Le massime del Massimario della Corte costituzionale: che cosa la Corte ha detto di questa norma, non soltanto come sono finite le questioni.
PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE - DIPENDENTI STATALI - INDENNITA' DI BUONUSCITA - RITENUTA ATTRIBUZIONE, IN CASO DI MORTE DEL DIPENDENTE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO, IN ASSENZA DI CONIUGE SUPERSTITE, ORFANI E GENITORI, A FRATELLI E SORELLE DEL 'DE CUIUS', ANCHE SE NON VIVENTI A SUO CARICO, CON CONSEGUENTE PREFERENZA PER QUESTI ULTIMI, NELL'ORDINE DEGLI AVENTI DIRITTO, RISPETTO AD EVENTUALI EREDI TESTAMENTARI - ASSERITA NON GIUSTIFICATA PREVALENZA, NELL'IPOTESI 'DE QUA', DEI FINI DI SOLIDARIETA' FAMILIARE SUL CARATTERE RETRIBUTIVO DELL'INDENNITA' DI BUONUSCITA - DENUNCIATA DEVIAZIONE, INOLTRE, DAI PRINCIPI STABILITI IN MATERIA DAL CODICE CIVILE NELLA DISCIPLINA PREVISTA PER I DIPENDENTI PRIVATI - MANCATA CONSIDERAZIONE, NELL'ORDINANZA DI RIMESSIONE, DI GIA' INTERVENUTA PRONUNCIA DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE, 'IN PARTE QUA', DELLA DISPOSIZIONE IMPUGNATA - MANIFESTA INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.
E' manifestamente inammissibile la questione di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 36 Cost., dell'art. 5 del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1032 (Testo unico delle norme sulle prestazioni previdenziali a favore dei dipendenti civili e militari dello Stato), denunciato in quanto, ad avviso del giudice 'a quo', prevederebbe che, in caso di morte del dipendente statale in attivita' di servizio, l'indennita' di buonuscita competa - in assenza di coniuge superstite, orfani e genitori - ai fratelli e alle sorelle del 'de cuius', anche se non viventi a suo carico. Con la sentenza della Corte costituzionale - ignorata dall'autorita' rimettente - n. 247 del 1997, infatti, la disposizione impugnata, nella parte suddetta, e' stata dichiarata costituzionalmente illegittima e pertanto non vive piu' nell'ordinamento giuridico, con la conseguenza che, in mancanza della condizione della vivenza a carico, i fratelli e le sorelle non possono piu', in forza di essa - come si e' lamentato nel caso di specie - essere preferiti, nell'ordine degli aventi diritto, ad eventuali eredi testamentari. - V. S. n. 247/1997 (gia' citata nel testo) ed inoltre S. n. 106/1996.
Riguarda ancheart. 7 legge 177/1976
PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE - INDENNITA' DI BUONUSCITA - DIPENDENTE STATALE DECEDUTO IN SERVIZIO - DISPOSIZIONE DELLA PREDETTA INDENNITA' PER TESTAMENTO - ESCLUSIONE IN ASSENZA DEI SUPERSTITI INDICATI DALLA DISPOSIZIONE DENUNCIATA (NELL'ORDINE: IL CONIUGE, GLI ORFANI, I GENITORI, I FRATELLI E LE SORELLE) - VIOLAZIONE DEI PRINCIPII DI RAGIONEVOLEZZA E DI PARITA' DI TRATTAMENTO - QUESTIONE AFFERENTE AD UNA NORMA GIA' DICHIARATA COSTITUZIONALMENTE ILLEGITTIMA 'IN PARTE QUA' - MANIFESTA INAMMISSIBILITA'.
Manifesta inammissibilita' della questione, in quanto l'art. 5, primo comma, del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1032 (Approvazione del testo unico delle norme sulle prestazioni previdenziali a favore dei dipendenti civili e militari dello Stato), censurato nel provvedimento di rinvio, e' stato gia' dichiarato - con la sentenza n. 106 del 1996 - costituzionalmente illegittimo, <<nella parte in cui esclude che, nell'assenza delle persone ivi indicate, l'indennita' di buonuscita formi oggetto di successione per testamento o, in mancanza, per legge>>, ed e' stato cosi' <<depurato dai denunciati vizi di incostituzionalita' nel senso auspicato dal T.A.R. rimettente>>. red.: G. Leo
PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE - DIPENDENTI STATALI - INDENNITA' DI BUONUSCITA - ATTRIBUZIONE IN CASO DI DECESSO DEL DIPENDENTE STATALE PRIMA DELL'EROGAZIONE - ORDINE DI PRECEDENZA DEGLI AVENTI DIRITTO - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE DELLA NORMA CHE NELL'ATTRIBUZIONE DELL'INDENNITA' PREMIO DI FINE SERVIZIO DEI DIPENDENTI DEGLI ENTI LOCALI POSPONE L'EREDE TESTAMENTARIO E L'EREDE LEGITTIMO AI COLLATERALI DEL LAVORATORE DECEDUTO SENZA ALCUNA CONDIZIONE O LIMITAZIONE - IDENTITA' DI PRESUPPOSTI PER LA DEVOLUZIONE ANOMALA DELL'INDENNITA' DI BUONUSCITA DEGLI STATALI - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE E CONSEGUENZIALE.
Illegittimita' costituzionale conseguenziale dell'art. 5, primo comma, del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1032, come sostituito dall'art. 7 della l. 29 aprile 1976, n. 177, nella parte in cui non prevede che, nel caso di morte del dipendente statale in attivita' di servizio, l'indennita' di buonuscita compete, nell'assenza dei soggetti ivi indicati, ai fratelli e alle sorelle del 'de cuius' solo a condizione che gli stessi vivessero a carico di lui, attesa l'irrazionalita' di una vocazione anomala, si assume di specifiche esigenze di solidarieta' familiare, che sola possa giustificare la deviazione dai principi generali stabiliti per le successioni legittimate al titolo II del libro secondo del codice civile. red. F. Mangano
Riguarda ancheart. 7 legge 177/1976
PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE - INDENNITA' DI BUONUSCITA DEI DIPENDENTI STATALI - PREVISIONE DELL'ATTRIBUZIONE DI DETTA INDENNITA', IN CASO DI MORTE DEL DIPENDENTE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO, NELL'ORDINE, AL CONIUGE SUPERSTITE E AI FIGLI, AI GENITORI, AI FRATELLI E SORELLE - MANCATA PREVISIONE DELLA FACOLTA' DI DISPORRE PER TESTAMENTO DELL'INDENNITA' IN QUESTIONE, NEL CASO IN CUI IL DIPENDENTE DECEDA IN SERVIZIO, IN MANCANZA DELLE PERSONE INDICATE DALLA LEGGE COME BENEFICIARIE DELL'INDENNITA' STESSA - PRETESA DISPARITA' DI TRATTAMENTO RISPETTO ALL'INDENNITA' DI FINE RAPPORTO DEI DIPENDENTI DEGLI ENTI LOCALI E DEI LAVORATORI SUBORDINATI PRIVATI - PRETESA INCIDENZA SUL PRINCIPIO DELLA RETRIBUZIONE (ANCHE DIFFERITA) PROPORZIONATA ED ADEGUATA - RIFERIMENTO ALLE SENTENZE DELLA CORTE COSTITUZIONALE NN. 8/1972 E 243/1993 - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE PARZIALE.
E' costituzionalmente illegittimo, per violazione all'art. 3, comma primo, Cost., l'art. 5, comma 1, d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1032 (Approvazione del T.U. delle norme sulle prestazioni previdenziali a favore dei dipendenti civili e militari dello Stato), nella parte in cui esclude che, nell'assenza delle persone ivi indicate (nell'ordine, il coniuge superstite, gli orfani, i genitori, i fratelli e le sorelle), l'indennita' di buonuscita formi oggetto di successione per testamento o, in mancanza, per legge, in quanto - postoche' l'indennita' di buonuscita deve essere ricondotta nella categoria generale dei trattamenti di fine rapporto nel settore pubblico, ai quali va riconosciuta, in stretta analogia con quelli del settore privato, l'essenziale natura di retribuzione differita, pur se legata ad una concorrente funzione previdenziale - in assenza delle persone indicate nella disposizione 'de qua', a favore delle quali opera una riserva legale di destinazione, perde qualsiasi rilevanza la concorrente funzione previdenziale, espandendosi in tutta la sua portata la natura retributiva dell'indennita' stessa; con la conseguenza che, essendo questa gia' entrata nel patrimonio del dipendente al momento della sua morte, non e' ragionevole escludere legislativamente che essa formi oggetto di successione ereditaria, testamentaria o legittima, cosi' come previsto, per effetto di precedenti dichiarazioni di illegittimita' costituzionale, relativamente al trattamento di fine rapporto dei dipendenti privati ed all'indennita' premio di servizio del personale degli enti locali. - S. nn. 3/1966, 8/1972, 156/1973, 208/1986, 220/1988, 471/1989, 319/1991, 63/1992, 439/1992, 99/1993, 243/1993. red.: S. Di Palma
ASSISTENZA E PREVIDENZA - DIPENDENTE STATALE DECEDUTO IN ATTIVITA' DI SERVIZIO - DIRITTO ALL'INDENNITA' DI BUONUSCITA - ORFANI MAGGIORENNI - LIMITI - ILLEGITTIMITA' PARZIALE GIA' DICHIARATA - MANIFESTA INFONDATEZZA. - dpr 29 dicembre 1973, n. 1032, art. 5, comma primo. - cst artt. 3 e 76.
E' manifestamente infondata, la questione di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 76 Cost., dell'art. 5, comma primo, del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1032 "nella parte in cui prevede che gli orfani maggiorenni abbiano diritto all'indennita' di buonuscita solo quando conseguano il diritto alla pensione di riversibilita'", in quanto tale norma e' stata gia' dichiarata costituzionalmente illegittima. - S. n. 225/1984.
PENSIONI - TRATTAMENTO DI QUIESCENZA - INDENNITA' DI BUONUSCITA - ORFANI - INTRODUZIONE DI PARITA' DI TRATTAMENTO FRA ORFANE E ORFANI, PRIVANDO LE FIGLIE NUBILI DI UN DIRITTO LORO SPETTANTE, SOLO PERCHE' MAGGIORENNI - ILLEGITTIMITA' DELLA DISPOSIZIONE IMPUGNATA, PER ECCESSO DI DELEGA.
L'art. 5, primo comma, del d.P.R. n. 1032 del 1973, avendo, in combinato disposto con l'art. 82, primo comma, del d.P.R. n. 1092 dello stesso anno, determinato l'abrogazione dell'art. 5, secondo comma, della legge n. 1407 del 1956 (che attribuiva il diritto all'indennita' di buonuscita alle orfane maggiorenni di dipendenti statali sotto la sola condizione di nubilato), sia pure nell'ottica di una parificazione del trattamento riservato, in parte qua, ai figli superstiti, senza distinzione di sesso (potendo, alla stregua del detto combinato disposto, sia gli orfani che le orfane maggiorenni divenire titolari del menzionato diritto in presenza dell'identica condizione consistente nella titolarita' del diritto a pensione di riversibilita') eccede dai limiti della delega di cui all'art. 6 della legge n. 775 del 1970 (che avrebbe consentito soltanto rimaneggiamenti della previgente normativa intesi alla semplificazione e allo snellimento delle procedure) ed e' pertanto costituzionalmente illegittimo, con la conseguenza che, non potendo la relativa declaratoria avvenire in senso ripristinatorio dell'abrogata normativa (poiche' si rinnoverebbe in tal guisa l'anteriore disparita' di trattamento tra le figlie e i figli maggiorenni), ne' in quello radicale, idoneo a travolgere l'intero riferimento - contenuto nella norma impugnata - agli "orfani... che conseguano il diritto alla pensione di riversibilita'" (poiche' ne risulterebbe, per altro verso, altresi' violato lo stesso principio di eguaglianza, negandosi agli orfani in genere il diritto all'indennita' di buonuscita, a beneficio di altre categorie di superstiti, non considerate dalla legge n. 1407 del 1956 e quindi posposti agli orfani stessi), la soluzione costituzionalmente obbligata va ravvisata in quella idonea a caducare la parte della norma impugnata che ricollega il diritto degli orfani maggiorenni all'indennita' di buonuscita alla circostanza che i medesimi conseguano il diritto alla pensione di riversibilita', anticipando, in tal modo il piu' favorevole regime introdotto con la successiva legge n. 177 del 1976 (art. 7, secondo comma).
Riguarda ancheart. 6 legge 775/1970
PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE - INDENNITA' DI BUONUSCITA - MANCATA PREVISIONE DELLA SUA ATTRIBUZIONE, IN CASO DI MORTE DELL'IMPIEGATO, ANCHE AI GENITORI CHE SI TROVINO IN DATE CONDIZIONI, FERMO L'ORDINE DI PRECEDENZA LEGISLATIVAMENTE STABILITO - NORMA SOPRAVVENUTA CHE RICONOSCE TALE DIRITTO MA E' PRIVA DI EFFICACIA RETROATTIVA - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN PARTE QUA DELLA DISPOSIZIONE ANTERIORE.
La considerazione della discriminazione rispetto alle altre categorie di superstiti che ha condotto la Corte - fermo l'ordine di precedenza di cui all'art. 12 l. n. 46 del 1958 - a dichiarare illegittima, con la sentenza n. 82 del 1973, la mancata induzione dei collaterali permanentemente inabili e conviventi a carico tra le categorie di superstiti dell'impiegato aventi diritto all'indennita` di buonuscita vale, a maggior ragione, per i genitori ultrasessantenni o inabili a proficuo lavoro, nullatenenti e a carico dell'iscritto, che fruiscono della pensione di riversibilita` con precedenza sui collaterali. Essendo priva di efficacia retroattiva la sopravvenuta norma in cui all'art. 5 d.P.R. n. 1032 del 1973, che riconosce tale diritto, si impone la declaratoria d'illegittimita` costituzionale della disposizione anteriore (analogamente a quanto deciso con sent. n. 110 del 1981 a proposito dell'indennita` premio di servizio). - cfr. SS. nn. 82/1973, 110/1981
Riguarda ancheart. 5 legge 1407/1956