Corte di cassazione · Massimario

Sottovoce di Famiglia

Potestà dei genitori

Sottovoce della voce 082 nella classificazione del Massimario

16 massime, da pronunce dal 21 gennaio 2025 al 5 marzo 2026

Massime della Corte di cassazione

16 massime classificate sotto questa sottovoce, dalla più recente.

  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 4983/2026

    Procedimenti di separazione o divorzio - Soppressione dell'udienza di discussione già fissata - Omessa sostituzione con note scritte ex art. 127-ter c.p.c. - Nullità della sentenza - Sussistenza.

    Nei procedimenti di separazione o divorzio, è nulla, per violazione del diritto di difesa e del contraddittorio, la sentenza che venga pronunciata dopo la soppressione dell'udienza già calendarizzata per la rimessione della causa in decisione, ove neppure venga disposta la sua sostituzione con note scritte ex art.127-ter c.p.c.

    Classificata anche sotto: Provvedimenti del giudice civile › Sentenza

    Rv. 677086-01Rassegna di marzo 2026, p. 33Art. 101 c.p.c. · Art. 127-ter c.p.c.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 4983/2026

    Appello nel novellato rito famiglia - Art. 473-bis.15 c.p.c. come modificato dal d.lgs. n. 164 del 2024 - Applicabilità alle sole impugnazioni proposte in data successiva all'entrata in vigore del predetto decreto - Sussistenza.

    L'art. 473-bis.15 c.p.c., introdotto dal d. lgs. n. 164 del 2024, a tenore del quale l'ordinanza con cui il giudice conferma, modifica o revoca i provvedimenti adottati ai sensi del primo comma è reclamabile solo unitamente a quella prevista dall'articolo 473-bis. c.p.c., in ragione del principio tempus regit actum, trova applicazione alle sole impugnazioni successive all'entrata in vigore del predetto decreto e non anche agli atti di parte depositati in data anteriore allo stesso decreto, che continuano ad essere regolati dalla disposizione anteriormente vigenti.

    Classificata anche sotto: Impugnazioni civili › Cassazione (ricorso per)

    Rv. 677086-02Rassegna di marzo 2026, p. 34Art. 473-bis c.p.c. · Art. 473-bis.15 c.p.c.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 1448/2026

    Provvedimenti limitativi della responsabilità genitoriale - Valutazione del giudice - Contenuto - Fattispecie.

    In tema di provvedimenti limitativi della responsabilità genitoriale, la valutazione del giudice deve fondarsi su fatti concreti ed elementi indiziari gravi, precisi e concordanti tali da dimostrare, in caso di allontanamento del minore dalla famiglia, la sussistenza di un pericolo per la sana ed armoniosa crescita specificamente accertato come imputabile ai genitori, cui deve essere data la possibilità di difendersi dalle contestazioni loro mosse. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio l' ordinanza della corte di appello che, nel confermare il provvedimento di collocazione della minore presso una comunità, con limitazione della responsabilità genitoriale, si era fondato essenzialmente su una relazione scolastica in cui si riportavano dichiarazioni su presunti maltrattamenti rese dalla minore, senza che la stessa o i suoi genitori fossero stati ascoltati, neppure con l'impiego di idoneo ausiliare).

    Rv. 676787-01Rassegna di gennaio 2026, p. 35Art. 315-bis c.c. · Art. 330 c.c. · Art. 333 c.c. · Art. 336-bis c.c.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 34143/2025

    Giudizio di separazione e scioglimento del matrimonio - Regime anteriore al d.lgs. n. 149 del 2022 - Provvedimenti provvisori ed urgenti nell'interesse dei figli - Modifica - Impugnabilità con ricorso straordinario per cassazione - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.

    Nei procedimenti di separazione e divorzio instaurati anteriormente al 28 febbraio 2023, nel rito vigente ante d.lgs. n. 149 del 2022, il provvedimento provvisorio e urgente adottato nell'interesse dei figli ex art. 337-ter c.p.c., a modifica dei provvedimenti presidenziali ex art. 708 c.p.c., anche se concernente l'esercizio in concreto della responsabilità genitoriale, è revocabile o modificabile soltanto dal giudice che lo ha pronunciato e non è, pertanto, impugnabile con ricorso per cassazione, neppure avverso l'ordinanza della corte d'appello che abbia dichiarato inammissibile il reclamo.

    Classificata anche sotto: Impugnazioni civili › Cassazione (ricorso per)

    Rv. 677073-01Rassegna di dicembre 2025, p. 45Art. 337-ter c.c. · Art. 708 c.p.c. · Art. 111 cost.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 32211/2025

    Reclamo ex art. 473 bis.24 c.p.c. - Mero controllo del provvedimento impugnato - Esclusione - Ricostruzione diretta del fatto storico dedotto - Sussistenza - Circostanze sopravvenute - Deducibilità davanti al giudice di prime cure - Necessità.

    Il reclamo ex art. 473-bis.24 c.p.c. non é un rimedio limitato ai soli casi in cui il provvedimento risulti affetto da vizi macroscopici, rilevabili ictu oculi ovvero emergenti dalla stessa motivazione, ma é volto ad un riesame della decisione, attraverso una ricostruzione diretta del fatto storico dedotto, anche sulla base delle "sommarie informazioni" eventualmente assunte.

    Rv. 676694-01Rassegna di dicembre 2025, p. 25Art. 473-bis.24 c.p.c.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. I, sent. n. 32004/2025

    Provvedimenti de potestate - Tutela della personalità del minore - Vincolo alla discrezionalità educativa - Fondamento - Fattispecie.

    In tema di provvedimenti de potestate, la tutela della personalità del figlio rileva come vincolo alla discrezionalità educativa, in quanto la responsabilità genitoriale è finalizzata all'interesse del minore ed al rispetto della sua libertà di autodeterminazione, comprensiva anche degli aspetti relativi all'orientamento sessuale. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio il decreto impugnato che aveva confermato la decadenza dalla responsabilità genitoriale in assenza di episodi di maltrattamenti e di forme di violenza psichica o psicologica, soltanto sulla base della difficoltà del padre e della madre a comprendere e a condividere il coming out della figlia quattordicenne).

    Rv. 676692-02Rassegna di dicembre 2025, p. 23Art. 330 c.c.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 28901/2025

    In tema di affidamento dei figli minori, l'art. 38, comma 1, disp. att. c.c., nel testo vigente ante novella ex l. n. 206 del 2021, limita la vis attractiva del Tribunale ordinario all'ipotesi in cui innanzi a esso siano stati introdotti procedimenti attraenti di separazione o di divorzio prima del procedimento de potestate o di altri procedimenti di competenza del Tribunale per i minorenni. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione che aveva dichiarato l'incompetenza del tribunale ordinario a provvedere sull'affidamento e sulla collocazione dei figli minori della coppia, poiché il ricorso dinanzi al Tribunale per i minorenni era stato introdotto dal P.M. in epoca antecedente al giudizio di separazione tra i coniugi dinanzi al Tribunale ordinario e prima del 22 giugno 2022, data di entrata in vigore della legge di riforma dell'art. 38 disp. att. c.c.).

    Classificata anche sotto: Competenza civile

    Rv. 676230-01Rassegna di novembre 2025, p. 14Art. 5 c.p.c. · Art. 42 c.p.c. · Art. 1 Delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie · Art. 333 c.c. e altri 1Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. I, sent. n. 25974/2025

    Sottrazione internazionale di minori - Domanda di rimpatrio - Condizione ostativa - Superiore interesse del minore - Valutazione da parte del giudice italiano - Rilevanza del mero disagio psicologico per il distacco del minore dal genitore autore della sottrazione - Esclusione - Condizioni.

    In tema di sottrazione internazionale di minori, attesa la regola generale prevista dall'art. 13 della Convenzione dell'Aja del 25 ottobre 1980, che impone il ritorno immediato nello Stato di residenza del minore illecitamente sottratto, la valutazione della sussistenza di una condizione ostativa al predetto rientro va effettuata in maniera rigorosa, non essendo tale condizione ostativa integrata dal semplice disagio psicologico derivante dal distacco del minore dal genitore autore della sottrazione abusiva, a meno che che tale disagio non raggiunga la soglia di un'effettiva, e non meramente transeunte, sofferenza, fonte di pericolo psichico o di effettiva intollerabilità.

    Rv. 675807-01Rassegna di settembre 2025, p. 23Art. 337-ter c.c.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. I, sent. n. 24876/2025

    Affidamento del minore - Diritto alla bigenitorialità - Sussistenza - Affido esclusivo - Condizioni - Accertamento del giudice dei presupposti applicativi - Contenuto.

    L'affidamento del minore non condiviso a un solo genitore, costituendo un'eccezione alla regola dettata dall'art. 337-ter c.c., che riconosce il diritto e il valore assiologico della "bigenitorialità", richiede un rigoroso accertamento della contrarietà all'interesse del minore dell'affidamento all'altro genitore, fondato sull'oggettivo riscontro probatorio, svolto all'esito di un'indagine complessa e completa, della sussistenza del requisito di legge, avente carattere prevalentemente oggettivo.

    Rv. 675675-01Rassegna di settembre 2025, p. 13Art. 155 c.c. · Art. 337-ter c.c. · Art. 337-quater c.c.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. I, sent. n. 24876/2025

    Affidamento del minore - Diritto alla bigenitorialità - Sussistenza - Affido c.d.

    "super esclusivo" - Nozione - Accertamento del giudice dei presupposti applicativi - Contenuto. L'affidamento c.d. "super esclusivo", che impedisce al genitore non affidatario la partecipazione anche alle decisioni di maggiore interesse del minore, costituendo una determinazione fortemente limitativa dell'esercizio della responsabilità genitoriale, inquadrabile nel sistema delle misure conformative e ablative definito dagli artt. 330 e 333 c.c., richiede per conseguenza, ai fini dell'accertamento della contrarietà all'interesse del minore dell'affidamento all'altro genitore di ogni decisione riguardante il minore, un "quid pluris", costituito dalla prova di condotte gravemente pregiudizievoli ascrivibili al genitore non affidatario, causalmente rilevanti, in via esclusiva o prevalente, ai fini dell'integrazione del requisito di legge.

    Rv. 675675-02Rassegna di settembre 2025, p. 12Art. 155 c.c. · Art. 337-ter c.c. · Art. 337-quater c.c.Dove leggere la sentenza

Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db (cassazione-penale-db) — Synthos Logic, licenza CC BY 4.0; massime riordinate per voce da RatioLegis.

Articoli più citati

Gli articoli che le massime di questa sottovoce indicano nei riferimenti normativi almeno due volte.

Corte costituzionale

Le pronunce che hanno deciso su questi articoli, dichiarandoli illegittimi o giudicando la questione. Il legame con la voce passa per gli articoli ed è ricavato da RatioLegis.

  • Sentenza n. 454/1989Illegittimità dichiarata

    Dichiarato illegittimo: Art. 155 c.c.

    Dispositivo: Dichiara la illegittimità costituzionale dell'art. 155, quarto comma, del codice civile, nella parte in cui non prevede la trascrizione del provvedimento giudiziale di assegnazione della abitazione nella casa familiare al coniuge affidatario della prole, ai fini della opponibilità ai terzi. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19…

  • Sentenza n. 225/2016Questione infondata

    Questione giudicata su: Art. 337-ter c.c.

    Dispositivo: dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 337-ter del codice civile sollevata - in riferimento agli articoli 2, 3, 30 e 31 della Costituzione, ed all'art. 117, primo comma, Cost., in relazione all'art. 8 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950, ratificata e resa esecutiva con…

  • Ordinanza n. 57/2002Questione inammissibile

    Questione giudicata su: Art. 155 c.c.

    Dispositivo: Dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 155, quarto comma, del codice civile, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 29, 31 e 35 della Costituzione, dal Tribunale di Bolzano con l'ordinanza in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27 febbraio 2002. Il Presidente: Ruperto…

  • Ordinanza n. 528/2000Questione inammissibile

    Questione giudicata su: Art. 333 c.c.

    Dispositivo: Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 333 e 336 cod. civ. nonché 738 e 739 cod. proc. civ., in riferimento agli artt. 24, secondo comma, 2, 3, secondo comma, 30 e 31 della Costituzione, sollevata dalla Corte d'appello di Genova - sezione specializzata per i minorenni - con l'ordinanza di cui in epigrafe. Così deciso in Rom…

  • Ordinanza n. 125/1999Questione infondata

    Questione giudicata su: Art. 155 c.c.

    Dispositivo: Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art.155, quarto comma, del codice civile, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 30 della Costituzione, dal Tribunale di Cagliari con l'ordinanza in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 aprile 1999. Il Presidente: Granata Il red…

  • Sentenza n. 166/1998Questione infondata

    Questione giudicata su: Art. 155 c.c.

    Dispositivo: Riuniti i giudizi, dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 155, quarto comma, del codice civile, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 30 della Costituzione, dal tribunale di Como con l'ordinanza in epigrafe; Dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale del combinato disposto de…

  • Ordinanza n. 20/1990Questione inammissibile

    Questione giudicata su: Art. 155 c.c.

    Dispositivo: Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 155, quarto comma, del codice civile, sollevata, in riferimento agli artt. 2, 3 e 30 della Costituzione, dal Pretore di Firenze, con l'ordinanza di cui in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 gennaio 1990. Il Presidente: S…

  • Ordinanza n. 178/1976Altro esito

    Questione giudicata su: Art. 155 c.c.

    Dispositivo: ordina la restituzione degli atti al tribunale per i minorenni di Bologna per un nuovo esame della rilevanza della questione sollevata con l'ordinanza in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 luglio 1976. F.to: PAOLO ROSSI - LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE TR…

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Voci, sottovoci e codici sono quelli con cui l’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione classifica le massime nelle Rassegne mensili della giurisprudenza civile. Qui sono scritti con le maiuscole e gli accenti dell’uso corrente, e i codici con lo stesso nome stanno in una pagina sola. Una voce o una sottovoce ha una pagina se raccoglie almeno 10 massime e almeno 3 articoli citati da due o più di esse; una sottovoce con più dei quattro quinti delle massime della sua voce resta nella pagina della voce. Un secondo livello fra virgolette senza codici propri, che raccoglie argomenti diversi, non fa sottovoce: lo fa il livello successivo. Le massime che si limitano a dichiararsi conformi a una pronuncia precedente, senza un testo proprio, non sono contate. Gli articoli sono quelli indicati dalle massime nei riferimenti normativi. Le pronunce della Corte costituzionale non fanno parte della classificazione: sono quelle che hanno deciso sugli articoli citati da almeno due massime, un collegamento ricavato da RatioLegis. Le Rassegne raccolte sono 11, da gennaio 2025 a marzo 2026. Fonti e metodologia