Corte di cassazione · Massimario

Sottovoce di Risarcimento del danno

Morte di congiunti (parenti della vittima)

Sottovoce della voce 152 nella classificazione del Massimario

12 massime, da pronunce dal 12 gennaio 2025 al 15 aprile 2026

Massime della Corte di cassazione

12 massime classificate sotto questa sottovoce, dalla più recente.

  • Cass. civ., Sez. III, ord. n. 9617/2026

    Danno da perdita del rapporto parentale - Famiglia nucleare originaria o successiva - Profilo esteriore e profilo interiore del danno - Regime probatorio - Differenze.

    In tema di prova del danno da perdita o lesione del rapporto parentale tra membri della famiglia nucleare, sia originaria che successiva, ai fini dell'accertamento e della liquidazione delle possibili conseguenze non patrimoniali risarcibili, occorre tenere distinto il profilo esteriore (cd. danno dinamico-relazionale) il quale richiede la dimostrazione, a carico del danneggiato, dell'effettività, della consistenza e dell'intensità della relazione affettiva (desumibili, oltre che dall'eventuale convivenza - o, all'opposto, dalla distanza - da qualsiasi allegazione, comunque provata, della quale il giudice del merito deve tenere conto ai fini della quantificazione complessiva), dall'aspetto interiore (cd. sofferenza morale) il quale è oggetto di presunzione iuris tantum, sicché grava sul convenuto l'onere della prova contraria dell'indifferenza affettiva o, persino, dell'odio intercorrente tra la vittima e il congiunto superstite.

    Rv. 677659-01Rassegna di marzo 2026, p. 260Art. 2043 c.c. · Art. 2059 c.c. · Art. 2697 c.c. · Art. 2727 c.c.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. III, ord. n. 8911/2026

    Danno da perdita del rapporto parentale - Liquidazione equitativa - Parametro della convivenza - Nozione di convivenza - Distinzione tra vita in comune e coabitazione - Fattispecie.

    In tema di risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale, l'espressione "convivenza" può essere utilizzata secondo modalità differenti (e reciprocamente indipendenti, a fini risarcitori) nei diversi ambiti della rispettiva rilevanza, e cioè, da un canto, su di un piano "descrittivo", come fatto storico funzionale a qualificare l'ambito delle relazioni affettive ritenute idonee ad esprimere un valore sociale (non discriminabile rispetto alle relazioni tipizzate dal legame parentale formale), dall'altro, sul piano "qualitativo", al diverso fine di valutare l'intensità affettiva del legame attraverso la valorizzazione di quella particolare organizzazione di vita consistente nella scelta di condividere la medesima abitazione, sicché non integra una illegittima duplicazione risarcitoria la considerazione di tale elemento nelle sue diverse e autonome accezioni. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza, rimettendo al giudice del rinvio il compito di rinnovare la valutazione della qualità del rapporto affettivo tra gli attori e la donna deceduta, membro di una comunità familiare di fatto, tenendo conto dell'indice della convivenza come estremo di maggiore, o minore, afflittività della perdita subita).

    Rv. 677591-01Rassegna di marzo 2026, p. 250Art. 1226 c.c. · Art. 2043 c.c. · Art. 2059 c.c.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. III, ord. n. 31373/2025

    Danno da perdita del rapporto parentale - Morte del coniuge separato - Oneri di allegazione e prova - Ripartizione.

    Il coniuge che agisce per il risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale deve allegare e provare la sola esistenza del rapporto coniugale, mentre grava sul danneggiante, che intenda ridurre o escludere la propria responsabilità, dimostrare l'assenza o la minore intensità del legame affettivo, rispetto a quello ordinariamente presumibile, senza che la prova della sola separazione (legale o di fatto) sia sufficiente ad escludere la sua obbligazione risarcitoria, in mancanza di ulteriori elementi, anche presuntivi, idonei a far ritenere che essa, per le ragioni e le modalità con cui si è concretizzata, abbia definitivamente sciolto ogni relazione affettiva tra i coniugi.

    Rv. 677216-01Rassegna di dicembre 2025, p. 86Art. 2697 c.c. · Art. 2043 c.c. · Art. 2059 c.c.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. III, ord. n. 30775/2025

    Danni patrimoniali futuri - Risarcibilità - Criteri.

    I danni patrimoniali futuri, risarcibili a favore dei congiunti di un minore deceduto a seguito di fatto illecito, vanno identificati nella perdita o nella diminuzione di quei contributi patrimoniali o di quelle utilità economiche che - sia in relazione a precetti normativi (artt. 315, 433, 230-bis c.c.) che per la pratica di vita, improntata a regole etico-sociali di solidarietà familiare e di costume - presumibilmente, e secondo un criterio di normalità, il soggetto venuto meno prematuramente avrebbe apportato, alla stregua di una valutazione che faccia ricorso anche alle presunzioni e ai dati ricavabili dal notorio e dalla comune esperienza, con riguardo a tutte le circostanze del caso concreto.

    Rv. 676913-01Rassegna di novembre 2025, p. 85Art. 2043 c.c. · Art. 2056 c.c. · Art. 1226 c.c. · Art. 2727 c.c.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. III, ord. n. 27321/2025

    Danno da perdita rapporto parentale - Liquidazione equitativa - Scelta della specifica tabella "a punti" - Discrezionalità del giudice - Onere di specifica motivazione - Esclusione - Fondamento.

    In tema di liquidazione equitativa del danno da perdita del rapporto parentale, la scelta dell'una o dell'altra tabella, nell'ambito di quelle basate sul sistema a punti, rientra nella discrezionalità del giudice e non dev'essere sorretta, pertanto, da specifica motivazione, essendo tutte parimenti congrue - nei limiti della loro natura di suggerimento e non di imposizione normativa - ai fini della quantificazione del risarcimento.

    Rv. 676721-04Rassegna di ottobre 2025, p. 86Art. 1223 c.c. · Art. 1226 c.c. · Art. 2043 c.c. · Art. 2056 c.c. e altri 1Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. III, ord. n. 27321/2025

    Danno da perdita del rapporto parentale - Liquidazione equitativa - Adozione di tabelle "a punti" - Parametro della convivenza - Coabitazione - Necessità - Esclusione - Legame stabile connotato da duratura comunanza di vita e affetti - Rilevanza - Fattispecie.

    La liquidazione del danno da perdita del rapporto parentale, pur essendo ancorata all'adozione di tabelle "a punti" sulla base di parametri limitati, rimane fondata sull'equità, cosicché, al fine di apprezzare non solo l'esistenza ma anche l'entità del pregiudizio, il parametro della convivenza non va letto in termini formalistici, nel senso della necessaria coabitazione con la vittima, ma sostanzialistici, quale legame stabile connotato da duratura comunanza di vita ed affetti. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto immune da vizi la decisione impugnata, che aveva assimilato alla convivenza la stabile frequentazione intrattenuta dalla vittima con i genitori e con i fratelli, che vivevano in un appartamento adiacente a quello in cui abitava il defunto con la famiglia nucleare "successiva", e con cui lo stesso era solito trascorrere tutti i momenti liberi).

    Rv. 676721-05Rassegna di ottobre 2025, p. 87Art. 1226 c.c. · Art. 2043 c.c. · Art. 2059 c.c. · Art. 2729 c.c.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. III, ord. n. 26826/2025

    In tema di responsabilità sanitaria, il danno da perdita del feto è assimilabile al danno da perdita del rapporto parentale e si manifesta nella dimensione prevalente della sofferenza interiore nonché in quella dell'attitudine a riflettersi sugli aspetti dinamico-relazionali della vita quotidiana dei genitori e degli altri eventuali soggetti aventi diritto al risarcimento, dovendo il giudice applicare, ai fini della relativa liquidazione, le tabelle elaborate dal Tribunale di Milano, utilizzandone i singoli parametri alla luce dei principi in tema di danno da perdita del frutto del concepimento, tenuto conto di tutte le circostanze di fatto portate al suo esame e procedendo altresì, tutte le volte in cui sia possibile, all'interrogatorio libero delle parti ex art. 117 c.p.c.

    Classificata anche sotto: Responsabilità civile › Professionisti

    Rv. 676742-01Rassegna di ottobre 2025, p. 80Art. 1223 c.c. · Art. 1226 c.c. · Art. 2056 c.c. · Art. 2059 c.c. e altri 1Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. III, sent. n. 21988/2025

    Danno da perdita o lesione del rapporto parentale - Prova per presunzioni - Contenuto - Famiglia nucleare e famiglia "allargata" - Differenze.

    In tema di danno non patrimoniale da perdita o lesione del rapporto parentale, l'esistenza del vincolo affettivo che legittima il risarcimento può sempre essere oggetto di prova presuntiva il cui contenuto, tuttavia, dipende dall'intensità del vincolo, nel senso che, mentre per i componenti della famiglia nucleare è possibile avvalersi del fatto notorio per cui è connaturato all'essere umano soffrire per la perdita di un figlio, del coniuge, di un fratello o di un genitore, a mano a mano che il vincolo di parentela si allarga è necessaria la dimostrazione di un quid pluris utile a dimostrare l'effettiva esistenza di una relazione affettiva, non essendo requisito indefettibile, a tal fine, la convivenza (che pure può assumere valore indiziario).

    Rv. 675851-01Rassegna di luglio 2025, p. 238Art. 2043 c.c. · Art. 2059 c.c. · Art. 1226 c.c. · Art. 2729 c.c.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. III, ord. n. 21339/2025

    Danno da perdita del rapporto parentale - Sofferenza del familiare superstite - Presunzione iuris tantum - Conseguenze - Onere del convenuto di dimostrarne l'assenza di legame affettivo - Configurabilità.

    Nel caso di morte di un prossimo congiunto (coniuge, genitore, figlio, fratello), l'esistenza stessa del rapporto di parentela fa presumere, secondo l'id quod plerumque accidit, la sofferenza del familiare superstite, giacché tale conseguenza è, per comune esperienza, connaturale all'essere umano; in tal caso, trattandosi di una praesumptio hominis, sarà sempre possibile per il convenuto dedurre e provare l'esistenza di circostanze concrete dimostrative dell'assenza di un legame affettivo tra vittima e superstite.

    Rv. 675950-02Rassegna di luglio 2025, p. 218Art. 2059 c.c. · Art. 2056 c.c. · Art. 2697 c.c. · Art. 2727 c.c. e altri 1Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. III, ord. n. 21339/2025

    Danno da perdita del rapporto parentale - Componenti morale e dinamico-relazionale - Accertamento del giudice di merito.

    In tema di danno da perdita del rapporto parentale, spetta al giudice del merito il compito di procedere alla verifica, in base alle evidenze probatorie complessivamente acquisite circa la realtà ed intensità dei rapporti affettivi e alla gravità delle ricadute della condotta, la sussistenza di uno solo o di entrambi i profili di cui si compone tale pregiudizio, ossia la sofferenza patita, sul piano morale soggettivo, nel momento in cui la perdita del congiunto è percepita nel proprio vissuto interiore e quella che si sia eventualmente riflessa, in termini dinamico-relazionali, sui percorsi di vita quotidiana del soggetto che ha subito tale perdita.

    Rv. 675950-03Rassegna di luglio 2025, p. 219Art. 1226 c.c. · Art. 2043 c.c. · Art. 2056 c.c. · Art. 2059 c.c. e altri 2Dove leggere la sentenza

Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db (cassazione-penale-db) — Synthos Logic, licenza CC BY 4.0; massime riordinate per voce da RatioLegis.

Articoli più citati

Gli articoli che le massime di questa sottovoce indicano nei riferimenti normativi almeno due volte.

Corte costituzionale

Le pronunce che hanno deciso su questi articoli, dichiarandoli illegittimi o giudicando la questione. Il legame con la voce passa per gli articoli ed è ricavato da RatioLegis.

  • Ordinanza n. 95/2009Questione inammissibile

    Questione giudicata su: Art. 2729 c.c.

    Dispositivo: dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 621 del codice di procedura civile e 2729 del codice civile, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dal Tribunale di Torino, con l'ordinanza in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'1 aprile 2009…

  • Ordinanza n. 58/2005Questione inammissibile

    Questione giudicata su: Art. 2059 c.c.

    Dispositivo: dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 2059 del codice civile sollevata, in riferimento agli artt. 2, 3, 24, 28 e 97, primo comma, della Costituzione, dal Tribunale di Ancona, sezione distaccata di Jesi, con l'ordinanza in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 gennaio 2005. F.t…

  • Ordinanza n. 356/2003Questione infondata

    Questione giudicata su: Art. 2059 c.c.

    Dispositivo: dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 2059 del codice civile sollevata, in riferimento agli artt. 2 e 3 della Costituzione, dal Tribunale di Genova con l'ordinanza in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27 novembre 2003. F.to: Gustavo ZAGREBELSKY, Presidente Annibale MARINI…

  • Sentenza n. 233/2003Questione infondata

    Questione giudicata su: Art. 2059 c.c.

    Dispositivo: dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2059 del codice civile sollevata, in riferimento all'art. 3 Cost., dal Tribunale di Roma con l'ordinanza in epigrafe; dichiara inammissibile l'ulteriore questione di legittimità costituzionale della medesima norma, sollevata dallo stesso rimettente in riferimento agli artt. 2 e 3 Cost.…

  • Sentenza n. 156/1999Questione infondata

    Questione giudicata su: Art. 2043 c.c.

    Dispositivo: Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 2043, 2051 e 1227, primo comma, del codice civile, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24 e 97 della Costituzione, dal giudice di pace di Genova con l'ordinanza indicata in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta il 29 aprile 1999. Il Presidente: Gr…

  • Ordinanza n. 165/1998Questione inammissibile

    Questione giudicata su: Art. 2043 c.c.

    Dispositivo: Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 2043 del codice civile, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24 e 113 della Costituzione, dal tribunale di Isernia con l'ordinanza indicata in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte, Palazzo della Consulta, il 4 maggio 1998. Il Presidente: Granata Il redattore: Chiep…

  • Ordinanza n. 293/1996Questione infondata

    Questione giudicata su: Art. 2059 c.c.

    Dispositivo: Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 2059 del codice civile, sollevata, in riferimento agli artt. 24 e 32 della Costituzione, dal Tribunale di Bologna con l'ordinanza in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 luglio 1996. Il Presidente: Ferri Il redattore: Mengoni…

  • Sentenza n. 188/1995Questione infondata

    Questione giudicata su: Art. 2043 c.c.

    Dispositivo: Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2043 del codice civile sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 42 della Costituzione, dal Tribunale superiore delle acque pubbliche con l'ordinanza in epigrafe; Dichiara inammissibile ogni altra questione sollevata dal medesimo Tribunale superiore delle acque pubbliche, con la stessa ordinanza. Così deciso…

  • Ordinanza n. 82/1995Questione inammissibile

    Questione giudicata su: Art. 2043 c.c.

    Dispositivo: Dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 2043, 2051 e 1227, primo comma, del codice civile, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24 e 97 della Costituzione, dal Pretore di Lecce con l'ordinanza di cui in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 febbraio 1995. Il Pr…

  • Sentenza n. 372/1994Questione infondata

    Questione giudicata su: Art. 2059 c.c. · Art. 2043 c.c.

    Dispositivo: Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2043 cod. civ., sollevata, in riferimento agli artt. 2, 3 e 32 della Costituzione, dal Tribunale di Firenze con l'ordinanza in epigrafe; Dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2059 cod. civ., sollevata in subordine, con riferimento ai cita…

  • Sentenza n. 184/1986Questione infondata

    Questione giudicata su: Art. 2059 c.c.

    Dispositivo: riuniti i giudizi proposti con le ordinanze dell'8 ottobre 1979 del Tribunale di Genova e del 4 dicembre 1981 del Tribunale di Salerno; dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2059 c.c., sollevata in riferimento agli artt. 2, 3, primo comma, 24, primo comma e 32, primo comma, Cost., dalle predette ordinanze. Così…

  • Sentenza n. 192/1983Questione infondata

    Questione giudicata su: Art. 2697 c.c.

    Dispositivo: dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 1 legge 23 ottobre 1960, n. 1369, 414, n. 4, cod. proc. civ. e 2697 cod. civ., sollevata in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione con l'ordinanza del Pretore di Torino indicata in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta…

  • Sentenza n. 87/1979Questione infondata

    Questione giudicata su: Art. 2059 c.c.

    Dispositivo: dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2059 cod. civ., sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dal tribunale di Padova con l'ordinanza indicata in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 luglio 1979. F.to: LEONETTO AMADEI - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO ASTUTI - MI…

  • Sentenza n. 88/1979Questione infondata

    Questione giudicata su: Art. 2043 c.c.

    Dispositivo: dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2043 del codice civile, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24 e 32 della Costituzione, dal tribunale di Camerino con l'ordinanza indicata in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 luglio 1979. F.to: LEONETTO…

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Voci, sottovoci e codici sono quelli con cui l’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione classifica le massime nelle Rassegne mensili della giurisprudenza civile. Qui sono scritti con le maiuscole e gli accenti dell’uso corrente, e i codici con lo stesso nome stanno in una pagina sola. Una voce o una sottovoce ha una pagina se raccoglie almeno 10 massime e almeno 3 articoli citati da due o più di esse; una sottovoce con più dei quattro quinti delle massime della sua voce resta nella pagina della voce. Un secondo livello fra virgolette senza codici propri, che raccoglie argomenti diversi, non fa sottovoce: lo fa il livello successivo. Le massime che si limitano a dichiararsi conformi a una pronuncia precedente, senza un testo proprio, non sono contate. Gli articoli sono quelli indicati dalle massime nei riferimenti normativi. Le pronunce della Corte costituzionale non fanno parte della classificazione: sono quelle che hanno deciso sugli articoli citati da almeno due massime, un collegamento ricavato da RatioLegis. Le Rassegne raccolte sono 11, da gennaio 2025 a marzo 2026. Fonti e metodologia