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[1]Gli Stati che non hanno sottoscritto la presente Convenzione sono ammessi ad aderirvi su loro domanda.

[2]Questa adesione sara' notificata per via diplomatica al Governo belga e, da questo, a ciascuno dei Governi delle altre Parti contraenti; produrra' i suoi effetti un mese dopo l'invio della notificazione fatta al Governo belga.

Testo in vigore dal 20 giugno 1913 al 20 giugno 1913

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