Art. 15T. U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 15, e Legge 23 marzo 1956, n. 136, art. 6

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Non sono eleggibili a consiglieri comunali:

  • 1)gli ecclesiastici e i ministri di culto che hanno giurisdizione e cura di anime, coloro che ne fanno ordinariamente le veci ed i membri dei capitoli e delle collegiate;
  • 2)i funzionari governativi che hanno la vigilanza sul Comune e gli impiegati dei loro uffici;
  • 3)coloro che ricevono uno stipendio o salario dal Comune o da enti, istituti o aziende dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza del Comune stesso, nonche' gli amministratori di tali enti, istituti o aziende; 4 9
  • 4)gli impiegati delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza esistenti nella circoscrizione del Comune;
  • 5)coloro che hanno il maneggio del denaro del Comune o non ne hanno ancora reso il conto;
  • 6)coloro che hanno lite pendente con il Comune; 7
  • 7)coloro i quali, direttamente o indirettamente, hanno parte in servizi, esazioni di diritti, somministrazioni ed appalti nell'interesse del Comune, o in societa' ed imprese aventi scopo di lucro, sovvenzionate in qualsiasi modo dal medesimo;
  • 8)gli amministratori del Comune e delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza poste sotto la sua vigilanza, dichiarati responsabili in via amministrativa o in via giudiziaria;
  • 9)coloro che, avendo un debito liquido ed esigibile verso il comune, sono stati legalmente messi in mora e coloro che, avendo un debito liquido ed esigibile per imposte, tasse e tributi verso il comune, abbiano ricevuto la notificazione di cui all'articolo 201° del testo unico delle leggi sulle imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645;
  • 10)i magistrati di Corte d'appello, di Tribunale e di Pretura, nel territorio nel quale esercitano la loro giurisdizione. Le ipotesi di ineleggibilita', di cui ai numeri 5) e 6), non si applicano agli amministratori comunali per fatto connesso con l'esercizio del mandato. Tuttavia, l'amministratore che ricopra la carica di Sindaco o di assessore e' sospeso fino all'esito del giudizio, se l'esercizio della carica comporti evidente pericolo di pregiudizio per l'ente. La sospensione e' pronunziata dalla sezione per ii contenzioso elettorale. Contro il relativo provvedimento e' ammesso ricorso anche per il merito, al Consiglio di Stato. Sul ricorso il presidente fissa in via di urgenza la udienza di discussione. Al procedimento si applicano le norme che regolano l'ordinario giudizio davanti al Consiglio di Stato medesimo; tutti i termini sono pero' ridotti alla meta'.
Gli interventi su questo articolo(3)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Corte costituzionale

4

La Corte costituzionale con sentenza 20 - 26 marzo 1969, n. 46 (in G.U. 1a s.s. 2/4/1969, n. 85) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 15, n. 3, del T.U. 16 maggio 1960, n. 570 (art. 15, n. 3, D.P.R. 5 aprile 1951, n. 203), contenente norme per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, in relazione agli artt. 10 e 14 del R.D. 3 marzo 1934, n. 383, T.U. della legge comunale e provinciale, limitatamente alla inclusione nelle ipotesi di ineleggibilita' previste nel n. 3 dell'art. 15 di coloro che, all'atto della accettazione della candidatura, abbiano presentato le dimissioni astenendosi successivamente da ogni attivita' inerente all'ufficio".

Corte costituzionale

7

La Corte costituzionale con sentenza 23 - 29 marzo 1972, n. 58 (in G.U. 1a s.s. 5/4/1972, n. 90) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 15, n. 6, del testo unico approvato con d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570 (art. 15 d.P.R. 5 aprile 1951, n. 203), nella parte relativa alle liti tributarie".

Corte costituzionale

9

La Corte costituzionale con sentenza 21 - 28 maggio 1975, n. 129 (in G.U. 1a s.s. 4/6/1975, n. 145) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 15, n. 3, del d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, contenente il testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, limitatamente alla parte in- cui considera ineleggibili gli amministratori di enti, istituti o aziende dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza del Comune, che siano cessati dalla carica o si siano dimessi prima della convalida dell'elezione".

Testo vigente dal 5 giugno 1975 al 27 gennaio 1977 · versione 9 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-05-16;570~art15 · fonte su Normattiva