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Dopo l'art. 29 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656, e' inserito il seguente: Art. 29-bis. - "Al recapito dei telegrammi e degli espressi i direttori e i reggenti di ufficio locale, i titolari e i reggenti di agenzia provvedono con prestatori d'opera autonomi di volta in volta incaricati e pagati ad opera nella misura e con le modalita' previste dal regolamento. Negli uffici locali o agenzie nei quali i telegrammi ed espressi da recapitare raggiungano almeno la media mensile di ottocento, l'Amministrazione puo' provvedere al recapito a mezzo di apposito incaricato in base a contratto di diritto privato con un corrispettivo rappresentato dal prodotto del compenso di cui al precedente comma per il numero degli oggetti recapitati. Tale corrispettivo non puo' essere, in ogni caso, inferiore a quello risultante dal recapito di seicento oggetti".

Testo in vigore dal 11 marzo 1958 al 13 aprile 1963

Corte costituzionale

L’articolo non è stato oggetto di questioni: compare nel testo di queste pronunce.

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

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urn:nir:stato:legge:1958-02-27;120~art2 · fonte del testo