Corte di cassazione · Massimario

Sottovoce di Risarcimento del danno

Valutazione e liquidazione

Sottovoce della voce 152 nella classificazione del Massimario

64 massime, da pronunce dall’8 gennaio 2025 al 28 aprile 2026

Pagina 1 di 2 delle massime

Massime della Corte di cassazione

64 massime classificate sotto questa sottovoce, dalla più recente. Le prime 50 in questa pagina, le altre nelle successive.

  • Cass. civ., Sez. III, sent. n. 11456/2026

    In tema di contratti di locazione tra privati ed enti pubblici, l'art. 4, comma 2-septies, del d.l. n. 351 del 2001 (conv. con modif. dalla l. n. 410 del 2001, come introdotto dall'art. 69 del d.l. n. 104 del 2020 e modificato dall'art. 10, comma 2-bis, del d.l. n. 228 del 2021, conv. con modif. dalla l. n. 15 del 2022), nella parte in cui prevede, per il caso di permanenza negli immobili delle amministrazioni utilizzatrici, per mancanza di alternative, il pagamento di un'indennità di occupazione precaria pari al canone pro tempore vigente, senza applicazione di penali, oneri o maggiorazioni, fatto salvo il maggior danno, integra ope legis i contratti di locazione in corso limitatamente al profilo patrimoniale dell'occupazione sine titulo, per un periodo massimo di quarantotto mesi dalla cessazione del rapporto, senza comportare alcuna proroga legale della locazione, né attribuire alla pubblica amministrazione un diritto di permanenza idoneo a costituire condizione ostativa al rilascio dell'immobile alla scadenza.

    Classificata anche sotto: Locazione

    Rv. 678671-01Rassegna di marzo 2026, p. 278Art. 1339 c.c.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. III, sent. n. 10339/2026

    Morte della vittima prima della liquidazione - Danno biologico iure successionis - Liquidazione - Natura - Danno permanente - Esclusione - Danno temporaneo - Configurabilità.

    In materia di danno non patrimoniale, in caso di morte della vittima, avvenuta prima della liquidazione, a causa delle lesioni riportate in seguito all'illecito, il danno biologico "terminale" trasmissibile, iure successionis, agli eredi della persona offesa è un danno temporalmente limitato, anche se massimo nella sua entità ed intensità, concettualmente distinto dal danno da invalidità permanente, sicché non è liquidabile con i criteri propri di questo, poiché la lesione, lungi dallo stabilizzarsi in postumi invalidanti, sfocia nella morte del soggetto, dovendosi piuttosto valorizzare, in chiave equitativa, la peculiare intensità e progressività della sofferenza che accompagna la vittima fino al decesso.

    Rv. 677807-01Rassegna di marzo 2026, p. 265Art. 1223 c.c. · Art. 2059 c.c.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. III, sent. n. 10339/2026

    Criteri equitativi

    Nel giudizio di risarcimento del danno, qualora l'acconto corrisposto dall'assicuratore in sede stragiudiziale risulti superiore alla somma liquidata, la domanda riconvenzionale di restituzione della differenza è proponibile nello stesso giudizio, anche oltre le preclusioni di cui all'art. 167 c.p.c., ove fondata su un fatto sopravvenuto non anteriormente deducibile e sempre che non risultino compromessi il contraddittorio e le garanzie difensive dell'attore.(Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione che aveva ritenuto ammissibile la domanda riconvenzionale di restituzione proposta dall'assicuratore con la prima memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c. - ratione temporis vigente - in quanto fondata sul sopravvenuto decesso della vittima e formulata in una fase in cui non erano ancora maturate le preclusioni istruttorie).

    Classificata anche sotto: Assicurazione › Veicoli (circolazione-assicurazione obbligatoria)

    Rv. 677807-03Rassegna di marzo 2026, p. 266Art. 148 Codice delle assicurazioni private · Art. 2059 c.c. · Art. 167 c.p.c. · Art. 183 c.p.c. e altri 1Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. III, ord. n. 8911/2026

    Criteri equitativi

    In tema di risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale, l'espressione "convivenza" può essere utilizzata secondo modalità differenti (e reciprocamente indipendenti, a fini risarcitori) nei diversi ambiti della rispettiva rilevanza, e cioè, da un canto, su di un piano "descrittivo", come fatto storico funzionale a qualificare l'ambito delle relazioni affettive ritenute idonee ad esprimere un valore sociale (non discriminabile rispetto alle relazioni tipizzate dal legame parentale formale), dall'altro, sul piano "qualitativo", al diverso fine di valutare l'intensità affettiva del legame attraverso la valorizzazione di quella particolare organizzazione di vita consistente nella scelta di condividere la medesima abitazione, sicché non integra una illegittima duplicazione risarcitoria la considerazione di tale elemento nelle sue diverse e autonome accezioni. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza, rimettendo al giudice del rinvio il compito di rinnovare la valutazione della qualità del rapporto affettivo tra gli attori e la donna deceduta, membro di una comunità familiare di fatto, tenendo conto dell'indice della convivenza come estremo di maggiore, o minore, afflittività della perdita subita).

    Rv. 677591-01Rassegna di marzo 2026, p. 250Art. 1226 c.c. · Art. 2043 c.c. · Art. 2059 c.c.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. III, sent. n. 8630/2026

    Criteri equitativi

    Liquidazione del danno non patrimoniale - Principio di equità integrativa - Contenuto - Funzioni.

    Il principio di equità integrativa, che governa la liquidazione del danno non patrimoniale, costituisce un principio generale di giustizia e consiste nel potere, attribuito al giudice dalla legge, di adattare la fattispecie astratta alla concreta situazione di fatto, al fine di pervenire a una decisione conforme a giustizia, con la duplice funzione della realizzazione della giustizia del caso concreto e della garanzia di parità di trattamento tra danneggiati che abbiano subito pregiudizi analoghi.

    Rv. 677757-01Rassegna di marzo 2026, p. 241Art. 1226 c.c. · Art. 2056 c.c. · Art. 363-bis c.p.c.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. III, sent. n. 8630/2026

    Criteri equitativi

    Danno alla salute superiore al 9% derivante da sinistro della circolazione stradale avvenuto prima del 5.03.2025 - Applicabilità della T.U.N. - Fondamento - Potere del giudice di discostarsi dai parametri di liquidazione indicati nella T.U.N. - Obbligo di motivazione.

    La Tabella Unica Nazionale (T.U.N.), emanata dal d.P.R. n. 12 del 2025, quale parametro della valutazione equitativa del danno non patrimoniale da lesione del bene salute conforme alle disposizioni di cui agli artt. 1226 e 2056 c.c., trova applicazione generalizzata in via indiretta, cioè non in forza di diretta efficacia normativa, bensì come parametro del potere del giudice di cui a tali norme, con riferimento a liquidazioni formalmente estranee al suo ambito di applicazione diretta e, dunque, a sinistri causativi di danno biologico verificatisi prima del 5 marzo 2025 e pur non derivanti dalla circolazione di veicoli e natanti e da responsabilità sanitaria, potendo il giudice discostarsene nel caso concreto, eventualmente applicando una tabella "pretoria", solo in forza di una motivazione che dia puntualmente conto di circostanze del tutto peculiari, più rilevanti nell'àmbito regolato oggettivamente, ratione materiae, dalla T.U.N. (Principio enunciato ai sensi dell'art 363-bis c.p.c.).

    Rv. 677757-02Rassegna di marzo 2026, p. 241Art. 363-bis c.p.c. · Art. 1226 c.c. · Art. 2056 c.c. · Art. 138 Codice delle assicurazioni private e altri 1Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. III, ord. n. 6947/2026

    Criteri equitativi

    Disabilità conseguente all'illecito - Necessità di trasferimento in abitazione adeguata alle condizioni di menomazione della vittima - Spese per l'acquisto di un nuovo immobile - Risarcibilità - Liquidazione equitativa - Necessità - Proventi o frutti ricavabili dalla vendita o locazione dell'abitazione precedente - Rilevanza.

    La persona che, in conseguenza della disabilità indotta da un fatto illecito, abbia necessità di trasferirsi in una abitazione adeguata alle sue mutate esigenze, ha diritto al risarcimento del danno rappresentato dai costi sostenuti per l'acquisto di un nuovo immobile, la cui liquidazione, in quanto impossibile nel suo esatto ammontare, deve avvenire in via equitativa ex art. 1226 c.c., tenendo conto dei proventi o dei frutti che la vittima possa ricavare dalla vendita o dalla locazione della sua precedente dimora.

    Rv. 678172-01Rassegna di marzo 2026, p. 224Art. 2043 c.c. · Art. 1226 c.c. · Art. 1223 c.c. · Art. 1227 c.c.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. III, ord. n. 5819/2026

    La liquidazione ai superstiti della rendita INAIL ex art. 85 del d.P.R. n. 1124 del 1965 indennizza un pregiudizio di natura patrimoniale ma non assorbe necessariamente tutto il danno patrimoniale patito dagli eredi, i quali hanno diritto all'integrale risarcimento del danno patrimoniale da parte del terzo responsabile, purché ne forniscano la prova.

    Classificata anche sotto: Previdenza (assicurazioni sociali) › Assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali

    Rv. 678238-01Rassegna di marzo 2026, p. 210Art. 85 Testo unico l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali · Art. 2043 c.c. · Art. 1226 c.c. · Art. 2056 c.c.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. III, ord. n. 5484/2026

    Danno patrimoniale - Liquidazione - Costi fiscali che sarebbero stati sostenuti in assenza del danno - Detrazione - Esclusione - Fattispecie.

    Nella liquidazione del danno patrimoniale è illegittima la detrazione, dall'importo dovuto a titolo di lucro cessante, dei costi fiscali che il danneggiato avrebbe sostenuto in assenza del danno, dal momento che, ai sensi dell'art. 6, comma 2, T.U.I.R., i proventi conseguiti a titolo risarcitorio costituiscono redditi della stessa categoria di quelli perduti. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di merito che aveva decurtato la liquidazione del danno subito dal proprietario di alcuni immobili, interessati da ripetuti allagamenti, in ragione delle imposte che avrebbe dovuto pagare ove li avesse concessi in locazione).

    Rv. 678330-01Rassegna di marzo 2026, p. 202Art. 1223 c.c.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. III, ord. n. 5004/2026

    La liquidazione del danno da intempestiva attuazione della direttiva 2004/80/CE - che imponeva agli Stati membri dell'Unione Europea di prevedere indennizzi a favore delle vittime di reati intenzionali violenti commessi sul proprio territorio - deve compiersi, non già valorizzando circostanze rilevanti ai fini della quantificazione del danno da reato, bensì avendo riguardo a quelle perdite supplementari, sempre nella misura in cui esse risultino provate, patite dai potenziali beneficiari dell'indennizzo per il fatto di non aver potuto usufruire, nel momento previsto, dei vantaggi pecuniari garantiti dalla direttiva stessa.

    Classificata anche sotto: Comunità europea · Responsabilità civile › Amministrazione pubblica

    Rv. 678340-02Rassegna di marzo 2026, p. 194Art. 11 Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2015-2016 · Art. 12 Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2015-2016 · Art. 6 Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2017 · Art. 1218 c.c. e altri 4Dove leggere la sentenza

Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db (cassazione-penale-db) — Synthos Logic, licenza CC BY 4.0; massime riordinate per voce da RatioLegis.

Articoli più citati

Gli articoli che le massime di questa sottovoce indicano nei riferimenti normativi almeno due volte.

Corte costituzionale

Le pronunce che hanno deciso su questi articoli, dichiarandoli illegittimi o giudicando la questione. Il legame con la voce passa per gli articoli ed è ricavato da RatioLegis.

  • Ordinanza n. 242/2015Questione infondata

    Questione giudicata su: Art. 139 Codice delle assicurazioni private

    Dispositivo: dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale del combinato disposto dell'art. 139, comma 2, ultimo periodo, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 (Codice delle assicurazioni private), come modificato dall'art. 32, comma 3-ter del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1 (Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitivi…

  • Sentenza n. 235/2014Questione infondata

    Questione giudicata su: Art. 139 Codice delle assicurazioni private

    Dispositivo: riuniti i giudizi, dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 139 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 (Codice delle assicurazioni private), sollevata dal Giudice di pace di Torino, in riferimento agli artt. 2, 3, 24 e 76 della Costituzione; dal Tribunale ordinario di Brindisi - sezione distaccata di Ostuni, per contrasto con gli artt. 2, 3, 24, 32, 76…

  • Ordinanza n. 157/2011Questione inammissibile

    Questione giudicata su: Art. 139 Codice delle assicurazioni private

    Dispositivo: dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 139 del d.lgs. 7 settembre 2005, n. 209 (Codice delle assicurazioni private), sollevata, in riferimento agli articoli 2, 3, 24 e 76 della Costituzione, dal Giudice di pace di Torino, con l'ordinanza in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 apri…

  • Ordinanza n. 95/2009Questione inammissibile

    Questione giudicata su: Art. 2729 c.c.

    Dispositivo: dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 621 del codice di procedura civile e 2729 del codice civile, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dal Tribunale di Torino, con l'ordinanza in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'1 aprile 2009…

  • Ordinanza n. 429/2005Questione inammissibile

    Questione giudicata su: Art. 183 c.p.c.

    Dispositivo: dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 180, secondo comma, terzo periodo e 183 del codice di procedura civile, sollevata, in riferimento agli artt. 3, comma primo, 24, comma secondo, e 111, comma secondo, della Costituzione, dal Tribunale di Viterbo, sezione distaccata di Civita Castellana, con l'ordinanza in epigrafe. Così deciso in Roma…

  • Ordinanza n. 58/2005Questione inammissibile

    Questione giudicata su: Art. 2059 c.c.

    Dispositivo: dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 2059 del codice civile sollevata, in riferimento agli artt. 2, 3, 24, 28 e 97, primo comma, della Costituzione, dal Tribunale di Ancona, sezione distaccata di Jesi, con l'ordinanza in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 gennaio 2005. F.t…

  • Ordinanza n. 356/2003Questione infondata

    Questione giudicata su: Art. 2059 c.c.

    Dispositivo: dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 2059 del codice civile sollevata, in riferimento agli artt. 2 e 3 della Costituzione, dal Tribunale di Genova con l'ordinanza in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27 novembre 2003. F.to: Gustavo ZAGREBELSKY, Presidente Annibale MARINI…

  • Sentenza n. 233/2003Questione infondata

    Questione giudicata su: Art. 2059 c.c.

    Dispositivo: dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2059 del codice civile sollevata, in riferimento all'art. 3 Cost., dal Tribunale di Roma con l'ordinanza in epigrafe; dichiara inammissibile l'ulteriore questione di legittimità costituzionale della medesima norma, sollevata dallo stesso rimettente in riferimento agli artt. 2 e 3 Cost.…

  • Sentenza n. 236/2002Questione infondata

    Questione giudicata su: Art. 148 c.c.

    Dispositivo: dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 148, terzo comma, del codice civile, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24 e 30 della Costituzione, dal Tribunale di Firenze con l'ordinanza in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 giugno 2002. F.to: Cesare RUPERTO, Pr…

  • Ordinanza n. 351/2001Questione inammissibile

    Questione giudicata su: Art. 115 c.p.c.

    Dispositivo: Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'articolo 4, comma ottavo, della legge 1 dicembre 1970, n. 898 (Disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio), nel testo modificato dall'art. 8 della legge 6 marzo 1987, n. 74, nonché degli articoli 115, 116, 166 e 167 del codice di procedura civile sollevata, in riferimento agli articoli 2, 3,…

  • Sentenza n. 156/1999Questione infondata

    Questione giudicata su: Art. 2043 c.c. · Art. 1227 c.c.

    Dispositivo: Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 2043, 2051 e 1227, primo comma, del codice civile, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24 e 97 della Costituzione, dal giudice di pace di Genova con l'ordinanza indicata in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta il 29 aprile 1999. Il Presidente: Gr…

  • Ordinanza n. 202/1998Questione infondata

    Questione giudicata su: Art. 183 c.p.c.

    Dispositivo: Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 183, primo comma, e 292 del codice di procedura civile sollevata, in riferimento all'art. 24 della Costituzione, dal pretore di Torino con l'ordinanza in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 maggio 1998. Il Presidente: Granata…

  • Ordinanza n. 165/1998Questione inammissibile

    Questione giudicata su: Art. 2043 c.c.

    Dispositivo: Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 2043 del codice civile, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24 e 113 della Costituzione, dal tribunale di Isernia con l'ordinanza indicata in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte, Palazzo della Consulta, il 4 maggio 1998. Il Presidente: Granata Il redattore: Chiep…

  • Ordinanza n. 293/1996Questione infondata

    Questione giudicata su: Art. 2059 c.c.

    Dispositivo: Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 2059 del codice civile, sollevata, in riferimento agli artt. 24 e 32 della Costituzione, dal Tribunale di Bologna con l'ordinanza in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 luglio 1996. Il Presidente: Ferri Il redattore: Mengoni…

  • Sentenza n. 188/1995Questione infondata

    Questione giudicata su: Art. 2043 c.c.

    Dispositivo: Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2043 del codice civile sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 42 della Costituzione, dal Tribunale superiore delle acque pubbliche con l'ordinanza in epigrafe; Dichiara inammissibile ogni altra questione sollevata dal medesimo Tribunale superiore delle acque pubbliche, con la stessa ordinanza. Così deciso…

  • Ordinanza n. 82/1995Questione inammissibile

    Questione giudicata su: Art. 2043 c.c. · Art. 1227 c.c.

    Dispositivo: Dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 2043, 2051 e 1227, primo comma, del codice civile, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24 e 97 della Costituzione, dal Pretore di Lecce con l'ordinanza di cui in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 febbraio 1995. Il Pr…

  • Sentenza n. 372/1994Questione infondata

    Questione giudicata su: Art. 2043 c.c. · Art. 2059 c.c.

    Dispositivo: Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2043 cod. civ., sollevata, in riferimento agli artt. 2, 3 e 32 della Costituzione, dal Tribunale di Firenze con l'ordinanza in epigrafe; Dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2059 cod. civ., sollevata in subordine, con riferimento ai cita…

  • Ordinanza n. 179/1990Questione infondata

    Questione giudicata su: Art. 132 c.p.c.

    Dispositivo: Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 132, terzo comma, del codice di procedura civile, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 28 della Costituzione, dalla Corte d'appello di Roma con le ordinanze indicate in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19…

  • Sentenza n. 184/1986Questione infondata

    Questione giudicata su: Art. 2059 c.c.

    Dispositivo: riuniti i giudizi proposti con le ordinanze dell'8 ottobre 1979 del Tribunale di Genova e del 4 dicembre 1981 del Tribunale di Salerno; dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2059 c.c., sollevata in riferimento agli artt. 2, 3, primo comma, 24, primo comma e 32, primo comma, Cost., dalle predette ordinanze. Così…

  • Ordinanza n. 14/1985Questione infondata

    Questione giudicata su: Art. 1227 c.c.

    Dispositivo: dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1227, primo comma, cod. civ. - nella parte in cui, nei confronti dell'incapace di intendere e di volere, che con la sua condotta abbia concorso a causare il danno complessivamente da lui subito, esclude la risarcibilità di quella parte del danno stesso che sia stata causata dal comportamento d…

  • Sentenza n. 192/1983Questione infondata

    Questione giudicata su: Art. 2697 c.c.

    Dispositivo: dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 1 legge 23 ottobre 1960, n. 1369, 414, n. 4, cod. proc. civ. e 2697 cod. civ., sollevata in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione con l'ordinanza del Pretore di Torino indicata in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta…

  • Sentenza n. 87/1979Questione infondata

    Questione giudicata su: Art. 2059 c.c.

    Dispositivo: dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2059 cod. civ., sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dal tribunale di Padova con l'ordinanza indicata in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 luglio 1979. F.to: LEONETTO AMADEI - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO ASTUTI - MI…

  • Sentenza n. 88/1979Questione infondata

    Questione giudicata su: Art. 2043 c.c.

    Dispositivo: dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2043 del codice civile, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24 e 32 della Costituzione, dal tribunale di Camerino con l'ordinanza indicata in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 luglio 1979. F.to: LEONETTO…

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Voci, sottovoci e codici sono quelli con cui l’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione classifica le massime nelle Rassegne mensili della giurisprudenza civile. Qui sono scritti con le maiuscole e gli accenti dell’uso corrente, e i codici con lo stesso nome stanno in una pagina sola. Una voce o una sottovoce ha una pagina se raccoglie almeno 10 massime e almeno 3 articoli citati da due o più di esse; una sottovoce con più dei quattro quinti delle massime della sua voce resta nella pagina della voce. Un secondo livello fra virgolette senza codici propri, che raccoglie argomenti diversi, non fa sottovoce: lo fa il livello successivo. Le massime che si limitano a dichiararsi conformi a una pronuncia precedente, senza un testo proprio, non sono contate. Gli articoli sono quelli indicati dalle massime nei riferimenti normativi. Le pronunce della Corte costituzionale non fanno parte della classificazione: sono quelle che hanno deciso sugli articoli citati da almeno due massime, un collegamento ricavato da RatioLegis. Le Rassegne raccolte sono 11, da gennaio 2025 a marzo 2026. Fonti e metodologia