Cass. civ., Sez. II, sent. n. 1551/2026
La permanenza del coniuge superstite nella casa familiare dopo l'apertura della successione ab intestato costituisce legittimo esercizio del diritto d'abitazione ex art. 540, comma 2, c.c., con conseguente impossibilità di attribuire, alla relazione materiale fra il coniuge e l'immobile, la qualifica di possesso dei beni ereditari da parte di un chiamato all'eredità, agli effetti di cui all'art. 485 c.c..
Rv. 677556-01Rassegna di gennaio 2026, p. 55Art. 485 c.c. · Art. 540 c.c.Dove leggere la sentenza