Art. 16 — Pensionamento anticipato
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Con effetto dal 14 febbraio 1980 e fino al 31 dicembre 1981 agli operai e agli impiegati in caso di risoluzione del rapporto di lavoro con imprese industriali, diverse da quelle edili, per le quali sia intervenuta una deliberazione del Comitato dei ministri per il coordinamento della politica industriale (CIPI), ai sensi dell'articolo 2, quinto comma, lettere a) e c), della legge 12 agosto 1977, n. 675, che abbiano compiuto 55 anni di eta', se uomini, e 50, se donne, e possano far valere nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti 180 contributi mensili ovvero 780 contributi settimanali di cui, rispettivamente, alle tabelle A e B allegate al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, spetta, a domanda, a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello stabilito dai decreti adottati dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale sulla base degli accertamenti del CIPI o a quello della risoluzione del rapporto, se posteriore, il trattamento di pensione sulla base dell'anzianita' contributiva aumentata di un periodo pari a quello compreso fra la data della risoluzione dei rapporti e quella di compimento di 60 anni, se uomini, o 55, se donne. 3 La Cassa per l'integrazione guadagni degli operai dell'industria corrisponde alla gestione pensionistica una somma pari all'importo risultante dall'applicazione dell'aliquota contributiva in vigore, per la gestione medesima, sull'importo che si ottiene moltiplicando per i mesi di anticipazione della pensione l'ultima retribuzione percepita da ogni lavoratore interessato, rapportata a mese. I contributi versati dalla Cassa per l'integrazione guadagni vengono iscritti per due terzi nella contabilita' separata relativa agli interventi straordinari e per il rimanente terzo in quella relativa agli interventi ordinari. I lavoratori interessati, che versino nella ipotesi di cui al primo comma, debbono presentare la domanda per la liquidazione della pensione prevista dal presente articolo entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge o dal verificarsi degli eventi di cui al comma medesimo. I lavoratori ammessi in Cassa per la integrazione guadagni, in caso di risoluzione del contratto di lavoro e verificandosi le condizioni di cui al primo comma, debbono presentare la domanda di pensione entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge o dalla data di decorrenza del trattamento di integrazione salariale. Il contributo addizionale a carico dei datori di lavoro ed il concorso dello Stato, previsti dall'articolo 12 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, sono devoluti alla Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria nella contabilita' relativa agli interventi straordinari. Il contributo addizionale, di cui al precedente comma, e' dovuto a decorrere dal periodo di paga successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge fino al 31 dicembre 1981. 3 Agli effetti del cumulo del trattamento di pensione di cui al presente articolo con la retribuzione si applicano le norme relative alla pensione di anzianita' di cui all'articolo 22 della legge 30 aprile 1969, n. 153. Il trattamento di pensione di cui al presente articolo non e' compatibile con le prestazioni a carico dell'assicurazione contro la disoccupazione.
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Il D.L. 22 dicembre 1981, n. 791 convertito con modificazioni dalla L. 26 febbraio 1982, n. 54 ha disposto (con l'art. 15 comma 1) che "il termine del 31 dicembre 1981, stabilito" dall'articolo 16, primo e quinto comma, "della legge 23 aprile 1981, n. 155, e' prorogato fino al 31 dicembre 1982".
Testo in vigore dal 1 gennaio 1982 al 12 novembre 1983
