dagli artt. 3, 32 e 38 della Costituzione. Le due norme, riferendosi all'ipotesi di «nuova» malattia professionale, devono essere interpretate nel senso che esse riguardano anche il caso in cui, dopo la costituzione di una rendita per una determinata malattia professionale ("vecchia", quindi, in contrapposizione alla "nuova"), il protrarsi dell'esposizione al medesimo rischio patogeno determini una "nuova" inabilità che risulti superiore a quella già riconosciuta. Tale interpretazione delle norme sopracitate non fa ricadere l'ipotesi così delineata nell'ambito di applicabilità dell'art. 137 del d.P.R. n. 1124 del 1965, il quale si riferisce esclusivamente all'aggravamento eventuale e conseguenziale dell'inabilità derivante dalla naturale evoluzione della originaria malattia. Quando, invece, il maggior grado di inabilità dipende dalla protrazione dell'esposizione a rischio patogeno, e si è quindi in presenza di una «nuova» malattia, seppure della stessa natura della prima, la disciplina applicabile è quella dettata dall'art. 80, estesa alle malattie professionali dall'art. 131.
sentenza 46/2010massima n. 34333 Riguarda ancheart. 131 Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.
SENT. 71/90 ASSICURAZIONI OBBLIGATORIE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - VALUTAZIONE COMPLESSIVA DI PIU' INABILITA' PERMANENTI - INABILITA' PERMANENTI CONTRATTE IN DIVERSI SETTORI LAVORATIVI (AGRICOLTURA O INDUSTRIA) - VALUTAZIONE COMPLESSIVA - MANCATA PREVISIONE - INGIUSTIFICATA DISPARITA' DI TRATTAMENTO RISPETTO AI CASI DI INABILITA' CONTRATTA NELLO STESSO SETTORE - INCIDENZA SUL DIRITTO ALLA TUTELA ASSICURATIVA - INSUSSISTENZA - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Nel sistema delle assicurazioni obbligatorie contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, le attivita' lavorative svolte nei due settori dell'agricoltura e dell'industria danno luogo ad organizzazioni separate delle relative assicurazioni, ciascuna delle quali rappresenta un sistema con proprie previsioni di presupposti del rapporto assicurativo, di doveri contributivi, di criteri di valutazione della efficacia invalidante delle menomazioni fisiche. L'obbiettiva ditinzione fra i due settori lavorativi consente di ritenere non arbitraria la scelta del legislatore che non ammette la valutazione complessiva di piu' inabilita' e la liquidazione di un'unica rendita nel caso di inabilita' permanenti disomogenee, cioe' derivanti da infortuni verificatisi in tempi successivi in entrambi i settori lavorativi cui si riferiscono le due assicurazioni. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 38 e 3 della Costituzione, degli artt. 80, ultimo comma, e 212 del d.p.r. 30 giugno 1965 n. 1124, che consentono di liquidare la rendita, nel caso di infortuni plurimi, solo se questi si siano verificati tutti nell'ambito dell'industria, o nell'ambito dell'agricoltura).
sentenza 71/1990massima n. 16012 Riguarda ancheart. 212 Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.
INFORTUNI SUL LAVORO E MALATTIE PROFESSIONALI - RENDITA DI INABILITA' - IPOTESI DI INVALIDITA' CONSEGUENTE A PIU' INFORTUNI O AD UN INFORTUNIO E AD UNA MALATTIA PROFESSIONALE RICONDUCIBILI A DIVERSE GESTIONI (INDUSTRIALE ED AGRICOLA) - MANCATA PREVISIONE DELLA COSTITUZIONE DI UN'UNICA RENDITA DI INABILITA' - QUESTIONE GIA' DECISA - MANIFESTA INFONDATEZZA.
Questione analoga ad altra gia' dichiarata non fondata sul rilievo che la separatezza dell'assicurazione (contro gli infortuni e le malattie professionali) nell'industria e nell'agricoltura non lede ne' l'art. 38, secondo comma, ne' l'art. 3, primo comma, della Costituzione, poiche' essa si fonda sull'obiettiva distinzione fra i due settori lavorativi e non lascia, nell'ambito di ciascuno di essi, alcun vuoto di tutela. - S. n. 71/1990.
Riguarda ancheart. 132 Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.art. 212 Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.
INFORTUNI SUL LAVORO E MALATTIE PROFESSIONALI - RENDITA DI INABILITA' PER INFORTUNIO - ULTERIORE INFORTUNIO OCCORSO AL TITOLARE DI ESSA, INTERVALLATO DA OLTRE UN DECENNIO DAL PRECEDENTE - REVISIONE 'IN PEIUS' DELLA RENDITA - MANCATA ESCLUSIONE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 'IN PARTE QUA'.
Nel caso in cui al titolare di rendita di inabilita' sia occorso un ulteriore infortunio indennizzabile, intervallato da oltre dieci anni dal precedente, e' ingiustificato e irrazionale che alla rendita predetta sia inapplicabile il principio della consolidazione, vigente invece se l'infortunio e' unico e che, quindi - in un'ipotesi in cui vi e' addirittura da presumere il peggioramento dell'inabilita' del plurinfortunato - essa sia soggetta a revisione, con l'effetto di poter essere quantificata in misura anche inferiore a quella gia' spettante. E' pertanto costituzionalmente illegittimo - per violazione dell'art. 3 Cost. - l'art. 80, comma primo, del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, nella parte in cui non prevede che, qualora sopravvenga un ulteriore infortunio dopo il decorso di dieci anni dalla costituzione della rendita per un precedente infortunio, al lavoratore spetta una rendita non inferiore a quella gia' erogatagli.
PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE - INFORTUNI SUL LAVORO - RENDITA DELL'INFORTUNATO - CAPITALIZZAZIONE - INFORTUNI POLICRONI - ESCLUSIONE DI UNA RENDITA COMPLESSIVA SE IL PRIMO INCIDENTE SIA STATO LIQUIDATO A CAPITALE - SCELTA DI FINANZA ASSICURATIVA CON RIGUARDO ALLA PREFERENZA ACCORDATA ALLA CAPITALIZZAZIONE - MARGINALITA' ED ECCEZIONALITA' RESIDUALI DELLE IPOTESI IN CUI E' CONSENTITA LA COSTITUZIONE DI UN'UNICA RENDITA.
La sostituzione della capitalizzazione alla rendita si esaurisce in una scelta di finanza assicurativa, sul cui nocumento o vantaggio in avvenire per l'infortunato operano complessi fenomeni economici ai quali e` estraneo l'art. 38, comma 2; inoltre non e` dimostrato ne` allo stato degli atti dimostrabile che il capitale, nel quale e` stata trasformata la rendita, riesca al lavoratore utile in minor misura del godimento della rendita stessa. In secondo luogo la disciplina, disposta in via normale con la disposizione impugnata non puo` compararsi con quella prevista per ipotesi eccezionali. Debbono pertanto ritenersi non fondate le questioni di illegittimita` costituzionale dell'art. 79 del d.P.R. n. 1124 del 1965 e del combinato disposto dello stesso articolo - con particolare riferimento all'inciso "o liquidati in capitale ai sensi dell'art. 75" - e dell'art. 80 del medesimo d.P.R. in riferimento agli artt. 3 e 38, comma 2, Cost..
sentenza 93/1981massima n. 11507 Riguarda ancheart. 79 Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.art. 82 Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.art. 75 Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.art. 81 Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.art. 3 legge 499/1958
PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE - INFORTUNI SUL LAVORO - RENDITA DELL'INFORTUNATO - CAPITALIZZAZIONE - INFORTUNI POLICRONI - ESCLUSIONE DI UNA RENDITA COMPLESSIVA SE IL PRIMO INCIDENTE SIA STATO LIQUIDATO A CAPITALE - ADERENZA DEL PRINCIPIO DELLA CAPITALIZZAZIONE ALLA LEGGE DI DELEGA - INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
La esclusione dell'attribuzione di una rendita complessiva nel caso di infortunio successivo ad altro gia` liquidato in capitale, secondo il nuovo regime, non e` in contrasto con la legge di delega, ma costituisce anzi la logica articolazione di un principio, da essa desumibile: ed esattamente dalla norma dell'art. 5 u.c. che prevede (in via eccezionale) la rivalutazione con rendita complessiva per le sole ipotesi di capitalizzazione da riscatto volontario ex legge 1958 (le altre, ex t.u. 1904, essendo a quella data ormai esaurite). E' pertanto infondata la questione di legittimita` costituzionale del combinato disposto degli artt. 75, 79 e 80 d.P.R. 30 giugno 1965, n.1124 nella parte in cui, per essere intervenuta la capitalizzazione della rendita relativamente al primo infortunio, esclude il diritto ad una rendita corrispondente al grado di invalidita` derivata da due infortuni policroni in riferimento all'art. 76 Cost..
sentenza 93/1981massima n. 11508 Riguarda ancheart. 5 legge 15/1963art. 75 Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.art. 30 legge 15/1963art. 79 Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.