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[1]Gli Stati che non hanno sottoscritto la presente Convenzione sono ammessi ad aderirvi su loro domanda.

[2]Questa adesione sara' notificata per via diplomatica al Governo belga e, da questo, a ciascuno dei Governi delle altre Parti contraenti; produrra' i suoi effetti un mese dopo l'invio della notificazione fatta al Governo belga.

Testo in vigore dal 22 dicembre 2008 al 22 dicembre 2008

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Che cosa è cambiato dal 22 dicembre 2008

Confronto con la versione in vigore dal 20 giugno 1913 al 20 giugno 1913.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata senza cambiare le parole della norma.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

urn:nir:stato:legge:1913-06-12;606~art15 · fonte del testo