Dalle Rassegne dell’Ufficio del Massimario e dalle pronunce segnalate. Se ne mostrano 20, dalle più recenti.
OBBLIGAZIONI IN GENERE - ACCOLLO - IN GENERE Accollo interno - Accollo esterno cumulativo - Assenza di una manifestazione inequivoca di volontà delle parti - Criteri di distinzione - Applicazione dei criteri di cui all’art. 1362 c.c.
In tema di convenzione di accollo ex art. 1273 c.c., qualora la stessa non contenga in base al dato letterale complessivo una manifestazione inequivoca di volontà delle parti contraria alla produzione di effetti a favore dei terzi creditori dell'accollato, o all'adesione degli stessi, o comunque espressamente limitativa dell'efficacia della convenzione alle parti, per stabilire se la convenzione debba essere qualificata come accollo interno, o come accollo esterno cumulativo, il giudice deve applicare i criteri di ermeneutica contrattuale di cui agli artt. 1362 e ss. c.c., ivi incluso quello del comportamento complessivo delle parti anche posteriore alla conclusione del contratto, volto ad aprire il loro accordo all'adesione dei terzi creditori dell'accollato, eventualmente confermato dalla volontà di adesione poi manifestata dal terzo creditore accollatario.
Cass. civ. n. 2855/2026Sez. 2Rv. 676967-01
Riguarda ancheart. 1273 Codice civile
Precedenti: 663024-01
IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DI ENTI PUBBLICI IN GENERE - RAPPORTO DI IMPIEGO - SVOLGIMENTO Personale scolastico - Progressione economica orizzontale - Fasce stipendiali - Compimento del periodo di tempo utile al passaggio di fascia - Art. 79 c.c.n.l. del 29 novembre 2007 - Tabelle - Lettura combinata - Necessità - Effetti - Fattispecie.
In tema di trattamento economico del personale scolastico, l'art. 79 del c.c.n.l. comparto scuola del 29 novembre 2007, secondo cui "il passaggio alla superiore fascia stipendiale deve avvenire al termine dei periodi previsti", va interpretato, alla luce degli artt. 1362 e ss. c.c., congiuntamente alla tabella alla quale rinvia, ove sono specificati gli intervalli di tempo corrispondenti alle diverse fasce stipendiali, nel senso di ritenere che la fascia superiore venga acquisita solo al compimento dell'anno iniziale per essa indicato, ovvero al ventinovesimo giorno dell'ultimo mese dell'anno ricompreso nella fascia stipendiale precedente. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito con la quale, il passaggio dalla prima fascia stipendiale, corrispondente all'anzianità da 0 a 2 anni, a quella successiva, decorrente da 3 a 8 anni, è stato ritenuto operante solo una volta maturata un'anzianità complessiva, pari a due anni, 11 mesi e 29 giorni).
Cass. civ. n. 1003/2026Sez. LRv. 677553-01
Riguarda ancheart. 1363 Codice civile
Precedenti: 669397-01, 601587-01
ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI - OGGETTO DEL CONTRATTO (RISCHIO ASSICURATO) - IN GENERE Estensione del rischio - Interpretazione delle clausole contrattuali - Necessità - Misura del premio - Rilevanza - Esclusione.
In materia di assicurazione contro i danni, l'estensione del rischio assicurato e le sue eventuali delimitazioni si devono desumere dai patti contrattuali, interpretati secondo le regole di cui agli artt. da 1362 a 1371 c.c., alle quali è estranea la misura del premio pagato dall'assicurato.
Cass. civ. n. 34926/2025Sez. 3Rv. 677232-01
Riguarda ancheart. 1882 Codice civileart. 1904 Codice civileart. 1917 Codice civileart. 1363 Codice civileart. 1364 Codice civileart. 1365 Codice civilee altri 6
Precedenti: 670385-01
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE Fondo nazionale di previdenza per i lavoratori dei giornali quotidiani "Fiorenzo Casella" - Iscrizione - Presupposti.
Ai sensi dell'art. 10 del relativo regolamento, al Fondo nazionale di previdenza per i lavoratori dei giornali quotidiani "Fiorenzo Casella" sono iscritti gli operai e gli impiegati il cui rapporto sia regolato dal contratto nazionale di categoria, a prescindere dal fatto che il datore di lavoro sia o meno un'agenzia di stampa e che il dipendente sia addetto o meno allo svolgimento diretto di attività giornalistica, ben potendo rilevare, a tal fine, anche attività commerciali e strumentali alla produzione di notizie.
Cass. civ. n. 28976/2025Sez. LRv. 677017-01
Precedenti: 599645-01
FONTI DEL DIRITTO - INTERPRETAZIONE DEGLI ATTI NORMATIVI - IN GENERE Amministratori di società partecipate dal Ministero dell'economia e delle finanze - Compensi - Tetto massimo ex art. 1, commi 465 e 466, l. 296 del 2006 - Interpretazione analogica o estensiva - Esclusione - Fondamento - Fattispecie. · LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - RETRIBUZIONE - IN GENERE In genere.
La previsione, a norma dell'art. 1, commi 465 e 466 della l. n. 296 del 2006 (applicabile ratione temporis), di un tetto massimo per i compensi degli amministratori di società non quotate partecipate dal Ministero dell'economia e delle finanze e delle rispettive società controllate e collegate, ha natura eccezionale, risultandone così preclusa l'applicazione in via analogica ed estensiva a fattispecie da essa non espressamente disciplinate, in quanto norma di stretta interpretazione. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione di merito con la quale la suddetta disciplina era stata analogicamente applicata a un'associazione riconosciuta di diritto privato, sull'erroneo presupposto che avesse portata generale, siccome finalizzata al contenimento della spesa pubblica).
Cass. civ. n. 28651/2025Sez. LRv. 676835-01
Riguarda ancheart. 1 legge 296/2006
Precedenti: 634122-01, 492062-01, 468347-01, 354873-01
CONTRATTI IN GENERE - INTERPRETAZIONE - INTERPRETAZIONE COMPLESSIVA DELLE CLAUSOLE Convenzioni negoziali contenute in due o più atti scritti - Obblighi del giudice - Esame di tutti gli accordi inter partes risultanti dai documenti - Necessità - Relazione tra le clausole ed i documenti - Accertamento - Necessità.
In tema di interpretazione del contratto, qualora la medesima vicenda negoziale e i relativi effetti abbiano formato oggetto di due o più atti scritti, il giudice è tenuto, ai sensi dell'art. 1363 c.c., ad esaminare tutte le convenzioni intercorse tra le parti così come risultanti dai documenti all'uopo formati, stabilendo, altresì, il rapporto tra clausole e documenti, se di chiarimento, di integrazione, di modificazione, di trasformazione o di annullamento delle precedenti pattuizioni.
Cass. civ. n. 27704/2025Sez. 2Rv. 676461-01
Riguarda ancheart. 1363 Codice civile
Precedenti: 614718-01, 670975-01
CONTRATTI IN GENERE - CONTRATTO PRELIMINARE (COMPROMESSO) (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONE) - IN GENERE Contratto definitivo - Fonte unica dei diritti e delle obbligazioni per le parti - Limiti - Obblighi preliminari funzionali alla stipula del definitivo - Inadempimento - Rilevanza - Fattispecie.
Il contratto definitivo costituisce unica fonte dei diritti e delle obbligazioni delle parti con riguardo al particolare negozio da esse voluto, sostituendo l'assetto d'interessi previsto nel contratto preliminare, salvo che quest'ultimo preveda obblighi strumentali e prodromici alla realizzazione dell'operazione economica perseguita, giacché in tal caso il loro inadempimento sopravvive alla stipulazione del definitivo, quale regola di imputazione della responsabilità per l'inattuazione dell'obbligo. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva ritenuto che il rinnovo tacito di un contratto di locazione di un immobile oggetto di un'operazione di demolizione e ricostruzione per trasformarlo in complesso residenziale, fosse da attribuire alla responsabilità dell'appellante società immobiliare, tenuta, in base a un contratto preliminare stipulato con i proprietari dell'edificio, ad inviare tempestivamente alla conduttrice la disdetta della locazione, quale attività funzionale all'operazione da realizzare).
Cass. civ. n. 24465/2025Sez. 2Rv. 676245-01
Riguarda ancheart. 1321 Codice civileart. 1363 Codice civileart. 1351 Codice civileart. 1218 Codice civile
Precedenti: 671486-01
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE Art. 6 del c.c.n.l. 13 luglio 2015 per il personale direttivo delle aziende di credito - Azione penale avviata nei confronti del dipendente - Diritto al rimborso delle spese giudiziali - Interpretazione - Sindacabilità in cassazione - Erronea applicazione dei canoni ermeneutici - Criteri dell'interpretazione letterale e logica - Accertamento della comune intenzione delle parti stipulanti lo specifico contratto collettivo - Principio di buona fede - Commissione dell'illecito "in occasione" dello svolgimento dell'attività lavorativa - Configurabilità - Esclusione - Nell'esercizio delle funzioni - Sussistenza - Fattispecie.
L'interpretazione dell'art. 6 del c.c.n.l. del personale direttivo delle aziende di credito va effettuata secondo i criteri letterali e logici, avendo cura di accertare la comune intenzione delle parti che hanno stipulato lo specifico contratto collettivo, dovendosi attribuire una particolare importanza al principio di buona fede ex art. 1366 c.c., che enuncia un dovere di solidarietà fondato sull'art. 2 Cost. e impone a ciascuna delle parti del rapporto obbligatorio il dovere di agire per preservare i reciproci interessi; ne deriva che è censurabile, in sede di legittimità, l'interpretazione del giudice di merito ove la clausola contrattuale venga intesa come diretta ad addossare all'impresa le spese giudiziali del lavoratore sottoposto a procedimento penale con riguardo a tutte le ipotesi di reato poste in essere "in occasione" dell'attività di lavoro e, quindi, in riferimento a una mera coincidenza temporale o materiale, anziché solo alle condotte criminose inerenti al corretto svolgimento dell'attività funzionale, dovendosi ritenere che la tutela apprestata dalla norma collettiva abbia ad oggetto l'esercizio legittimo delle funzioni affidate e in linea con le direttive del datore e con le finalità istituzionali dell'azienda bancaria e non anche la violazione delle funzioni medesime, in danno alla stessa e in contrasto con le istruzioni impartite. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva sostenuto l'operatività dell'art. 6 c.c.n.l. in base al rilievo che il dirigente era imputato del delitto di cui all'art. 2622, commi 1 e 2, c.c., rispetto al quale soggetti offesi sono solo i soci e i creditori, escludendo, perciò, che il reato fosse stato commesso in danno dell'impresa bancaria, senza tuttavia considerarne la natura plurioffensiva finalizzata a tutelare la veridicità delle fonti di prova anche in rapporto agli interessi delle imprese).
Cass. civ. n. 24385/2025Sez. 2Rv. 676238-02
Riguarda ancheart. 2622 Codice civileart. 2 Costituzioneart. 1366 Codice civileart. 1375 Codice civileart. 1363 Codice civile
Precedenti: 605022-01
CONTRATTI IN GENERE - CAPARRA - CONFIRMATORIA Versamento anticipato di somma di denaro a titolo di caparra da parte di uno dei contraenti - Duplicità di funzione - Conseguenze - Successivo inadempimento - Natura di caparra confirmatoria - Successivo adempimento definitivo - Natura di anticipazione parziale della prestazione - Qualificazione quale caparra di solo una parte della somma e della restante quale acconto - Ammissibilità - Condizioni.
La somma di denaro che, all'atto della conclusione di un contratto di compravendita, una parte consegna all'altra "a titolo di caparra confirmatoria e principio di pagamento" va intesa - alla stregua di un diretto procedimento ermeneutico della cennata espressione contrattuale - impiegata per la sua intera entità per assolvere alla duplice funzione, alternativa, della caparra confirmatoria, di preventiva liquidazione del danno, per il caso di inadempimento, ovvero di anticipato parziale pagamento, per l'ipotesi di adempimento; salvo che da elementi intrinseci ed estrinseci al contratto, possa desumersi che i contraenti abbiano voluto limitare ad una parte soltanto della somma versata la funzione di caparra, attribuendo all'altra parte della somma la qualifica di mero acconto del prezzo dovuto.
Cass. civ. n. 23592/2025Sez. 2Rv. 675758-01
Riguarda ancheart. 1373 Codice civileart. 1382 Codice civileart. 1385 Codice civile
Precedenti: 507048-01, 591350-01
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - ORARIO DI LAVORO - IN GENERE Part- time - Principio di non discriminazione - Divieto di trattamento meno favorevole rispetto ai lavoratori a tempo pieno - Condizioni di impiego - Progressione di carriera fissata dalla contrattazione collettiva - Inclusione - Interpretazione della contrattazione collettiva in conformità al divieto - Necessità - Fattispecie.
La progressione di carriera, come fissata dalla contrattazione collettiva, rientra nelle condizioni di impiego rilevanti ai fini dell'applicazione del principio - di derivazione comunitaria - di non discriminazione dei lavoratori a tempo parziale; pertanto, la contrattazione collettiva applicabile al rapporto di lavoro, anche ai fini delle progressioni automatiche di inquadramento, deve essere interpretata nel rispetto di tale principio, che vieta il trattamento meno favorevole dei lavoratori a tempo parziale rispetto a quelli a tempo pieno, per il solo fatto del regime orario di impiego. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata, che non aveva riconosciuto alla lavoratrice assunta a part-time il superiore livello di inquadramento reclamato, interpretando come limitate ai soli dipendenti a tempo pieno le disposizioni del c.c.n.l. di riferimento, le quali prevedevano il passaggio a tale livello, in ragione del periodo di permanenza in quello inferiore, per tutti i dipendenti interessati, indipendentemente dal tipo di orario di impiego).
Cass. civ. n. 23395/2025Sez. LRv. 676162-01
Riguarda ancheart. 4 d.lgs. 61/2000art. 7 Disciplina organica dei contratti di lavoroart. 1363 Codice civile
Precedenti: 648634-01, 671012-01
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITA', VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONE DI ANZIANITA' Pensione anticipata di vecchiaia - Art. 1, comma 265, lett. a, l. n. 208 del 2015 - Natura di norma eccezionale - Conseguenze - Nozione di cessazione dell’azienda - Interpretazione estensiva - Esclusione.
In tema di trattamento pensionistico di vecchiaia, la previsione dell'art. 1, comma 265, lett. a), della l. n. 208 del 2015, concernente l'applicazione della c.d. "settima salvaguardia" ai dipendenti delle aziende cessate, in quanto norma derogatoria rispetto al regime generale, ha carattere eccezionale ed è di stretta interpretazione, con la conseguenza che non può essere interpretata estensivamente sino a ricomprendervi anche i dipendenti di aziende nelle quali la cessazione abbia riguardato solo la struttura cui era addetto il lavoratore interessato.
Cass. civ. n. 22339/2025Sez. LRv. 676156-01
Riguarda ancheart. 1 legge 208/2015
Precedenti: 671196-01, 672144-01
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - POTERI DELLA CASSAZIONE - IN GENERE Pubblico impiego privatizzato - Violazione dei contratti collettivi - Censurabilità in cassazione - Limiti - Contratti integrativi - Vizi denunziabili - Inammissibilità del ricorso per cassazione - Casistica.
In tema di pubblico impiego privatizzato, l'art. 63 del d.lgs. n. 165 del 2001 consente di denunciare in sede di legittimità la violazione o falsa applicazione dei contratti ed accordi nazionali di cui all'art. 40 del medesimo decreto, esclusi quelli integrativi, rispetto ai quali il controllo di legittimità è finalizzato esclusivamente alla verifica del rispetto dei canoni legali di interpretazione e dell'assolvimento dell'obbligo di motivazione sufficiente e non contraddittoria, con conseguente inammissibilità del ricorso per cassazione il quale, senza lamentare il mancato rispetto di norme imperative o della contrattazione collettiva nazionale, censuri in via diretta l'interpretazione che il giudice di merito abbia dato della contrattazione integrativa; non riporti il contenuto della normativa collettiva integrativa della quale critichi l'illogica o contraddittoria interpretazione; non indichi in maniera specifica i criteri interpretativi di cui agli artt. 1362 ss. c.c. violati o demandi alla S.C. di sostituire all'interpretazione della corte territoriale un'altra possibile lettura del medesimo testo. 304 <!-- pag. 305 -->
Cass. civ. n. 21480/2025Sez. LRv. 676047-01
Riguarda ancheart. 360 Codice di procedura civileart. 40 TU pubblico impiegoart. 63 TU pubblico impiego
Precedenti: 644993-01, 628790-01
ASSICURAZIONE - CONTRATTO DI ASSICURAZIONE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - DISPOSIZIONI GENERALI - RISCHIO ASSICURATO (OGGETTO DEL CONTRATTO) - IN GENERE Assicurazione contro il rischio da malattia - Pagamento dell'indennizzo - Condizioni - Trasmissione di uno specifico modulo contrattuale - Esclusione - Fondamento.
In tema di assicurazione contro il rischio derivante da malattie, il pagamento dell'indennizzo non può essere subordinato alla trasmissione, da parte dell'assicurato, di uno specifico modulo contrattuale, ove il contratto ammetta la produzione di qualsiasi documento idoneo a valutare i postumi invalidanti, poiché tale interpretazione si tradurrebbe in un ingiustificato formalismo, in assenza di un apprezzabile interesse dell'assicuratore alla compilazione del modulo suddetto in luogo di documentazione equipollente.
Cass. civ. n. 21453/2025Sez. 3Rv. 675906-02
Riguarda ancheart. 1366 Codice civileart. 1375 Codice civile
ARBITRATO - COMPROMESSO E CLAUSOLA COMPROMISSORIA - INTERPRETAZIONE Clausola compromissoria contenuta in un contratto - Estensione a contratti collegati - Esclusione.
La deroga convenzionale alla competenza del giudice ordinario non può essere affermata, quale effetto della clausola compromissoria contenuta in un determinato contratto, ove si tratti di controversie relative ad altri contratti, ancorché collegati al principale cui accede la clausola.
Cass. civ. n. 21213/2025Sez. 2Rv. 675703-01
Riguarda ancheart. 1363 Codice civileart. 808 Codice di procedura civile
Precedenti: 660187-02
AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - VALORE DELLA CAUSA Domanda di pagamento di una somma determinata di denaro - Istanza di condanna alternativa al «diverso importo che dovesse risultare dovuto in corso di causa» - Rigetto integrale della domanda - Liquidazione delle spese di lite - Scaglione corrispondente alla somma specificamente indicata dall'attore - Applicabilità - Condizioni - Fattispecie.
Nel caso di integrale rigetto della domanda di condanna al pagamento di una somma determinata di denaro, contenente l'indicazione alternativa del «diverso importo che dovesse risultare dovuto in corso di causa», la liquidazione delle spese di lite in favore della parte vittoriosa si determina sulla base dello scaglione corrispondente alla somma specificamente indicata dall'attore, ove lo stesso attribuisca compensi superiori rispetto a quelli accordati per le cause di valore indeterminabile. (Fattispecie relativa a una domanda di risarcimento del danno nella quale, alla specifica quantificazione della somma invocata, si accompagnava il riferimento al «diverso importo che dovesse essere liquidato dal giudice con valutazione equitativa ex artt. 1226 e 2056 c.c.»).
Cass. civ. n. 20805/2025Sez. URv. 675638-01
Riguarda ancheart. 1363 Codice civileart. 1367 Codice civileart. 10 Codice di procedura civileart. 14 Codice di procedura civileart. 91 Codice di procedura civile
Precedenti: 661238-01, 671794-01, 617412-01, 666456-01
FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - IN GENERE Accordi prematrimoniali in vista del divorzio - Validità - Limiti - Fondamento - Fattispecie.
E'valido l'accordo tra coniugi diretto a regolamentare i loro rapporti patrimoniali per il caso di fallimento del matrimonio, in quanto contratto atipico con condizione sospensiva lecita, espressione, dunque, dell'autonomia negoziale dei consorti, diretto a realizzare interessi meritevoli di tutela ex art. 1322, comma 2, c.c., essendo il fallimento del matrimonio non causa genetica, ma mero evento condizionale dell'accordo. (Nella specie, la S.C. ha affermato la liceità del contratto che prevedeva, nel caso di separazione coniugale, un riconoscimento di debito in favore della moglie, a fronte dell'apporto finanziario della stessa per il restauro di un immobile di proprietà del marito e per l'acquisto di beni, riconoscendo al marito, di contro, un'imbarcazione, un motociclo, l'arredo della casa familiare, nonché una somma di denaro, così regolamentando in modo libero ed equilibrato l'assetto patrimoniale per il caso di scioglimento della comunione).
Cass. civ. n. 20415/2025Sez. 1Rv. 675920-01
Riguarda ancheart. 160 Codice civileart. 1322 Codice civileart. 191 Codice civile
Precedenti: 624636-01, 661270-01, 665297-01
ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA' CIVILE - OGGETTO DEL CONTRATTO (RISCHIO ASSICURATO) Fatto accaduto durante il tempo dell'assicurazione - Individuazione - Criteri - Fattispecie.
In tema di assicurazione della responsabilità civile, ai fini dell'individuazione del "fatto accaduto durante il tempo dell'assicurazione", di cui all'art. 1917 c.c., è necessario avere riguardo al tenore della clausola contrattuale che lo contempla, onde comprendere che cosa le parti abbiano voluto ricondurre sotto la copertura assicurativa, in particolare se abbiano inteso il fatto idoneo a determinare la responsabilità civile verso il terzo, ove imputabile a condotta umana, come comprensivo solo delle condotte causative di danno a terzi poste in essere sotto la vigenza della polizza ovvero anche di quelle antecedenti. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva ritenuto che i costi per l'eliminazione dei difetti delle opere, sostenuti dall'impresa di costruzioni assicurata nella misura liquidata al danneggiato a titolo di risarcimento danni, rientrassero nella garanzia in quanto causati dall'attività assicurata, consistente nell'esecuzione dei lavori, realizzata durante la vigenza della polizza assicurativa).
Cass. civ. n. 19502/2025Sez. 3Rv. 675888-01
Riguarda ancheart. 1363 Codice civileart. 1364 Codice civileart. 1365 Codice civileart. 1917 Codice civile
ASSICURAZIONE - IMPRESA DI ASSICURAZIONE - MUTUE ASSICURATRICI - ASSICURAZIONI MUTUE Assicurazione della responsabilità civile - Equipollenza alla richiesta di risarcimento del danno della conoscenza di atti di indagine penale inerenti al fatto generatore del danno - Condizioni - Fattispecie.
In tema di assicurazione della responsabilità civile, la clausola di polizza che equipara alla richiesta di risarcimento del danno la conoscenza di "atti di indagine", comunque conosciuti e inerenti al fatto generatore della responsabilità, può essere ritenuta operante solo se detti atti siano percepibili come univocamente rivolti all'accertamento di fatti suscettibili di dar luogo alla responsabilità civile dell'assicurato dedotta in contratto. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva escluso che il mero compimento di atti di indagine compiuto dall'A.G. prima della stipula del contratto di assicurazione, non già a carico del personale della struttura sanitaria assicurata, ma del marito della vittima, potesse rendere operante l'equiparazione prevista in polizza del compimento degli atti di indagine alla espressa richiesta di attivazione delle condizioni di manleva del responsabile civile).
Cass. civ. n. 17323/2025Sez. 3Rv. 675000-01
Riguarda ancheart. 1917 Codice civileart. 1932 Codice civileart. 2697 Codice civile
Precedenti: 672578-01
CREDITO - ISTITUTI O ENTI DI CREDITO - ALTRE AZIENDE DI CREDITO - IN GENERE Liquidazione coatta amministrativa delle banche venete ex d.l. n. 99 del 2017 – Cessione di azienda stipulata tra i commissari liquidatori e Intesa Sanpaolo - Crediti esclusi dalla cessione - Individuazione - Criteri. · PROCEDIMENTO CIVILE - SUCCESSIONE NEL PROCESSO - A TITOLO PARTICOLARE NEL DIRITTO CONTROVERSO - IN GENERE In genere.
In tema cessione di azienda stipulata ex d.l. n. 99 del 2017 (convertito dalla l. n. 121 del 2017) tra i commissari liquidatori di Veneto Banca s.p.a. e di Banca Popolare di Vicenza s.p.a. e Intesa Sanpaolo s.p.a., i rapporti bancari già estinti alla data del 26 giugno 2017, data di efficacia del subentro di quest'ultima nella posizione sostanziale delle prime per effetto del predetto contratto, rientrano tra il contenzioso espressamente escluso dagli effetti della cessione, con la conseguenza che Intesa Sanpaolo s.p.a. non è passivamente legittimata nel relativo contenzioso.
Cass. civ. n. 15670/2025Sez. 1Rv. 674810-01
Riguarda ancheart. 3 d.l. 99/2017art. 1321 Codice civile
Precedenti: 673776-01, 668449-01, 669814-01, 664364-01
CONTRATTI IN GENERE - AUTONOMIA CONTRATTUALE - IN GENERE Contratto autonomo di garanzia - Clausola di pagamento “a prima richiesta e senza eccezioni” - Rilevanza decisiva - Esclusione - Interpretazione nell’ambito dell’intero testo contrattuale - Necessità - Fattispecie.
L'inserimento in un contratto di fideiussione di una clausola di pagamento "a prima richiesta e senza eccezioni", in quanto incompatibile con il principio di accessorietà, è idonea a qualificare il negozio come contratto autonomo di garanzia, salvo quando vi sia un'evidente discrasia rispetto al complessivo contenuto della convenzione negoziale, sicché, pur in presenza della clausola predetta, il giudice è sempre tenuto a valutarla alla luce della lettura dell'intero contratto, ai fini dell'interpretazione della volontà delle parti. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione che aveva ritenuto essere stato stipulato tra le parti un contratto autonomo di garanzia, in forza sia del rilievo della clausola del pagamento a prima richiesta sia della clausola che contemplava, nell'ipotesi in cui le obbligazioni garantite fossero dichiarate invalide, l'estensione della "fideiussione" a garanzia dell'obbligo di restituzione delle somme comunque erogate).
Cass. civ. n. 14945/2025Sez. 1Rv. 675208-01
Riguarda ancheart. 1322 Codice civileart. 1363 Codice civileart. 1364 Codice civileart. 1936 Codice civileart. 1945 Codice civile
Precedenti: 652828-01
Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db — Synthos Logic (CC BY 4.0).