Art. 291 c.c.Condizioni

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[1]L'adozione e' permessa alle persone che non hanno discendenti legittimi o legittimati, che hanno compiuto i cinquanta anni e che superano almeno di diciotto anni l'eta' di coloro che essi intendono adottare.

[2]Quando eccezionali circostanze lo consigliano, la corte di appello puo' autorizzare l'adozione se l'adottante ha raggiunto almeno l'eta' di anni quaranta e se la differenza di eta' tra l'adottante e l'adottando e' di almeno sedici anni.

Testo vigente dal 4 aprile 1942 al 7 luglio 1967 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma e la relazione del legislatore. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art291 · fonte su Normattiva