Corte di cassazione · Massimario

Sottovoce di Successioni "mortis causa"

Successione necessaria

Sottovoce della voce 168 nella classificazione del Massimario

13 massime, da pronunce dal 14 aprile 2025 al 23 gennaio 2026

Massime della Corte di cassazione

13 massime classificate sotto questa sottovoce, dalla più recente.

  • Cass. civ., Sez. II, sent. n. 1551/2026

    Diritti riservati ai legittimari › Misura della quota di riserva › Coniuge › Diritto di abitazione e di uso sui mobili

    La permanenza del coniuge superstite nella casa familiare dopo l'apertura della successione ab intestato costituisce legittimo esercizio del diritto d'abitazione ex art. 540, comma 2, c.c., con conseguente impossibilità di attribuire, alla relazione materiale fra il coniuge e l'immobile, la qualifica di possesso dei beni ereditari da parte di un chiamato all'eredità, agli effetti di cui all'art. 485 c.c..

    Rv. 677556-01Rassegna di gennaio 2026, p. 55Art. 485 c.c. · Art. 540 c.c.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. II, sent. n. 1551/2026

    Diritti riservati ai legittimari › Misura della quota di riserva › Coniuge › Diritto di abitazione e di uso sui mobili

    In tema di successione ab intestato, la permanenza dei figli nell'abitazione familiare unitamente al genitore superstite non costituisce espressione del possesso dei beni ereditari agli effetti di cui all'art. 485 c.c., in quanto la relazione familiare con i genitori, che giustificava tale permanenza prima dell'apertura della successione, prosegue nel rapporto con il genitore superstite titolare del diritto d'abitazione.

    Rv. 677556-02Rassegna di gennaio 2026, p. 56Art. 485 c.c. · Art. 540 c.c. · Art. 649 c.c. · Art. 1140 c.c.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. II, sent. n. 1553/2026

    Reintegrazione della quota di riserva dei legittimari › Azione di riduzione (lesione della quota di riserva) › Effetti

    In tema di donazione, l'imputazione del valore è facoltà prevista per il solo discendente donatario nella collazione e non per il donatario nei cui riguardi sia stata esperita vittoriosamente l'azione di riduzione, giacché la reintegrazione della quota di riserva deve essere effettuata con beni in natura, salvi i casi di cui all'art. 560, commi 2 e 3, c.c..

    Classificata anche sotto: Divisione

    Rv. 676741-01Rassegna di gennaio 2026, p. 56Art. 747 c.c. · Art. 750 c.c. · Art. 560 c.c.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. II, sent. n. 32593/2025

    Diritti riservati ai legittimari

    Legato sostitutivo di legittima - Domanda della quota riservata in natura ex art. 718 c.c. - Rinuncia implicita al legato sostitutivo - Condizioni - Fondamento.

    Diritti riservati ai legittimari › Legato in conto di legittima

    La rinuncia al legato in sostituzione di legittima - ferma la necessità della forma scritta quando il legato abbia ad oggetto beni immobili - può risultare anche in via implicita da comportamenti del legatario, i quali manifestino in modo inequivocabile la volontà di non avvalersi del legato; tra questi rientra la proposizione della domanda per il riconoscimento della quota di riserva in natura ex art. 718 c.c., essendo tale azione incompatibile con la volontà di dare esecuzione al legato sostitutivo.

    Rv. 676485-01Rassegna di dicembre 2025, p. 67Art. 551 c.c. · Art. 718 c.c.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. II, ord. n. 32056/2025

    Reintegrazione della quota di riserva dei legittimari › Azione di riduzione (lesione della quota di riserva)

    Entità della lesione - Valore dell'integrazione - Determinazione - Riferimento al tempo dell'apertura della successione - Integrazione della quota di riserva mediante conguaglio in denaro - Rivalutazione - Necessità - Al momento di ultimazione della divisione giudiziale.

    Nel procedimento per la reintegrazione della quota di eredità riservata al legittimario, il momento di apertura della successione rileva per calcolare il valore dell'asse ereditario (mediante la cd. riunione fittizia), stabilire l'esistenza e l'entità della lesione della legittima, nonché determinare il valore dell'integrazione spettante al legittimario leso, sicché quest'ultima, ove avvenga mediante conguagli in denaro nonostante l'esistenza, nell'asse, di beni in natura, va adeguata, mediante rivalutazione monetaria, al mutato valore del bene, riferito al momento dell'ultimazione giudiziaria delle operazioni divisionali, cui il legittimario avrebbe diritto affinché ne costituisca l'esatto equivalente.

    Rv. 676481-01Rassegna di dicembre 2025, p. 65Art. 554 c.c. · Art. 556 c.c.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. II, sent. n. 30135/2025

    Reintegrazione della quota di riserva dei legittimari › Azione di riduzione (lesione della quota di riserva)

    Legato - Perdita incolpevole del bene - Esclusione del valore dal computo della massa - Fondamento.

    In tema di reintegrazione della quota riservata ai legittimari, la perdita del bene oggetto di legato per causa non imputabile esclude che il relativo valore possa essere computato ai fini della riunione fittizia, poiché, alla luce degli artt. 744 e 562 c.c., il perimento incolpevole della res ne impedisce la valutazione agli effetti della reintegrazione della quota di riserva.

    Rv. 677352-03Rassegna di novembre 2025, p. 52Art. 553 c.c. · Art. 556 c.c. · Art. 562 c.c. · Art. 744 c.c.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. II, sent. n. 26289/2025

    Reintegrazione della quota di riserva dei legittimari › Azione di riduzione (lesione della quota di riserva) › Condizioni

    Azione di riduzione - Legittimario pretermesso - Presupposto - Sussistenza di una asse da dividere -"Relictum" di valore irrisorio - Configurabilità - Esclusione.

    L'art. 564 c.c., laddove prevede a carico del legittimario la previa accettazione dell'eredità con beneficio di inventario per agire in riduzione nei confronti dei soggetti non coeredi, presuppone la preventiva constatazione del valore dell'asse ereditario da dividere, giacché la sua valutazione economica consente di verificare l'effettività della lesione della riserva, sicché non è configurabile alcuna esigenza di tutela sia nel caso in cui non sussista alcun asse da dividere, sia qualora i beni relitti siano di valore talmente irrisorio da non costituire un asse ereditario rilevante ai fini della divisione ereditaria.

    Rv. 676709-01Rassegna di settembre 2025, p. 45Art. 564 c.c.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. II, ord. n. 20635/2025

    Diritti riservati ai legittimari › Misura della quota di riserva › Coniuge › Diritto di abitazione e di uso sui mobili

    In tema di successione legittima, il diritto di abitazione ed uso ex art. 540, comma 2, c.c. è devoluto al coniuge del de cuius in base ad un meccanismo assimilabile al prelegato ex lege, sicché la sua concreta attribuzione, in una controversia di divisione ereditaria, non è subordinata alla formulazione di una domanda giudiziale del coniuge superstite a favore del quale esso va quindi riconosciuto pur in assenza di un'espressa richiesta.

    Classificata anche sotto: Cosa giudicata civile

    Rv. 676005-01Rassegna di luglio 2025, p. 147Art. 540 c.c. · Art. 112 c.p.c.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. II, ord. n. 20635/2025

    Diritti riservati ai legittimari › Misura della quota di riserva › Coniuge › Diritto di abitazione e di uso sui mobili

    Diritto di abitazione del coniuge superstite - Stima - Parificazione all’usufrutto - Ammissibilità - Fondamento.

    Nel giudizio di divisione ereditaria, la stima del diritto di abitazione del coniuge superstite può essere realizzata attraverso i criteri relativi al diritto di usufrutto, nonostante tali diritti differiscano per le facoltà che ne sono oggetto e la relativa disciplina, poiché l'obiettiva attitudine del bene destinato a casa coniugale a soddisfare esigenze abitative comporta una sostanziale identità delle utilità ricavabili dall'immobile da parte dell'usufruttuario e dell'habitator.

    Rv. 676005-02Rassegna di luglio 2025, p. 151Art. 540 c.c.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. II, ord. n. 12764/2025

    Reintegrazione della quota di riserva dei legittimari › Azione di riduzione (lesione della quota di riserva)

    Diritto ad agire per la riduzione delle disposizioni lesive della quota di legittima - Rinunzia - Ammissibilità - Condizioni - Comportamento concludente - Contenuto - Fattispecie.

    La conferma delle disposizioni testamentarie o la volontaria esecuzione di esse non opera rispetto a quelle lesive della legittima, in quanto gli effetti convalidativi di cui all'art. 590 c.c. si riferiscono alle sole disposizioni testamentarie nulle: ne deriva che in dette ipotesi non è preclusa al legittimario l'azione di riduzione, salvo che egli non abbia manifestato in modo non equivoco la volontà di rinunciare a far valere la lesione mediante un comportamento concludente incompatibile con la stessa.(Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione che aveva escluso come la sottoscrizione da parte dell'erede pretermesso del preliminare di vendita di un bene caduto in successione, con il quale l'erede istituito aveva promesso di consegnare parte del prezzo anche all'erede pretermesso, costituisse rinuncia all'azione di riduzione da parte di quest'ultimo).

    Rv. 674566-01Rassegna di aprile 2025, p. 126Art. 551 c.c. · Art. 557 c.c. · Art. 564 c.c. · Art. 590 c.c.Dove leggere la sentenza

Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db (cassazione-penale-db) — Synthos Logic, licenza CC BY 4.0; massime riordinate per voce da RatioLegis.

Articoli più citati

Gli articoli che le massime di questa sottovoce indicano nei riferimenti normativi almeno due volte.

Corte costituzionale

Le pronunce che hanno deciso su questi articoli, dichiarandoli illegittimi o giudicando la questione. Il legame con la voce passa per gli articoli ed è ricavato da RatioLegis.

  • Ordinanza n. 463/1989Questione inammissibile

    Questione giudicata su: Art. 556 c.c. · Art. 564 c.c.

    Dispositivo: Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 556, 564, secondo comma, e 751 del codice civile, sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Tribunale di S. Maria Capua Vetere con l'ordinanza indicata in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 luglio 1989.…

  • Sentenza n. 310/1989Questione infondata

    Questione giudicata su: Art. 540 c.c.

    Dispositivo: Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 565 e 582 del codice civiile, sollevata, in riferimento agli artt. 2 e 3 della Costituzione, dal Tribunale di Roma con l'ordinanza indicata in epigrafe; Dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 540, secondo comma, del codice civile, sollevata, in riferimento ai citati ar…

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Voci, sottovoci e codici sono quelli con cui l’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione classifica le massime nelle Rassegne mensili della giurisprudenza civile. Qui sono scritti con le maiuscole e gli accenti dell’uso corrente, e i codici con lo stesso nome stanno in una pagina sola. Una voce o una sottovoce ha una pagina se raccoglie almeno 10 massime e almeno 3 articoli citati da due o più di esse; una sottovoce con più dei quattro quinti delle massime della sua voce resta nella pagina della voce. Un secondo livello fra virgolette senza codici propri, che raccoglie argomenti diversi, non fa sottovoce: lo fa il livello successivo. Le massime che si limitano a dichiararsi conformi a una pronuncia precedente, senza un testo proprio, non sono contate. Gli articoli sono quelli indicati dalle massime nei riferimenti normativi. Le pronunce della Corte costituzionale non fanno parte della classificazione: sono quelle che hanno deciso sugli articoli citati da almeno due massime, un collegamento ricavato da RatioLegis. Le Rassegne raccolte sono 11, da gennaio 2025 a marzo 2026. Fonti e metodologia